Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40795 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11174/2018 proposto da:

S.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Livorno n. 6, presso lo studio dell’avvocato Alvarez De Castro Valerio, rappresentata e difesa dall’avvocato Senatore Alessandro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense, n. 104, presso la sig.ra De Angelis Antonia, rappresentato e difeso dall’avvocato Saporito Maria Teresa, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 974/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

E’ proposto ricorso, per due motivi, avverso la sentenza del 12 ottobre 2017 della Corte d’appello di Salerno, la quale, per quanto ancora rileva, in accoglimento dell’appello incidentale, ha escluso l’addebito della separazione al marito, ritenendo definita ed assorbita ogni questione, proposta nel ricorso introdotto in corso di causa ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c.

Si difende con controricorso l’intimato.

Le parti hanno depositato anche la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone due motivi, come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 709-ter c.p.c., perché la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sull’istanza proposta ai sensi di quest’ultima disposizione in corso di causa, limitandosi a ritenerla “definita ed assorbita” dalle altre pronunce assunte, sebbene la ricorrente avesse chiesto l’adozione di tutti provvedimenti contemplati dal n. 1 al n. 4, in ragione delle violazioni del marito alle disposizioni sul diritto di visita, esercitato in tempi inferiori al previsto, ed al suo disinteresse per la figlia adolescente;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 143,151,2712 e 2697 c.c., artt. 116 e 132 c.p.c., non avendo la sentenza impugnata ritenuto raggiunta la prova della situazione idonea all’addebito della separazione al marito, sulla base delle testimonianze raccolte, da essa ritenute erroneamente de relato, e delle emails in atti, dalla corte reputate prive di valore probatorio, nonostante il mancato disconoscimento ad opera del marito; al contrario, la condotta violenta di quest’ultimo, in tal modo provata, era idonea a dimostrare i presupposti del richiesto addebito.

2. – La corte territoriale ha esordito enunciando di ritenere l’appello principale parzialmente fondato solo quanto alle spese straordinarie e l’appello incidentale fondato solo in relazione all’addebito della separazione.

Quindi, la corte ha ritenuto che: a) il motivo dell’appello incidentale proposto dal marito, concernente il capo relativo alla domanda di addebito al medesimo della separazione, fosse fondato; ciò che rileva, ha argomentato, non è in sé la presenza di condotte violente o aggressive, in senso fisico o verbale, nei confronti dell’altro coniuge, ma il nesso eziologico tra le medesime ed il determinarsi della intollerabilità della convivenza, dovendosi comparare il comportamento complessivo di entrambi i coniugi a detto fine, ma tale nesso eziologico, nella specie, non sussiste; b) l’assegno di mantenimento richiesto dalla moglie è dovuto, nella corretta misura determinata dal primo giudice; c) le spese straordinarie devono gravare sul marito nella maggior misura del 70%, in tal modo aumentata quella della metà individuata dal primo giudice; d) ogni questione proposta nel ricorso introdotto in corso di causa ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. risulta in tal modo definita ed assorbita.

3. – Il primo motivo è fondato.

L’art. 709-ter c.p.c. prevede che, per la soluzione delle controversie insorte in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento dei figli minori, provvede il giudice del procedimento in corso, il quale potrà dare “i provvedimenti opportuni” e, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, modificare i provvedimenti assunti ed, altresì, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni in favore del minore o anche dell’altro genitore, condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nella specie, la corte territoriale, dopo avere – a seguito all’appello principale di S.M.L. ed incidentale di B.R. – riconsiderato l’intera vicenda e tutte le domande reciprocamente poste, provvedendo come sopra riassunto, ha, poi, aggiunto solo che non vi fosse altro da decidere, in quanto ogni questione proposta nel ricorso ex art. 709-ter c.p.c. “risulta definita ed assorbita”.

In tal modo, il giudice del merito intende di aver implicitamente disatteso anche tutte le istanze proposte ai sensi di tale disposizione, con le quali la moglie chiedeva l’adozione dell’ammonimento del genitore inadempiente rispetto agli obblighi impartiti dal giudice, oltre al risarcimento del danno ed alla condanna dell’inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Ora, è vero che non sussiste il vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., allorché la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto delle domande o delle eccezione formulate dalla parte (e plurimis, Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 8 marzo 2007, n. 5351).

Tuttavia, non è questa la situazione, nel caso di specie.

La corte territoriale ha semplicemente reputato, invero, sia che fossero state in tal modo “definite” tutte le domande, sia di ritenerle per il resto “assorbite” dagli altri pronunciamenti e valutazioni.

Ma la decisione adottata non implica, invece, una statuizione implicita di rigetto delle domande ex art. 709-ter c.p.c., non potendo dirsi tali questioni superate dalla decisione assunta in ordine alla debenza dell’assegno di mantenimento, all’entità delle spese straordinarie per i minori, al diritto di visita, all’addebito della separazione.

Onde l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui “La questione di cui al ricorso ex art. 709 (rectius 709-ter) c.p.c. risulta definita ed assorbita”, non vale a ritenere anche decisa l’istanza proposta ai sensi di tale disposizione, con tutte le questioni in essa implicate.

Al contrario, deve dirsi completamente omesso il provvedimento, che si palesava indispensabile alla soluzione del caso concreto: dal momento che la pretesa avanzata con tale istanza, non espressamente esaminata nei suoi contenuti, non risultava incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Si tratta infatti di domande, fra cui quella di risarcimento del danno per il dedotto inadempimento pregresso obblighi legati all’esercizio della responsabilità genitoriale, non decise affatto dal giudice del merito, in quanto implicanti, proprio al contrario, violazioni del tutto disancorate dai presupposti su cui si è fondato l’accertamento sull’addebito e gli altri capi della decisione, ed, anzi, per alcuni profili, tali da richiedere proprio la delibazione del ricorso di cui all’art. 709-ter c.p.c.

4. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso, in primo luogo, difetta di specificità, in mancanza della individuazione dei documenti, di cui afferma la rilevanza e l’esaminabilità.

Inoltre, esso, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intende riproporre il giudizio sul fatto.

La corte del merito ha ritenuto che i fatti allegati, in mancanza del nesso eziologico con l’intollerabilità della convivenza, non fossero sufficienti a provare i presupposti dell’addebito, dato che detto nesso eziologico è indispensabile al fine della pronuncia di addebito della separazione.

Ha aggiunto che le testimonianze assunte sono state rese de relato e che le emails, inviate dal marito, non siano riconducibili con certezza al medesimo.

In tal modo, la corte del merito ha, da un lato, applicato correttamente il principio di diritto, secondo cui (e multis, Cass. 20 agosto 2014, n. 18074; Cass. 18 novembre 2013, n. 25843) la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale; l’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito. Ed, invero, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 27 giugno 2006, n. 14840).

Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691).

Dall’altro lato, dall’argomentare complessivo della sentenza impugnata, in una con i brani sia delle deposizioni testimoniali, sia delle emails riportati nell’odierno ricorso, emerge che il giudice del merito non abbia ritenuto i medesimi elementi probatori sufficienti, al fine di dimostrare il menzionato nesso eziologico. Come emerge dagli stessi stralci in ricorso riportati, si tratta di elementi relativi a condotte, verbali o fisiche, aggressive del marito, tuttavia senza diretta relazione con la compromissione di una tollerabile convivenza: al contrario, come ha ritenuto la corte del merito con apprezzamento insindacabile in questa sede, furono piuttosto la conseguenza (pur esecrabile) di una situazione ormai insostenibile tra i coniugi.

Infine, il motivo è inammissibile anche perché, denunciando violazione del principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., non concerne affatto l’individuazione del soggetto gravato dell’onere probatorio, ma si appunta in buona sostanza sull’assunto, concernente però il merito, secondo cui sarebbe mancata la prova dell’assunto. Tuttavia, costituisce principio costante che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulti per legge gravata (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; più di recente, Cass. 13 febbraio 2018, n. 3450, ed altre).

Nel caso in esame, invece, la censura non investe l’individuazione del soggetto tenuto a provare la sussistenza delle condizioni dell’addebito: soggetto che resta il coniuge che lo richieda, come invero la corte territoriale ha correttamente affermato.

5. – In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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