LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17843/2020 proposto da:
U.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Villanti Francesca Evelina, D’Argenzio Ines Anna, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
F.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Ramirez Annamaria, Bonardi Chiara, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
E sul ricorso in adesione:
N.P.S., quale curatore speciale del minore F.T., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa da se medesima, giusta nomina del Tribunale di Brescia del 12.10.2017;
– ricorrente –
contro
F.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Ramirez Annamaria, Bonardi Chiara, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
contro
Procura Generale presso la Corte di Appello di Brescia;
– intimata –
avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
Con ricorso ex art. 250 c.c., depositato il 13/1/2017, U.E. aveva chiesto al Tribunale di Brescia di essere autorizzato al riconoscimento del figlio minore F.T. (nato il *****), riconosciuto dalla sola madre F.A., perché la F., pur non contestando la paternità biologica dell’istante, con atto del 10/1/2017 si era opposta al riconoscimento, ritenendo il profilo del padre, detenuto per gravi reati commessi in proprio danno, pregiudizievole agli interessi del minore.
Il Tribunale aveva autorizzato il riconoscimento.
La Corte di appello ha riformato la decisione, rigettato la domanda di U..
U. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi.
Il curatore speciale di F.T. ha proposto ricorso adesivo al ricorso di U..
F.A. ha replicato con controricorso nei confronti del ricorso proposto da U.. Ha, quindi, replicato con controricorso al ricorso in adesione al ricorso proposto da U., svolto dal curatore speciale del minore F.T., e notificato l’8/7/2020, e ne ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in quanto tardivo.
CONSIDERATO
CHE:
1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso adesivo del curatore speciale del minore perché proposto tardivamente. Invero “Il soccombente ha l’onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l’art. 334 c.p.c., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata “ex adverso”, è applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., sicché la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile “ratione temporis”.” (Cass., n. 21990 del 28/10/2015; cfr. Cass. Sez. U. n. 23903 del 29/10/2020).
Nel caso in esame, il ricorso incidentale adesivo risulta tardivo perché, poiché la Corte bresciana aveva respinto la domanda di U., l’interesse del Curatore ad impugnare era sorto per effetto della stessa sentenza e non a seguito del ricorso proposto da U., di guisa che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto dal curatore speciale entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 17 febbraio 2020, e cioè entro il 22 giugno 2020 (considerata la sospensione ex lege per la pandemia Covid-19), mentre venne notificato l’8/7/2021, e l’art. 334 c.p.c. non poteva trovare applicazione.
2.1. Il ricorso principale è articolato nei seguenti quattro motivi.
2.2. Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errore di percezione, laddove la Corte territoriale ha accolto il ricorso ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente deciso in relazione alla CTU depositata in atti, per averne erroneamente interpretato le conclusioni.
2.3. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, laddove – a parere del ricorrente – la Corte distrettuale non avrebbe considerato le conclusioni del CTU.
2.4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 250 c.c., comma 4, e si critica la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistenti i gravi motivi ostativi all’autorizzazione al riconoscimento del figlio minore in capo a U., fondati sulla sentenza penale pronunciata a suo carico.
Il ricorrente sostiene che dalla condanna penale – ancora non definitiva – pronunciata dal Tribunale di Brescia e poi dalla Corte distrettuale penale nei suoi confronti per i reati di stalking, violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona in danno di F.A., non derivava la sua incapacità ad assumere il ruolo di padre per essere “un soggetto violento e pericoloso” o comunque non rappresentava un pregiudizio per la crescita serena del bambino, come ricavabile dalla consulenza del Dott. M. che aveva valutato positivamente la volontà di U. di dare al figlio una precisa identità.
2. 5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo per violazione del diritto del minore all’identità.
2.6. I quattro motivi, da trattarsi congiuntamente perché connessi, sono infondati in quanto volti al riesame del merito, laddove la Corte distrettuale ha puntualmente motivato con un percorso logico/giuridico immune da vizi, sia la lettura e l’interpretazione della CTU, compiuta in dissonanza rispetto al Tribunale, sia le ragioni per cui ha dissentito dall’interpretazione delle conclusioni del CTU compiuta in primo grado ed ha ravvisato la sussistenza di gravi ed irreversibili motivi ostativi al riconoscimento della paternità, rigettando la domanda di riconoscimento della paternità e rimarcando che la valutazione aveva riguardato il diritto di U. ad essere padre di T., e non le capacità genitoriali del primo.
2.7. Va considerato che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di accertamento della paternità naturale, la contrarietà all’interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell’esistenza di gravi rischi per l’equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale che devono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso padre – come accertato, nel caso in esame, dalla Corte d’appello -, ciò perché, in mancanza di essi l’interesse del minore va ritenuto di regola sussistente, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto genitore e dalla disponibilità di questo ad instaurarli, avendo riguardo al miglioramento obiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre, senza che rilevino, al fine di escludere la ricorrenza dell’interesse del minore, l’attuale mancanza di rapporti affettivi con il genitore e la possibilità futura di instaurarli o, ancora, le normali difficoltà di adattamento psicologico conseguenti al nuovo “status”, oppure le intenzioni manifestate dal presunto genitore di non voler comunque adempiere i doveri morali inerenti la responsabilità genitoriale (Cass. n. 16356 del 21/06/2018; Cass. n. 4526 del 14/02/2019, in motivazione; Cass. n. 15101 del 16/07/2005; Cass. n. 3548 del 11/03/2003; Cass. n. 11041 del 26/07/2002).
2.8. La decisione è conforme agli anzidetti principi.
2.9. Invero, la Corte bresciana, con decisione ampiamente motivata, ha adeguatamente ricostruito e valutato i gravissimi comportamenti tenuti dall’ U. nei confronti della madre del minore, oggetto di procedimento penale (fol. 12/14 della sent. imp.) -dall’ U. prospettati come conseguenza dei comportamenti della stessa ragazza – così come le successive denunce per ripetuti comportamenti di stalking a lui addebitati, nei confronti di questa e di altre ragazze ed il quadro di personalità disturbato del ricorrente delineato dalla CTU. Ha, infatti, ripercorso la CTU del Dott. M., attraverso la trascrizione di ampi stralci (fol.14/23), evidenziando come dall’articolato sviluppo della stessa si evincesse la sincera volontà di essere padre di U., ma anche e soprattutto il disturbo della personalità di tipo narcisistico, il disconoscimento dell’autonomia dell’altro nei rapporti interpersonali, il processo di idealizzazione dell’altro, le conseguenze pericolose della caduta dell’idealizzazione dell’altro, il comportamento denigratorio, aggressivo ed intimidatorio tenuto nei confronti della F. anche nel corso del giudizio civile e su queste complesse risultanze ha fondato il giudizio di pericolosità ostativo al riconoscimento del figlio, rimarcando che U. non si era sottoposto ad alcun percorso di sostegno psichiatrico o psicologico. Ha altresì valorizzato la stessa consulenza di parte, resa in sede penale nell’interesse di U. dal prof. C., che pur negando il disturbo narcisistico, aveva riscontrato la disinvoltura con cui U. accedeva ad un livello di autonomia personale nella comprensione delle difficoltà passate e nel prendere decisioni che riguardavano il riassetto della propria prospettiva esistenziale.
La decisione, seguendo un percorso logico/giuridico in linea con i principi prima ricordati, illustra con dovizia le ragioni per cui il riconoscimento è tale da risultare pregiudizievole all’interesse del minore, sia perché “il disturbo di personalità di U. è tale da destare allarme per una sana crescita del minore bisognoso sì di una piena genitorialità ma anche di una genitorialità sana, senza ombre di disturbi psichici di alcun genere, specie nel genitore con cui dovrebbe venire in contatto in un’età così delicata” (fol. 27 della sent. imp.), sia perché rischia di esporlo a conflitti familiari di portata incalcolabile, di guisa che è preferibile una genitorialità parziale, ricondotta alla sola madre. Non vi e’, quindi, motivo di modificare la statuizione adottata, considerato che non ricorre il mancato esame di alcun fatto decisivo, tanto meno il mancato e/o errato esame delle conclusioni della CTU, approfondite nel complessivo ed articolato sviluppo motivazionale.
3. In conclusione, il ricorso principale va rigettato ed il ricorso incidentale adesivo va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale in solido, stante la convergenza di atteggiamenti difensivi (Cass. n. 16056 del 29/07/2015; Cass. n. 9876 del 20/04/2018) nella misura liquidata in dispositivo, in favore di F.A..
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Dagli atti il processo risulta esente, sicché non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
– Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
– Condanna il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale in solido alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021