Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40793 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28829/2018 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell’avvocato Ciaschi Stefania, rappresentata e difesa dall’avvocato Condò Giovanna, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in Roma, in via Nostra Signora di Lourdes n. 25, presso lo studio dell’avvocato Farrell Peter, rappresentato e difeso dagli avvocati Angeletti Roberta, Clementi Monica, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, pubblicata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Ancona, dopo aver con sentenza non definitiva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra L.L. e M.L., con sentenza definitiva del ***** assegnò alla M. la casa familiare, ponendo a carico del L. l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie per la somma di Euro 2406,29 ciascuna, di sostenere le spese straordinarie per le stesse figlie nella percentuale dell’80%, nonché l’assegno divorzile mensile di Euro 2000,00, determinato nell’ambito di una più complessa regolamentazione, disposta con la sentenza di separazione, che prevedeva la cessione alla M. dell’usufrutto sull’immobile adibito a casa familiare, la cessione della nuda proprietà dello stesso bene alle figlie e l’obbligo del L. di provvedere alle spese di straordinaria manutenzione del suddetto immobile ed altre spese analiticamente indicate.

M. propose appello chiedendo di porre a carico del L. un assegno netto mensile di Euro 6000,00, nonché le spese straordinarie delle figlie ed altre spese relative alla casa familiare. L’appellante contestava l’importo liquidatole – pari a quello stabilito in sede di separazione – poiché sottostimato rispetto alle elevatissime disponibilità economiche dell’ex-coniuge, quali: il saldo del conto corrente presso Ubi Banca, per circa 736.000,00 come desumibile dalla c.t.p. prodotta in primo grado; le quote societarie della Marco Polo Immobiliare s.r.l.; il reddito derivante dalla carica di Presidente del c.d.a. della L. s.p.a. (società di rilievo Europeo) e i relativi utili quale socio; la proprietà di una villa lussuosa e di due appartamenti in *****. La ricorrente lamentava altresì il mancato svolgimento di ulteriori indagini patrimoniali sull’ex-coniuge, avendo la Corte d’appello limitato il suo esame alle dichiarazioni reddituali presentate in giudizio.

Con sentenza dell’1.3.18, la Corte territoriale, dichiarato inammissibile l’appello incidentale (avente ad oggetto la richiesta di versamento diretto delle somme dovute dal L. alle figlie), accolse parzialmente l’appello principale determinando l’assegno divorzile nella somma mensile di Euro 3000,00, osservando che: una volta esclusa l’autosufficienza economica dell’appellante, esaminati complessivamente tutti i parametri richiamati, di cui alla L. n. 890 del 1970, art. 5 la somma posta a carico del L. era congrua, tenendo conto in particolare che l’unico reddito dell’appellante ammontava a Euro 600,00 mensile; i costi di manutenzione dell’immobile già adibito a casa familiare non erano da porre a carico dell’ex-marito, essendo essi estranei al contenuto tipico della causa divorzile, ma che assumendo indirettamente rilievo sul quantum dell’assegno, se ne era tenuto conto nella determinazione dell’assegno.

M.L. ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste L.L. con controricorso.

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 e art. 143 c.c., avendo la Corte d’appello omesso di accertare il reale e concreto valore delle disponibilità economiche di L.L., attraverso indagini più approfondite, e per non aver ammesso le richieste istruttorie e vari documenti sopravvenuti (quale il bilancio della L. s.p.a. del 2015).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. ed omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per non aver la Corte d’appello ammesso le prove testimoniali dedotte al fin di dimostrare il contributo della ricorrente alla cura della famiglia e delle figlie, impegno che aveva escluso ogni altro diretto ad intraprendere un percorso professionale-reddituale, e per non aver ammesso la produzione del bilancio della L. s.p.a. del 2015 che sarebbe stato rilevante per dimostrare l’effettivo patrimonio dell’ex-marito (anche in ordine all’asserita riferibilità al L. di beni patrimoniali formalmente intestati alla società suddetta).

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ed omesso esame di fatti decisivi, per non aver la Corte territoriale considerato l’effettivo ammontare delle spese straordinarie di manutenzione della casa familiare e delle altre spese indicate, che erano stimabili in una somma di poco inferiore a quella di Euro 3000,00 mensile, a seguito di una non corretta interpretazione dell’accordo tra le parti in sede di separazione, del cui contenuto non si era tenuto conto.

Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 6,artt. 316 bis e 337 ter c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, avendo la Corte d’appello stabilito un riparto di percentuali tra i coniugi delle spese a favore delle figlie, diversamente da quanto da loro pattuito in sede di separazione, sebbene la stessa sentenza impugnata avesse evidenziato una rilevante disparità reddituale-patrimoniale tra gli ex-coniugi, con conseguente violazione del principio di proporzionalità.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili perché diretti al riesame dei fatti concernenti la determinazione dell’importo dell’assegno divorzile in ordine al reddito e al patrimonio del L.. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha determinato l’assegno divorzile nella somma mensile di Euro 3000,00, utilizzando correttamente i parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte. Invero, all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (SU, n. 18287/18; n. 21234/19; n. 5603/20; n. 23318/21).

Nel caso concreto, con pronuncia incensurabile in questa sede, la Corte di merito è pervenuta alla decisione impugnata valutando compiutamente ed adeguatamente sia il reddito e il patrimonio delle parti, sia il ruolo pressoché esclusivo della ricorrente nella conduzione della vita familiare, determinando l’importo del suddetto assegno attraverso l’utilizzazione congiunta dei criteri assistenziale e perequativo. Al riguardo, la Corte territoriale, una volta aumentato l’importo dell’assegno divorzile alla somma di Euro 3000,00 mensile, in riforma della sentenza impugnata, ha significativamente evidenziato l’irrilevanza delle suddette richieste istruttorie – della cui mancata ammissione la ricorrente si duole – poiché dirette ad un ulteriore approfondimento della situazione reddituale patrimoniale dell’ex-coniuge che non avrebbe potuto, in ogni caso, comportare un altro aumento dell’assegno, il cui ammontare non può eccedere la soglia stabilita, ritenuta dalla Corte di merito idonea a garantire l’autosufficienza economica dell’avente diritto. In particolare, giova peraltro rilevare che alcune di tali istanze presentavano carattere sostanzialmente esplorativo circa attività od operazioni ascritte alla società, di cui il L. era socio, della cui legittimità la ricorrente appare dubitare (gli accantonamenti a riserve patrimoniali di ingente liquidità, oppure l’emissione di fatture ritenute non pertinenti all’oggetto sociale). Ne’ è stato allegato che il patrimonio personale dell’ex-coniuge e quello familiare siano stati determinati o fortemente inciso dalla scelta comune di sacrificare le aspettative professionali e di realizzazione della ricorrente.

Il terzo motivo è infondato. La critica in esame è declinata con riferimento alla violazione delle norme ermeneutiche in relazione all’accordo intervenuto in sede di separazione, di cui la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto, nonché con riguardo alla violazione dell’art. 112.

Ora, la sentenza impugnata ha evidenziato, condividendo la motivazione del Tribunale, che la domanda di porre a carico dell’ex-coniuge le spese di manutenzione della casa dovese ritenersi infondata sul rilievo che la stessa fosse estranea al contenuto tipico della causa divorzile, soggiungendo che di tale circostanza si era tenuto conto nel determinare l’importo dell’assegno. La ricorrente si duole, invece, che il giudice di secondo grado, pur avendo pronunciato l’aumento dell’assegno divorzile da Euro 2000,00 a Euro 3000,00 mensili, non avrebbe considerato l’incidenza delle imposte e delle altre spese straordinarie relative all’immobile, come indicate nel dispositivo della sentenza di separazione, pur avendo ricondotto la questione alla “più complessa regolamentazione” dei rapporti patrimoniali tra gli ex-coniugi. In altri termini, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale, erroneamente interpretando l’accordo tra le (Ndr: testo originale mancante) previsto la cessione alla M. dell’usufrutto dell’immobile già adibito a casa coniugale, e della nuda proprietà alle figlie, con l’obbligo del L. di provvedere alle spese di straordinaria manutenzione dello stesso bene – avrebbe ritenuto tali pattuizioni avulse dalla sentenza di separazione coniugale, non tenendo conto del fatto che proprio in ragione delle stesse il Tribunale aveva liquidato la somma di Euro 2000,00 mensile a titolo di assegno divorzile.

Al riguardo, come detto, la Corte territoriale ha ritenuto che tale accordo fosse estraneo alla causa divorzile, escludendo dunque che esso potesse incidere sulla diretta determinazione dell’assegno divorzile, seppur rilevando che del relativo contenuto il Tribunale avesse comunque tenuto conto in relazione alla complessiva situazione economico reddituale dell’avente diritto.

Il collegio condivide questa soluzione. Gli accordi separativi relativi alla definizione del regime giuridico dell’immobile e all’obbligo di sostenere le spese di manutenzione non rilevano ai fini dei criteri determinativi dell’assegno di divorzio. Peraltro la Corte d’Appello con valutazione incensurabile li ha ritenuti del tutto estranei alla definizione dei rapporti economico patrimoniali incidenti sulla debenza e l’ammontare dell’assegno divorzile. Correttamente pertanto se ne è tenuto conto in via indiretta al fine di determinare la capacità economico reddituale della M., attesa la onerosità rilevante della gestione della casa familiare. Quanto, poi, alla doglianza afferente all’inadeguatezza dell’aumento dell’importo dell’assegno, come statuita in appello, rispetto all’effettivo ammontare delle suddette spese di manutenzione, essa tende sostanzialmente al riesame del merito dei fatti, come correttamente accertati nei gradi di merito, e pertanto inammissibile in sede di legittimità.

Il quarto motivo è invece fondato. La ricorrente si duole della mancanza di proporzionalità tra le percentuali del riparto delle spese straordinarie nell’interesse delle figlie (per il 20% a suo carico) e la rilevante disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.

Ritiene il Collegio che, coerentemente con il vizio denunciato, la motivazione sul giudizio di proporzionalità sia stata meramente apparente perché limitata ad una valutazione di congruità senza svolgere alcuna concreta comparazione tra le due situazioni economico patrimoniali a confronto, così disattendendo l’esame del fondamento dell’obbligo di contribuzione.

Per quanto esposto, in accoglimento del quarto motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello anche per le spese del grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo, dichiarati inammissibili i primi due e rigettato il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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