Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40773 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 38025/19 proposto da:

-) E.K.S.K., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico n. 38, presso l’avvocato Marco Lanzilao che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Campobasso 8.11.2019 n. 2453;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dai Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. E.K.S.K. (così indicato nell’epigrafe del ricorso; nel decreto impugnato la parte è indicata come ” K.M.S.”, mentre in calce alla procura speciale il ricorrente si firma ” S.K.”), cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss..

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

Il ricorso non indica, in un paragrafo ad hoc, quali fatti vennero posti a fondamento della domanda. A pagina 8 del ricorso il ricorrente si limita a dichiarare di avere lasciato il proprio paese a causa “della precaria situazione (lotta armata, politica tra i due partiti politici maggiori); per timore quindi e nell’impossibilità di difendersi da una situazione di violenza generale perdurante” (circostanze, peraltro, non coincidenti con quelle riferite dal decreto impugnato).

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento E.K.S.K. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Campobasso, che la rigettò con decreto 8.11.2019 n. 2453.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il richiedente non aveva allegato alcuna ipotesi di “persecuzione” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto non era emerso alcun profilo di vulnerabilità.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da E.K.S.K. con ricorso fondato su sei motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Il motivo è in primo luogo incomprensibile, in quanto il ricorrente non spiega quale sia il fatto processuale posto a fondamento della censura.

Parrebbe di capire che il ricorrente intenda imputare al Tribunale di non averlo ascoltato, nonostante dinanzi alla commissione non fosse avvenuta la videoregistrazione del suo interrogatorio.

Se così fosse, il motivo sarebbe infondato, in quanto il Tribunale ha ritenuto di non dover procedere ad una nuova audizione del richiedente a causa delle “manifesta infondatezza” della domanda, come gli era consentito (ex plurimis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 24444 del 03/11/2020, Rv. 659755 – 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.

Il fatto decisivo omesso sarebbe rappresentato dalle “condizione di pericolosità e di violenza generalizzata” esistenti in Bangladesh.

2.1. Il motivo è fondato, dal momento che il Tribunale ha omesso di indicare da quali fonti di informazione abbia tratto la conclusione della inesistenza in Bangladesh di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, limitandosi a rinviare alle fonti citate dalla commissione, senza tuttavia indicarle nella motivazione.

3. Col terzo motivo (intitolato “omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale”) il ricorrente espone una sequela di considerazioni non altrimenti connesse tra loro, se non per il fatto di essere giustapposte.

Poiché tuttavia è compiuto del giudice, prima di dichiarare inammissibile una impugnazione a causa della sua inintelligibilità, sperimentare tutti i mezzi dell’ermeneutica per darle un senso, ritiene il Collegio che il motivo, complessivamente valutato, vada interpretato nel senso che il ricorrente abbia inteso dolersi del fatto che il Tribunale non avrebbe acquisito informazioni attendibili sulla condizione del paese di provenienza; non avrebbe provveduto ad “audire” (sic) il ricorrente; non ha tenuto conto del fatto che le condizioni del Bangladesh avrebbero giustificato almeno la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. Il motivo, così qualificato, è infondato nella parte in cui lamenta di non essere stato interrogato dal Tribunale, non sussistendo un obbligo in tal senso. Nella parte restante esso resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

4. Col quarto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Deduce che erroneamente il Tribunale ha escluso la sussistenza in Bangladesh di una condizione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

4.1. Anche questo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo r motivo di ricorso.

5. Col quinto motivo il ricorrente prospetta il “difetto di motivazione e travisamento dei fatti”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che “l’assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni socioeconomiche del paese di origine del ricorrente determina una ipotesi di motivazione solo apparente alla decisione del Tribunale di negare il riconoscimento della protezione umanitaria”.

5.1. Anche questo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo.

6. Col sesto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Fra le varie e non del tutto coerenti censure, il ricorrente lamenta (pagine 2627) il mancato approfondimento da parte del Tribunale circa le condizioni socioeconomiche del Bangladesh, e di conseguenza le condizioni in cui il richiedente si troverebbe esposto in caso di rimpatrio.

6.1. Anche questo motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Reputa tuttavia opportuno il Collegio ricordare come, ai fini dell’accertamento delle condizioni legittimanti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’indagine officiosa da parte del giudice di merito, intesa ad accertare la sussistenza, nel paese di origine del richiedente, di un’eventuale situazione di compromissione dei diritti umani al di sotto del loro nucleo inviolabile, non coincide con l’indagine tesa ad accertare la sussistenza, nel paese di origine del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

Infatti, così come una guerra potrebbe teoricamente scoppiare anche in un paese sollecito alla tutela dei diritti umani, allo stesso modo questi ultimi potrebbero essere teoricamente violati anche in un paese pacificato.

Ne consegue che duplice e diverso è l’accertamento officioso che si richiede al giudice di merito ai fini, da un lato, di accertare la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai fini della concessione della protezione sussidiaria; e, dall’altro, di accertare il livello di tutela dei diritti umani nel paese di origine del richiedente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

7. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso; accoglie il secondo; dichiara assorbiti il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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