LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33633/2019 proposto da:
B.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Clementina Di Rosa, domiciliato presso lo studio legale dell’Avvocato in via G. Porzio, Centro direzionale, is. F 12;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 7116 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 08/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. B.B., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di essere fuggito dal suo paese in quanto i suoi fratellastri lo avevano denunciato alla polizia perché omosessuale.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento B.B. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli, che con decreto n. 7116/2019, pubblicato l’8 ottobre 2019 ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto infondata:
a) la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
b) la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
c) la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Avverso tale pronuncia B.B. propone ricorso per cassazione sulla base di 4 motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo, terzo e quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14 – Status di Rifugiato e Protezione sussidiaria in quanto il Tribunale non avrebbe valutato il pericolo per il ricorrente di subire concretamente violenze e trattamenti degradanti come si desume dal Rapporto di Amnesty international 2017/2018 che descrivono l’aggravamento del quadro socio politico complessivo e le numerose criticità del paese d’origine. Censura anche l’omessa istruttoria ex officio per non avere attivato i poteri di indagine officiosa e valutare le Coi più aggiornate inerenti al Paese d’origine e di transito e l’omessa valutazione della documentazione depositata sulla situazione del *****.
Il motivo è infondato.
Contrariamento a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha adempiuto correttamente al dovere di cooperazione istruttoria tramite la ricerca di fonti aggiornate al marzo 2019 (cfr. pag. 9 e 10 decreto impugnato) in merito alla situazione presente nel paese d’origine del richiedente ed ha ritenuto che non sussista una violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6” nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto il Tribunale non avrebbe svolto alcun accertamento attuale circa la situazione del paese d’origine in ordine a violenza, insicurezza sociale e violazione dei diritti umani oltre che delle stesse violenze agite nei paesi di transito.
Il motivo è fondato.
In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019).
A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:
– non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;
– le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;
– deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.”
Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.
Il Tribunale ha errato là dove ha escluso la ricorrenza di seri motivi di carattere umanitario tenendo conto che ciò che è stato raccontato in sede di colloquio è stato ritenuto non credibile. Ciò ha reso pertanto anche irrilevante l’apprezzamento di quegli elementi fondanti un assunta integrazione e rappresentati dalla frequentazione di corsi di lingua e dalla costituzione di un rapporto di lavoro.
6. Pertanto la Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
PQM
la Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021