LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22937-2015 proposto da:
M.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO BORRIELLO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 3001 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
nonché contro S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S;
– intimata –
avverso la sentenza n. 266/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2015 R.G.N. 1230/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 266 del 2015, la Corte di Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inefficace la cartella opposta, portante un credito per contributi agricoli omessi, limitatamente al periodo anteriore al 20 settembre 2005;
2. la Corte di merito, delineato l’ambito dell’opposizione a cartella, in primo grado e in sede di gravame, alla controversa decorrenza dell’iscrizione, ai fini previdenziali, dell’attuale ricorrente quale imprenditore agricolo, fissava al 20 settembre 2005 la decorrenza dell’iscrizione, alla stregua delle risultanze istruttorie, anche documentali, e dell’incontestato esito del ricorso amministrativo dal quale detta data emergeva, profilo, quest’ultimo, in riferimento al quale l’INPS, che nulla aveva obiettato, si era limitato a richiamare la decorrenza emergente dal verbale di accertamento ispettivo (1 maggio 2004); da qui l’annullamento solo parziale della cartella, per il periodo antecedente alla ridetta data del 20 settembre 2005;
3. avverso tale sentenza, M.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
4. con i motivi di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004 e si assume l’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito per non avere ritenuto l’accertamento ispettivo, all’esito del quale risultava emessa la cartella opposta, privo di fondamento e improduttivo di effetti, per essere di competenza della Regione l’accertamento dei requisiti per l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale mentre l’INPS, che tale qualifica non avrebbe potuto attribuire, avrebbe solo potuto procedere a verifiche e controlli, anche d’ufficio (primo motivo); violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24 e 25 per il mancato accertamento della regolarità formale della cartella impugnata e della nullità per decadenza, dall’iscrizione a ruolo, dei crediti portati dalla cartella (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito effettuato un calcolo preciso del dovuto, anche quanto alle sanzioni e agli interessi, laddove avrebbe solo dovuto dichiarare la cartella inefficace e improduttiva di effetti (terzo motivo);
5. il ricorso è da rigettare;
6. la Corte di merito, come premesso nel paragrafo due che precede, ha delimitato l’ambito del gravame alla decorrenza dell’iscrizione ai fini previdenziali, questione costituente, dunque, il thema decidendum devoluto al Giudice del gravame, e ha rimarcato la genericità della contestazione formulate in riferimento alle risultanze dell’accertamento ispettivo;
7. la ratio decidendi, in tali termini espressa con la sentenza impugnata, non è stata censurata dalla parte ricorrente che, non solo non si duole della decorrenza dell’iscrizione o contrasta adeguatamente l’affermata genericità del gravame, ma introduce nel giudizio di legittimità, con i mezzi d’impugnazione, questioni nuove non affrontate dalla Corte di merito;
8. le spese vengono regolate come da dispositivo;
9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021