LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34396/2019 proposto da:
S.I., rappresentato e difeso dall’avv.to Claudio Paolone (avv.claudiopaolone.pec.it) elettivamente domiciliato presso alla Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno in persona del Ministro prò tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI n. 7604/2019, depositato il 11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Cons. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
Che:
1. S.I., proveniente dal Gambia, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato ingiustamente denunciato di furto mentre, svolgendo l’attività di aiutante di un trasportatore che si era allontanato per cercare soccorso per una necessaria riparazione del camion da lui condotto, aveva tentato invano di custodire la merce in esso contenuta la quale veniva, invece, trafugata. Era stato, dunque, arrestato ed era fuggito perché gli era stato imposto ingiustamente l’obbligo di risarcire i proprietari dei beni affidati al trasportatore, impegno al quale non poteva far fronte.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8 e art. 14, lett. b) e e), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
1.1. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di contestualizzare la vicenda narrata con la quale si evidenziava l’ingiustizia subita dalle forze dell’ordine e l’impossibilità di fruire di tutela dallo Stato, in ragione della grave corruzione diffusa nella Polizia.
1.2. Il motivo è fondato.
1.3. Premesso che la censura deve essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, ricorrendone i presupposti argomentativi (cfr. al riguardo Cass. SUU 17931/2013; Cass. 4036/2014; Cass. 26310/2017), si osserva che il Tribunale. Con affermazioni apodittiche e non osservanti il paradigma interpretativo predicato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 – con particolare riferimento alla necessità di una valutazione complessiva della vicenda narrata, fondata anche sul beneficio del dubbio (cfr. Cass. 8819/2020), e non riferita ad una considerazione atomistica degli eventi – si è limitato a ritenere “non convincente” il racconto in relazione a due circostanze (e cioè, la risposta alla domanda di chi avesse stabilito che doveva pagare il risarcimento l’ammontare dello stesso: cfr. 3 primo cpv del provvedimento impugnato) senza tenere conto del contesto in cui l’evento si era verificato e senza spiegare per quali ragioni le risposte, invero plausibili, apparivano così contraddittorie da minare l’attendibilità della narrazione.
1.4. In buona sostanza, la valutazione della credibilità intrinseca del racconto è fondata su una motivazione che si riduce ad una soggettiva affermazione di “non convincimento” che ha, poi, erroneamente arrestato il successivo doveroso percorso istruttorio che avrebbe potuto includere anche informazioni attraverso le autorità consolari sullo specifico evento, nonché l’acquisizione di COI aggiornate sul sistema giudiziario del paese: è stato infatti ritenuta inverosimile l’accusa di furto per il quale il ricorrente aveva allegato di essere rimasto tre giorni in carcere, sulla base dell’assunto che egli era un “mero aiutante” e che la responsabilità dell’accaduto sarebbe dovuta ricadere solo sul suo capo trasportatore, con una valutazione che sconta l’assenza di ogni riferimento alle norme vigenti nella legislazione del paese di origine.
1.5. Nel caso in esame, dunque, la motivazione resa manca del tutto di una approfondita valutazione della credibilità intrinseca del racconto che, in relazione ai dubbi sollevati dal Tribunale, avrebbe meritato un approfondimento istruttorio, del tutto assente: con la conseguenza che il percorso argomentativo risulta apodittico e non comprendibile.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Il Tribunale ha omesso del tutto di svolgere un adeguato giudizio di comparazione, predicato dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019 e Cass. SU 24413/2021): infatti non sono state acquisite COI aggiornate sulle condizioni di tutela dei diritti fondamentali nel paese di origine e la vulnerabilità dedotta è stata esclusa in ragione della “mancanza di un narrato verosimile”, affermazione questa che non tiene conto delle peculiari caratteristiche della protezione “minore” invocata, in relazione alla quale la credibilità del racconto – la cui valutazione, oltretutto viene, in questa sede cassata – assume un valore secondario rispetto ai presupposti della specifica fattispecie: il giudizio di comparazione risulta, pertanto, non fondato su elementi attendibilcon conseguente violazione della norma indicata.
Questa Corte, al riguardo ha affermato il principio, ormai consolidato secondo il quale “ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;
“il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Il Tribunale si è discostato dai principi sopra richiamati limitandosi a negare immotivatamente la sussistenza di ulteriori elementi di vulnerabilità rispetto ad un narrato verosimile.
3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto storico, nonché la contraddittorietà ed illogicità del decreto.
3.1. Il motivo nella parte argomentativa è sovrapponibile alle due precedenti censure per cui deve ritenersi logicamente assorbito.
4. In conclusione, il decreto deve essere cassato in relazione al primo ed al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione, per il riesame della controversia alla luce dei principi di diritto sopra evidenziati.
5. Il Tribunale di rinvio dovrà provvedere, altresì, alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021