LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 2977-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente principale –
FALLIMENTO ***** S.A.S., (già S.N.C. e S.R.L.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE COGLITORE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 1577/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 304/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.1.2015, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato ***** s.a.s. non tenuta a pagare i contributi dovuti all’INPS da Progetto Società cooperativa di Bergamo e C.G.D.CO. soc. coop. e maturati nella vigenza di un contratto di appalto che ***** s.a.s. aveva stipulato con il Consorzio CO.GE.S. s.c. a r.l., dei cui lavori le imprese debitrici, che ad esso erano consorziate, erano state affidatarie;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;
che il Fallimento ***** s.a.s. ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria e proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su di un motivo;
che entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e degli artt. 1703,1704 e 2602 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, non comportando la costituzione di un consorzio alcun assorbimento delle imprese contraenti in un’organizzazione comune e non potendo l’attività di affidamento dei lavori acquisiti dal consorzio essere configurata in termini di subappalto, mancherebbe in specie quella catena di rapporti che, legando committente, appaltatore e subappaltatore, giustifica l’estensione al committente della responsabilità solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, cit., per i debiti contributivi dell’appaltatore e del subappaltatore;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, il Fallimento ***** s.a.s. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’INPS non fosse incorso nella decadenza di cui alla norma cit., nonostante avesse fatto valere le proprie pretese oltre il biennio dalla cessazione dell’appalto;
che è infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale, evincendosi dalla relata di notifica di esso che la sua consegna all’ufficiale giudiziario ai fini della notificazione è avvenuta in data 20.1.2016, ossia entro l’anno dalla data di pubblicazione della sentenza e nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c. ratione temporis vigente;
che, con riguardo all’unico motivo del ricorso principale, va premesso che il contratto di consorzio di cui all’art. 2602 c.c., pur non comportando l’assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, tale da implicare l’immedesimazione organica in esso delle singole contraenti, comporta pur sempre la costituzione tra le stesse di un’organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, che fa sì che – ancorché ciascuna di esse sia affidata ad un’organizzazione autonoma avente, nell’attività di gestione svolta, rilevanza esterna – il consorzio stesso, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell’art. 2615 c.c., comma 2, operi quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che ogni obbligazione correlata all’esecuzione dei lavori sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse (così da ult. Cass. n. 6569 del 2020);
che, con specifico riguardo alla ratio della disposizione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che – nella versione qui rilevante ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012 (conv. con L. n. 35 del 2012) e dalla L. n. 92 del 2012 – non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un’obbligazione solidale del committente con l’appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, si è chiarito che essa è volta ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, onde evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione operino in danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 2018); che, alla stregua dei suesposti principi, deve ritenersi che, indipendentemente dalla possibilità di configurare nell’affidamento dei lavori alla singola consorziata un vero e proprio subappalto (come peraltro ritenuto dalla risalente Cass. n. 6208 del 2008), lo stesso vincolo contrattuale esistente fra il committente e il consorzio e tra consorzio e consorziate, in virtù del quale il primo agisce quale mandatario delle seconde, non può non rendere il committente solidalmente responsabile D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, degli inadempimenti delle consorziate, dovendo ravvisarsi in queste ultime (rectius: in quelle che, tra di esse, abbiano avuto affidati i lavori) le “appaltatrici” vere e proprie, rispetto alle quali sorge la medesima esigenza di assicurare la particolare tutela in favore dei lavoratori di cui all’art. 29, cit., al fine di preservarli dal rischio dell’inadempimento del proprio datore di lavoro;
che, pertanto, il ricorso principale è fondato;
che, viceversa, è infondato l’unico motivo del ricorso incidentale, essendosi chiarito che il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21 (conv. con L. n. 35 del 2012), non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. n. 18004 del 2019 e succ. conf.); che, conseguentemente, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso stesso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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