LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7953/2019 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’avvocato Salerni Arturo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.S.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via Altomonte n. 6, presso lo studio dell’avvocato Gatta Carla, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5167/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2021 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
E’ proposto da M.P. ricorso, per sei motivi, avverso la sentenza del ***** della Corte d’appello di Roma, la quale, in accoglimento dell’appello principale di d.S.R., ha disposto l’affidamento del minore ad entrambi i genitori e le modalità di frequentazione del padre, rigettando la domanda di assegno divorzile a carico del marito, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si difende con controricorso l’intimato.
La ricorrente ha depositato la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso propone sei motivi, come di seguito riassunti:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 337-ter e 347-quater c.c., perché la corte territoriale ha affidato il minore ad entrambi i genitori, laddove più correttamente il tribunale aveva disposto l’affidamento esclusivo alla madre, sulla base dell’istruttoria espletata, e nonostante il contrario parere del c.t.u., che aveva perorato l’affidamento condiviso; infatti il padre, dipendente del Ministero degli esteri, ha sempre lavorato prevalentemente all’estero, soggiornando in Italia solo per brevi periodi, ed ora ha contratto nuove nozze ed avuto un altro figlio;
2) violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 perché il reddito del marito è di Euro 7.431,84 mensili ed il proprio di Euro 1.500,00, onde la ricorrente ha diritto all’assegno divorzile in suo favore, sulla base dei documenti in atti, che dimostrano il divario economico;
3) violazione e falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 per avere la corte territoriale – dopo avere valutato i redditi di lavoro, i redditi immobiliari ed il contributo a favore della moglie pagato dal MAE di Euro 2.650,00 mensili – ha negato l’assegno divorzile, senza considerare che questo non deve garantire solo le esigenze basilari e che occorre valutare anche il costo della vita nella città di residenza e l’ambiente della richiedente, la quale comunque ha dovuto compiere per sedici anni da sola lo sforzo di allevare i figli, essendo stato il d.S. spesso assente, oltretutto ormai avendo questi contratto nuove nozze, da cui è nato un altro figlio; pertanto, si sarebbe dovuto tener conto del contributo fornito alla famiglia dalla ricorrente, cui necessita collaboratrice familiare fissa, retribuita con la somma di circa Euro 1.000,00 al mese;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 329,342,352 c.p.c., e L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 12, perché la corte territoriale ha revocato l’obbligo di assegno di mantenimento sin dal 2013, mentre le conclusioni dell’atto di appello proposto dalla controparte non indicavano un dies a quo della richiesta revoca;
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. e della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 in quanto l’assegno non è revocabile per il passato ed ha natura alimentare;
6) omesso esame di fatto decisivo, perché con scrittura privata del 5 maggio 2016 il d.S. si era riservato di proporre appello alla sentenza di primo grado, anche per la ripetizione di quanto indebitamente pagato “limitatamente al periodo gennaio 2013 – settembre 2014”, documento non esaminato dalla corte territoriale.
2. – La corte territoriale, con la decisione impugnata, ha ritenuto che: a) l’affidamento condiviso risponde all’interesse esclusivo dei minori, come suggerito dalla c.t.u. psicologica, espletata in primo grado e disattesa dal tribunale, per mantenere nei figli il valore della bi-genitorialità ed un’equilibrata crescita evolutiva, la quale sarebbe compromessa proprio dalla negazione della figura paterna, nonché al fine di responsabilizzare entrambi i genitori; al contrario, non sono mai state indicate specifiche ragioni per ritenere pregiudizievole l’affidamento ad entrambi i genitori, essendo emerso il contrario in sede di consulenza tecnica d’ufficio, dove si è attestato il buon legame tra il padre ed i figli; b) l’assegno di mantenimento, richiesto dalla moglie e liquidato dal tribunale in Euro 600,00 mensili, non è dovuto, in quanto le condizioni economiche delle parti, come ricostruire in atti, palesano che la moglie gode di adeguate entrate, atteso lo stipendio mensile di 1.670,00, la maggiorazione pagata dal MAE di Euro 2.952,81, ora di Euro 2.650,00 e l’assegno paterno per i tre figli di Euro 2.100,00 (per un totale di Euro 6.420,00, oltre al valore locativo di un immobile di proprietà), a fronte di un reddito paterno di Euro 7.431,84 e la formazione di un autonomo nucleo familiare; inoltre, ha rilevato che la ricorrente è proprietaria di un immobile in *****, sebbene esso figuri come concesso in comodato ai genitori di lei, ma comunque del valore locativo di Euro 1.200,00 mensili, entrata cui evidentemente la medesima è in grado di rinunciare.
3. – Il primo motivo è inammissibile.
In applicazione degli artt. 337-ter e 347-quater c.c., la corte territoriale ha optato per l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, riformando sul punto la decisione del tribunale e seguendo, invece, il parere del c.t.u.
Anzitutto, occorre rilevare come la statuizione sull’affidamento potrebbe essere oggetto di vaglio solo per l’ultimo figlio diciassettenne, dal momento che le altre due figlie sono maggiorenni (cfr. la memoria della ricorrente sul punto): donde l’inammissibilità del motivo al riguardo delle medesime, per difetto sopravvenuto d’interesse.
Occorre, altresì, rilevare che la sentenza impugnata è estremamente analitica con riguardo alla statuizione sull’affido condiviso, ponendosi nel solco delle disposizioni di legge e degli accertamenti operati dal c.t.u.
Onde, se pure la residenza di un genitore all’estero fosse suscettibile talora di determinare un rallentamento delle decisioni, si tratta comunque di una valutazione in fatto, altresì estranea al parametro normativo che giustificherebbe l’affido esclusivo.
In definitiva, la decisione impugnata, ampiamente motivata sul punto con riguardo al migliore interesse del minore, non è sindacabile in sede di legittimità.
4. – Il terzo motivo, da trattare con priorità logico-giuridica, è fondato, in talune censure che propone.
Negando o revocando l’assegno divorzile, il giudice d’appello non ha tenuto in nessun conto il c.d. profilo compensativo, come specificamente dedotto nel motivo del ricorso.
Peraltro, l’esclusivo peso della cura del nucleo familiare era pianamente emerso nel giudizio di merito, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha conosciuto ed esaminato tali aspetti, pur sotto il versante del regime di affidamento dei minori.
Posto che l’assegno divorzile va ormai determinato secondo i criteri enunciati dalle Sezioni unite (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287), il giudice del merito è tenuto a considerare che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, dovendosi necessariamente tenere conto del contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare considerando pure le aspettative professionali eventualmente a quel fine sacrificate.
E, come è stato ivi precisato, “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
Ciò in quanto l’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa.
Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due; tenendo presente che, laddove risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e – considerata la composizione, l’entità e l’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio (cfr. Cass. 30 agosto 2019, n. 21926).
Dunque, la decisione impugnata si incentra essenzialmente sulla situazione economico-reddituale dei coniugi, trascurando invece la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C. e dalla ricorrente richiamato, del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge.
Si noti, altresì, come, secondo principio di recente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 5 novembre 2021, n. 32198), tra le modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa si pongono l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo o la sua capitalizzazione, peraltro, allo stato attuale del diritto positivo, possibili soltanto previo accordo delle parti; ivi si valorizza, altresì, l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari, per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.
In definitiva, tale motivo va accolto, non essendosi la corte territoriale attenuta ai principi ricordati.
5. – I rimanenti motivi restano assorbiti.
6. – In conclusione, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché si attenga ai principi di diritto ora richiamati. Alla corte territoriale si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, inammissibile il primo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021