Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.40781 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2851-2016 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

A.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO DE VIVO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2826/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2015 R.G.N. 1488/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.11.2015, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di A.R. ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2007 e a percepire il trattamento economico di disoccupazione;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che A.R. ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 (conv. con L. n. 83 del 1970), D.L. n. 112 del 2008, art. 24 (conv. con L. n. 133 del 2008), L. n. 246 del 2005, art. 14, comma 17, lett. e), e D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4, (conv. con L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di decadenza dall’azione sul presupposto che la norma di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22 cit., non fosse vigente all’epoca dei fatti per cui è causa, per essere stata abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 cit.;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza dall’impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, prevista dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 cit., è stata effettivamente abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 24 parimenti cit., che ha fatto salvi i commi 14 e 15 della L. n. 246 del 2005, art. 14 ma non anche il successivo comma 17, la cui lettera e) stabiliva la permanenza in vigore delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale (così Cass. nn. 26161 del 2016 e 16661 del 2018);

che, essendo stato il termine di decadenza ripristinato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 5, (conv. con L. n. 111 del 2011), esso, in applicazione del principio generale in materia di termini di cui all’art. 252 disp. att. c.c., ha ripreso a decorrere dalla data della di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 cit., ossia dal 6.7.2011, limitatamente ai provvedimenti comunicati anteriormente a tale epoca e per i quali la decadenza non fosse ancora maturata al 21.12.2008 (così, specialmente, Cass. n. 16661 del 2018, cit.);

che, non essendo stata la norma operante nel periodo 21.12.200 8-5.7.2011 ed essendosi in specie accertato che il termine decadenziale, avuto riguardo alla data in cui si era formato il silenzio-rigetto sul ricorso amministrativo presentato dall’odierna controricorrente, scadeva il 14.2.2009 (così la sentenza impugnata, pag. 6), affatto correttamente la Corte di merito ha ritenuto la piena ammissibilità dell’azione giudiziaria intrapresa con la domanda giudiziale depositata il 30.4.2009, essendo il termine de quo maturato in un periodo in cui la norma che lo istituiva non era più in vigore;

che il ricorso, pertanto, va rigettato;

che, essendosi i principi di diritto cui s’e’ data qui continuità formati posteriormente alla data d’introduzione del presente giudizio di legittimità, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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