Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40777 del 20/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34664/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto R.G. n. 65157/2018 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 22/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

RILEVATO IN FATTO

Che:

con decreto reso in data 22/7/2019, il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da M.M., cittadino del Bangladesh, per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino, ha disposto il trasferimento dell’istante in Germania, quale paese competente sulla domanda di protezione internazionale dell’interessato, avendo quest’ultimo in quel paese avanzato per la prima volta detta domanda;

a fondamento della decisione assunta, il tribunale – dopo aver evidenziato la genericità delle censure avanzate dall’istante con riguardo alla pretesa insicurezza del sistema di tutela tedesco – ha rilevato l’insussistenza di alcun legame familiare del ricorrente idoneo a legittimare l’eventuale radicamento della competenza dell’Italia sulla domanda di protezione del ricorrente, né il ricorso di condizioni personali tali da giustificare la qualificazione del trasferimento dell’interessato in Germania alla stregua di un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

tale decreto è stato impugnato per cassazione da M.M. con ricorso fondato su due motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dei principi ispiratori del regolamento CE n. 604/2013, difetto di istruttoria ed omessa valutazione della norma disciplinante la materia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere l’autorità amministrativa competente omesso di approfondire la verifica del rischio di trattamenti inumani e degradanti del ricorrente in Germania, nonché per avere il tribunale omesso di rilevare la mancata conoscenza, da parte dell’istante, del provvedimento con il quale l’amministrazione venne a conoscenza della precedente domanda di protezione avanzata dall’interessato in Germania: conoscenza indispensabile ai fini della verifica della tempestività della richiesta di presa in carico da parte del paese competente a decidere;

con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 29 del Regolamento UE n. 604/2013, mancanza dei presupposti, violazione della convenzione di Ginevra, omessa valutazione della norma disciplinante la materia (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere l’autorità amministrativa italiana erroneamente omesso di rilevare la sussistenza delle condizioni per il riscontro della propria competenza a decidere sulla domanda presentata dal ricorrente, tenuto conto dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, della situazione fattuale della Germania e delle “problematiche connesse in fatto di tempistica per una richiesta tempestiva di ripresa in carico”, nonché per la scadenza del termine perentorio di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento dell’interessato previsto dall’art. 29, comma 2, del Regolamento CE n. 604/2013, con il conseguente trasferimento della competenza a decidere in capo all’autorità italiana;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono inammissibili;

dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità delle censure avanzate dal ricorrente con riguardo: 1) alla prospettata pretesa intempestività della richiesta di presa in carico da parte del paese formalmente competente a decidere, nonché con riguardo 2) alla pretesa scadenza del termine perentorio di sei mesi per l’esecuzione del trasferimento dell’interessato previsto dall’art. 29, comma 2, del Regolamento CE n. 604/2013, trattandosi di contestazioni inammissibilmente sollevate per la prima volta in questa sede di legittimità, non avendone il ricorrente comprovato la tempestiva proposizione dinanzi al giudice di merito, a fronte della mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, di alcuna esplicita formalizzazione di tali doglianze;

sotto altro profilo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, nella vigenza del regolamento di Dublino III, al giudice investito del ricorso del richiedente asilo avverso il decreto di trasferimento nello Stato membro che lo aveva preso in carico compete unicamente il sindacato di legalità riguardo detto atto, ai fini della verifica del rispetto del procedimento e dei criteri di competenza, mentre è preclusa ogni rivalutazione della domanda di protezione presentata allo Stato di prima accoglienza, sia perché ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro, sia perché l’operatività delle clausole discrezionali di cui all’art. 17 del citato regolamento, che consentono a ciascuno Stato di esaminare comunque una domanda di protezione internazionale, pur non essendo quello di presa in carico del richiedente, ha come destinatari gli Stati e non il giudice (Sez. L, Ordinanza n. 26603 del 23/11/2020, Rv. 659627 – 01);

ciò posto, pur quando si ritenga che la scelta operata al riguardo dall’autorità amministrativa non debba rimanere al di fuori di ogni controllo – con la conseguenza che il rifiuto di esercitare le facoltà di cui alle clausole discrezionali citate, risolvendosi nella decisione di trasferire il cittadino straniero, può essere contestato in sede giurisdizionale mediante l’impugnazione di tale decisione, al fine di verificare se l’Amministrazione abbia esercitato la propria discrezionalità in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal regolamento menzionato e, più in generale, dall’impianto normativo Eurounitario (Sez. 1, Ordinanza n. 23724 del 28/10/2020, Rv. 659437 – 01) – è altresì vero che incombe pur sempre sull’interessato, là dove intenda contestare in sede giurisdizionale l’eventuale violazione dei propri diritti soggettivi da parte della decisione amministrativa, l’onere di allegare (o, quanto meno, di prospettare, sia pure in via astratta) le ragioni di tale contestata violazione, risolvendosi, l’eventuale censura carente di detta prospettazione, in una doglianza del tutto generica e, come tale, inammissibile;

nel caso di specie, avendo l’odierno ricorrente totalmente omesso di specificare le concrete ragioni della prospettata violazione dei propri diritti soggettivi quale conseguenza della decisione circa l’esercizio del potere discrezionale dello Stato membro, ai sensi dell’art. 17.1. del Regolamento n. 604/2013 (e, in particolare, l’eventuale rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti in conseguenza del proprio trasferimento in Germania), la censura in esame deve ritenersi non legittimamente ammissibile in questa sede;

sulla base di tali premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dell’amministrazione contro ricorrente secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere infine attestata (ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472