LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8148/2018 proposto da:
A.L., elett.te domiciliata presso gli avvocati Perazzolo Simone, e Tonon Daniele, dai quali è rappresentata e difesa con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
P.T.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2111/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
A.L. propose appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Padova aveva dichiarato cessati gli effetti civili del suo matrimonio con P.T., pronunciando: l’affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre; la revoca dell’assegnazione alla madre della casa familiare disposta nel giudizio di separazione; la determinazione della somma di Euro 550,00 mensile per il contributo del padre al mantenimento della figlia; il versamento da parte del marito alla moglie della differenza tra il canone di locazione da quest’ultima corrisposto per la precedente abitazione e quello per l’abitazione attuale.
In particolare, il Tribunale ritenne che l’ A. non avesse dimostrato l’impossibilità di procurarsi i mezzi adeguati per ragioni oggettive, non potendo l’assegno stabilito in sede di separazione trasformarsi in una rendita di posizione, anche considerando che gli impegni economici gravanti sul P. per il mantenimento delle figlie e per il canone di locazione ne assorbivano gran parte del reddito.
L’appellante lamentava l’errore del Tribunale perché, in presenza di una disparità economica fra le parti, aveva omesso di fissare l’assegno divorzile.
La c.d.a., con sentenza del 29.9.17, rigettò l’appello, osservando che: l’appellante, 47 anni, non era inabile al lavoro, disponeva di una casa in locazione, cui contribuiva l’ex-coniuge, e aveva dichiarato un reddito imponibile di circa Euro 20000,00 all’anno; l’appellante aveva dimostrato di avere capacità lavorativa, avendola anche messa in pratica, dovendosi dunque escludere la prova della sua impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive; le spese gravanti sull’ex-marito, pari a Euro 1340,00 mensile (per il mantenimento della figlia, il canone agevolato a favore della moglie e per la locazione propria) avevano ridimensionato, o neutralizzato, la dedotta disparità reddituale tra le parti.
A.L. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si è costituito il P..
RITENUTO
CHE:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per aver la Corte d’appello ritenuto che la ricorrente avesse attitudine al lavoro, sulla base del suo lavoro saltuario e precario, senza tener conto dell’inadeguatezza del reddito percepito (3000 Euro annui). Al riguardo, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che il lavoro precario svolto, all’età di 47 anni, fosse sintomatico di una capacità lavorativa inespressa, mentre al contrario tale lavoro rappresentava l’impossibilità oggettiva di reperire altra occupazione più favorevole, avendo dunque il giudice d’appello omesso di considerare che la mera attitudine al lavoro non era sufficiente, se valutata in maniera astratta ed ipotetica, a dimostrare l’effettiva capacità reddituale, dovendosi valutare invece le concrete prospettive d’occupazione, connesse a fattori individuali e alla situazione ambientale.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame delle prove offerte dalla ricorrente circa l’oggettiva impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento. In particolare, l’ A. lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare i documenti e le prove testimoniali assunte che dimostravano la ricerca dell’occupazione, mediante invio del curriculum alle varie aziende e colloqui di lavoro, senza tener conto che la ricorrente, provvista del diploma di ragioniere, non aveva particolari esperienze lavorative, né specifiche competenze, essendo rimasta disoccupata fin dalla separazione coniugale, salva la successiva esperienza lavorativa presso un’impresa funebre.
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 per aver la Corte territoriale affermato che l’onere di provare l’impossibilità di lavorare gravasse sulla ricorrente, quale coniuge richiedente l’assegno divorzile, ciò in contrasto con l’orientamento di questa Corte.
La ricorrente espone altresì, di aver anche proposto, avverso l’impugnata sentenza, azione di revocazione, ex art. 396 c.p.c., n. 4, prospettando che la Corte territoriale sarebbe incorsa nell’erronea rappresentazione della situazione reddituale delle parti.
La ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso, in data 27.7.2021, chiedendo l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.
Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021