LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 33745/2019 proposto da:
I.H., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38, presso lo studio dell’avvocato Marco Lanzilao che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Roma e Ministero Dell’interno in persona del Ministro prò tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA n. 19192/2019, depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. I.H., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma S.S.M. che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Perciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era perseguitato ad opera della setta Aye che, alla morte del fratello, voleva costringerlo a farvi parte al suo posto. Al rifiuto da lui opposto, erano iniziate persecuzioni e minacce da parte dei seguaci di essa, tali da indurlo a temere per la sua vita ed a decidere di fuggire. Ha aggiunto di essere transitato in Libia dove aveva subito torture e maltrattamenti.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: lamenta che il Tribunale aveva omesso di applicare il paradigma interpretativo di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prescritto per la valutazione del racconto narrato non essendo state neanche illustrate le modalità di valutazione della narrazione riguardanti sia. le ragioni della fuga sia il contesto ambientale di provenienza.
1.1. La censura è inammissibile.
1.2. La motivazione del Tribunale, infatti, risulta congrua, logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale, nella parte in cui (cfr. pag. 3 del decreto) illustra le contraddizioni emerse dal racconto del ricorrente (discrasia temporale dei fatti narrati, mancata conoscenza del nome della setta: cfr. pag. 2 del decreto impugnato), a fronte della quale nulla di specifico viene contrapposto nella censura in esame.
1.3. Il motivo pertanto si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ove sia sostenuta, come nel caso in esame da argomentazioni logiche e coerenti, a nulla rilevando che il compendio istruttorio possa essere valutato anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, in quanto, diversamente, il giudizio di legittimità si trasformerebbe, in un non consentito terzo grado di merito (cfr. ex multis Cass. 18721/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass. Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio rispetto alle sue condizioni personali. Denuncia altresì l’omessa cooperazione istruttoria e l’omessa valutazione della documentazione allegata circa le torture subite in Libia.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Premesso che la censura è parzialmente sovrapponibile a quella precedente e che, pertanto, in relazione ad essa valgono le argomentazioni già prospettate, si osserva, rispetto ai dedotti maltrattamenti subiti durante il transito in Libia, che la censura non ha colto la ratio decidendi del decreto: in primo luogo, non corrisponde a verità che la documentazione non sia stata esaminata, posto che in relazione ad essa è stata articolata una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale (cfr. pag. 4 penultimo cpv del decreto) con la quale è stata ritenuta inidonea ed insufficiente a dimostrare, al di là degli enunciati che l’accompagnavano, che la presenza di alcune cicatrici potesse essere ricondotta a torture o maltrattamenti ivi subiti (e non ad altri eventi estranei a quel transito), in mancanza, oltretutto, di alcun cenno alla produzione di danni psicologici.
2.3. Trattasi di valutazioni di merito, sufficientemente argomentate e, pertanto, incensurabili in sede di legittimità.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la mancata concessione della protezione sussidiaria con violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; nonché la contraddittorietà fra le fonti citate e le conclusioni raggiunte e, dunque, una motivazione apparente.
3.1. Il motivo, in relazione alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve ritenersi assorbito dalla valutazione negativa della attendibilità che rappresenta un presupposto imprescindibile della fattispecie. (cfr. Cass. 15794/2019; Cass. 16925/2020 ed, in termini, Cass. 10286/2020).
3.2. Quanto al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. e), si osserva che il Tribunale, pur riscontrando, sulla base delle fonti citate (Report Easo 2018), alcune criticità della stabilità politica della Nigeria, ha affermato che nell’Edo State, regione di provenienza del ricorrente, non sussisteva una situazione di violenza generalizzata tale da poter essere configurata come un conflitto armato.
3.3. Tale statuizione è fondata su riferimenti a COI attendibili ed aggiornate, in quanto tali non sindacabili in questa sede, soprattutto in assenza di uno specifico riferimento a fonti diverse, specificamente indicate anche sotto il profilo cronologico (che mancano, nella censura in esame, dove viene richiamata solo Amnesty International, senza riferimento temporale o specifico richiamo alla regione di provenienza, Edo State: cfr. pag. 15-20 del ricorso) 4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il travisamento dei fatti ed il difetto di motivazione.
4.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, mancando qualsiasi comprensibile riferimento all’errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.
5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato permesso di soggiorno allo straniero per ragioni umanitarie e per l’esposizione a gravi rischi. Deduce altresì la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.
5.1. Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 10 Cost., nonché l’omesso esame delle condizioni personali per l’applicabilità della protezione umanitaria e la mancanza di una specifica motivazione sulla comparazione fra la condizione raggiunta in Italia e quella esistente nel paese di provenienza.
5.2. Anche il quinto motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità.
5.3. Il Tribunale, infatti, ha motivatamente evidenziato la mancata allegazione di circostanze dalle quali desumere una condizione di vulnerabilità, nonché il mancato riferimento ad elementi di integrazione sufficienti, affermando che sotto il profilo lavorativo e di altre forma di inserimento, il ricorrente non aveva allegato nulla di specifico: a fronte di ciò, il ricorrente ha prospettato una censura meramente enunciativa, non allegando nulla di specifico (per contestare tali argomentazioni) che consenta di giungere ad una decisione diversa da quella assunta dal Tribunale, soprattutto in relazione agli elementi sui quali deve fondarsi il giudizio di comparazione predicato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019; Cass. SU 24413/2021).
5.4. Ne’ risulta fondato il rilievo relativo all’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria in assenza totale di elementi sui quali fondare il raffronto predicato in relazione alla specifica fattispecie che riguarda una protezione individualizzata.
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
7. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021