LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3844-2016 proposto da:
C.M., nella qualità di erede di S.A.M., a sua volta nella qualità di erede di CA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANO PIO FOGLIA, ORAZIO TOTARO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3022/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 30/01/2015 R.G.N. 800/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.1.2015, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda con cui S.A.M., n. q. di erede di Ca.Ma., previa domanda di quantificazione dell’indennità di anzianità maturata dal proprio coniuge alle dipendenze dell’ERSAP a tutto il 30.11.1988, con l’inclusione nella base di calcolo dello stipendio tabellare maturato nel rispetto delle L.R. n. 26 del 1984, L.R. n. 13 del 1988 e L.R. n. 22 del 1990, del riequilibrio di anzianità in godimento, dell’indennità integrativa speciale, dell’indennità di direzione di struttura e/o di funzione, dei benefici combattentistici ove dovuti e dei ratei di tredicesima mensilità correlati alla retribuzione di fatto corrispostagli, aveva chiesto accertarsi l’importo maturato per interessi e utili di gestione rivenienti dalle polizze assicurative stipulate tra l’ERSAP e l’INA fino allo svincolo delle stesse e condannarsi l’INPDAP a versarle le eccedenze dovute rispetto a quanto percepito dal proprio coniuge a titolo di indennità premio di fine servizio secondo l’ordinamento ex-INADEL, dichiarando altresì la responsabilità dell’INPDAP per non aver preteso, imposto e curato il recupero degli accantonamenti dovuti in suo favore L. n. 482 del 1988, ex art. 6;
che avverso tale pronuncia S.A.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS, quale successore dell’INPDAP, ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, L. n. 482 del 1988, art. 6 e R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4 per avere la Corte di merito ritenuto che la soppressione del fondo istituito dal R.D.L. n. 5 del 1942, cit., ad opera della L. n. 297 del 1982, avesse riguardato anche i lavoratori in regime di pubblico impiego, come il di lei coniuge, con conseguente venir meno del suo diritto alla eccedenza tra il maggior importo dell’indennità di fine servizio risultante dagli accantonamenti che il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare (e i relativi utili di gestione) e l’importo teorico dell’indennità premio di fine servizio calcolata secondo l’ordinamento ex-INADEL;
che, in punto di fatto, è pacifico che, coerentemente con la previsione della L. n. 482 del 1988, art. 4, comma 6, l’ERSAP ha versato all’INADEL l’indennità di anzianità maturata dal de cuius alla data di iscrizione nella nuova gestione, ivi incluse le somme rivenienti dallo svincolo della polizza stipulata in suo favore con l’INA per garantirgli la corresponsione di una indennità di anzianità in misura superiore a quella legale o contrattuale, ancorché, in dipendenza delle pregresse inadempienze datoriali nel versamento dei premi, siano state corrisposte al de cuius “somme irrisorie a titolo di eccedenza” (così il ricorso per cassazione, pag. 3);
che, conseguentemente, il conteggio predisposto dal CTU di prime cure ha determinato l’eccedenza di cui alla L. n. 482 del 1988, art. 6 cit., sulla base del rendimento teorico del contratto di assicurazione, vale a dire sulla scorta del rendimento calcolato in base ai tassi d’interesse vigenti dei premi che I’ERSAP avrebbe dovuto versare in adempimento del contratto stesso (così la sentenza impugnata, pag. 16);
che, ciò posto, deve convenirsi con parte ricorrente allorché censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, la soppressione del fondo di cui al R.D.L. n. 5 del 1942 abbia ipso iure determinato il venir meno dei contratti di assicurazione stipulati per analoghe finalità dagli enti pubblici;
che tale conclusione, argomentata da questa Corte in plurime sentenze quale conseguenza necessaria, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, dell’introduzione del trattamento di fine rapporto di cui alla L. n. 297 del 1982 e del conseguente divieto di trattamenti di fine lavoro aventi, sia pure con diversa struttura, la funzione di integrare o duplicare l’obbligazione di fonte legale (così Cass. S.U. n. 295 del 2000 e numerose successive conformi), mal si concilia non solo con la previsione di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 4, comma 6, che lasciava ferma “la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici”, ma soprattutto con il combinato disposto della L. n. 482 del 1988, artt. 6 e 9, che – prevedendo espressamente che gli enti pubblici il cui personale veniva obbligatoriamente iscritto all’INADEL dovessero versare a quest’ultimo sia le somme fino a quel momento accantonate per il trattamento di fine servizio, sia il valore di riscatto delle polizze di assicurazione – presupponeva logicamente che la possibilità della garanzia assicurativa del trattamento di fine servizio ex R.D.L. n. 5 del 1942 fosse rimasta fino a quel momento in vigore;
che, nondimeno, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, a norma della L. n. 482 del 1988, art. 6 in tanto un diritto all’eccedenza esiste e può essere richiesto all’INADEL (ora INPS) in quanto la somma di denaro che ne è oggetto sia stata effettivamente versata all’INADEL (così in specie Cass. n. 10532 del 1996);
che, nel caso di specie, è incontroverso che – come dianzi s’e’ detto – tali eccedenze siano state corrisposte al dante causa dell’odierna ricorrente, ancorché in misura giudicata irrisoria per effetto di pregressi inadempimenti dell’ERSAP nel versamento dei premi;
che è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui i contratti di assicurazione stipulati dal datore di lavoro in relazione al R.D.L. n. 5 del 1942, art. 4 per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione dell’indennità di anzianità superiore al minimo legale hanno la natura di contratti a favore di terzi, ancorché rispetto ad essi la facoltà attribuita allo stipulante ex art. 1411 c.c. di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari ad ambedue le parti di volerne profittare debba ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennità integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi, la quale, una volta che sia stata introdotta dal datore di lavoro ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro (così già Cass. nn. 2570 e 3127 del 1983, nonché, più recentemente, Cass. n. 2894 del 2007);
che, prevedendo l’art. 1413 c.c. l’opponibilità al terzo da parte del promittente delle eccezioni fondate sul contratto dal quale egli deriva il suo diritto e dovendo ricomprendersi fra tali eccezioni anche l’inadempimento dello stipulante a quel contratto (così Cass. n. 9787 del 1999), deve logicamente escludersi che l’INADEL (ora INPS), che la L. n. 482 del 1988, art. 6 designa come mero adiectus solutionis causa (anche) delle eccedenze rivenienti dallo svincolo dei contratti di assicurazione stipulati in favore dei lavoratori, possa essere tenuto a corrispondere più di quanto ha in concreto ricevuto dal datore di lavoro;
che è consolidato il principio secondo cui l’inosservanza da parte del datore di lavoro stipulante dell’obbligo di pagamento dei premi nascente a suo carico da un contratto di assicurazione si traduce nel venir meno del diritto dei lavoratori alla prestazione assicurativa e può comportare, se del caso, il sorgere in loro favore di responsabilità risarcitoria a carico del datore di lavoro, giacché l’inoperatività del contratto di assicurazione conseguente all’inadempimento del datore stipulante impedisce lo stesso sorgere in favore dei lavoratori del diritto alle prestazioni assicurative (Cass. n. 8027 del 1996);
che, pertanto, corretta nei suesposti termini la sentenza impugnata, il ricorso va senz’altro rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della complessità della fattispecie;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021