LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34680/2019 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto R.G. n. 82608/2018 emesso dal TRIBUNALE DI ROMA depositato in data 11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;
RILEVATO IN FATTO
Che:
M.D., cittadino nigeriano, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis);
a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso dai membri di un gruppo locale a seguito dell’involontaria uccisione, da parte dell’istante, di un loro compagno;
la Commissione Territoriale ha rigettato l’istanza;
avverso tale provvedimento M.D. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Roma che, con decreto reso in data 31/7/2019, dopo aver rigettato le domande dirette al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ha riconosciuto il diritto dell’istante a un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale c.d. “maggiori” invocate dal ricorrente, tenuto conto: 1) della mancata indicazione, da parte del ricorrente, dei motivi per i quali non fece ricorso alla protezione dell’autorità pubblica, senza allegare alcunché di plausibile a supporto dell’impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali; 2) della mancanza, nei territori di provenienza del ricorrente, di condizioni tali da integrare, di per sé, gli estremi di una situazione generalizzata di conflitto armato;
il provvedimento del tribunale è stato impugnato per cassazione da M.D. con ricorso fondato su due motivi;
il Ministero dell’Interno, non costituito in termini mediante controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere il giudice a quo trascurato di esaminare in modo corretto le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa, e per aver omesso di procedere in modo adeguato ai propri doveri di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alla verifica della effettiva idoneità delle autorità del proprio paese di origine a proteggerlo dalle gravi minacce subite;
il motivo è fondato;
al riguardo, osserva il Collegio come il giudice a quo abbia disatteso l’istanza di protezione sussidiaria avanzata dal ricorrente sul presupposto della concreta insussistenza, nel caso in esame, di un effettivo stato di pericolo di un danno grave alla persona connesso al relativo rientro in patria, essendosi l’istante limitato a prospettare il ricorso di un preteso pericolo concreto per la propria incolumità in considerazione delle minacce ricevute dal gruppo criminale del quale aveva ucciso inavvertitamente uno dei membri, senza evidenziare l’avvenuta preliminare prospettazione della situazione di pericolo alle autorità statuali del proprio paese;
sul punto, varrà sottolineare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dello status di rifugiato o il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che le fonti di persecuzione o di danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con il conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 6879 del 11/03/2020, Rv. 657476 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 26823 del 21/10/2019, Rv. 655628 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017, Rv. 644807 – 01);
nel caso di specie, il giudice a quo, dopo aver implicitamente preso atto della credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente (e dunque dell’effettiva sussistenza dei rischi connessi alle minacce di danno grave alla persona ricevute dal gruppo criminale denunciato), si è inammissibilmente limitato ad affermare, in termini apodittici, l’impossibilità di riconoscere la protezione sussidiaria invocata dall’istante non essendosi quest’ultimo rivolto alle autorità di polizia del proprio paese, né avendo allegato alcunché di plausibile a supporto dell’impossibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali, trascurando così di esercitare i propri poteri di istruzione ufficiosa attraverso l’approfondimento di tali ultimi rilievi al fine di individuare, in termini positivi e concreti, le specifiche fonti informative suscettibili di comprovare l’effettiva idoneità delle istituzioni locali a cautelare l’incolumità dei propri cittadini in relazione a situazioni di minaccia grave alle persone di origine “privata” così determinate (cfr., da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 21387 del 26 luglio 2021; Sez. 3, Ordinanza n. 13929 del 20 maggio 2021);
e’ appena il caso di rilevare come, una volta acquisita contezza dell’attendibile effettività e concretezza dei rischi di danno grave alla persona denunciati dall’istante, l’assolvimento dei doveri di cooperazione istruttoria imposti dalla legge all’autorità giudiziaria deve ritenersi non legittimamente surrogabile con il rilievo di eventuali difetti di (ulteriore) allegazione dell’interessato, spettando propriamente al giudice la ricerca e l’acquisizione delle fonti informative suscettibili di dar conto dell’effettiva idoneità e adeguatezza protettiva delle istituzioni locali;
con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed omesso esame di fatti decisivi controversi, per avere il giudice a quo trascurato di procedere in modo adeguato ed esaustivo all’analisi delle fonti di informazione richiamate con riguardo alle condizioni di sicurezza del paese di provenienza del ricorrente;
il motivo è infondato;
al riguardo, osserva il Collegio come, nel caso di specie, il tribunale abbia correttamente provveduto ad attivare i propri doveri di cooperazione istruttoria attraverso l’estensione della propria cognizione alle informazioni sul paese di origine dell’odierno ricorrente, dando ampiamente conto delle fonti dalle quali ha tratto le proprie conclusioni circa l’insussistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, delle condizioni legittimanti la sua richiesta di protezione, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), riferendosi a fonti di informazioni specifiche e adeguatamente aggiornate, dalle quali ha tratto la conclusione dell’impossibilità di riconoscere, nella regione di provenienza del ricorrente, situazioni di violenza generalizzata nel quadro di conflitti armati interni, a nulla rilevando le alternative fonti segnalate dal ricorrente, trattandosi di informazioni generiche, e in ogni caso inidonee a fornire adeguata contezza degli specifici presupposti oggettivi legittimanti il riconoscimento della protezione sussidiaria in contrasto con i contenuti informativi privilegiati dalle scelte probatorie (legittimamente) operate dal giudice di merito nell’esercizio dei propri poteri di apprezzamento discrezionale delle fonti istruttorie;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo, rigettato il secondo, dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021