LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33788/2019 proposto da:
B.O., elettivamente domiciliato in domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 6957 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. B.O., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato ingiustamente accusato di aver abusato sessualmente di una minorenne. Temendo, dunque, di subire una condanna e conseguente arresto, nel mese di settembre 2014, decise di abbandonare il proprio paese e giunse in Italia passando per la Libia.
2. Avverso tale provvedimento B.O. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli che con decreto n. 6957/2019 del 1 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non credibile il racconto del richiedente asilo anche alla luce della documentazione allegata consistente in una mera chiamata a testimoniare, e non ad un mandando di arresto relativo, peraltro, ad un fatto avvenuto successivamente al suo espatrio;
b) infondata la domanda di protezione sussidiaria stante la non credibilità del richiedente asilo.
Quanto, poi, alla situazione socio-politica del *****, dalle fonti il Tribunale ha ritenuto che il paese non sia attualmente interessato da un conflitto armato generalizzato intero od internazionale e che dal rapporto EASO del 2017 risulta che dopo la caduta del regime dell’ex Presidente J. ad opera del candidato principale dell’opposizione, il Paese è solo assai povero, poiché solo un sesto della terra disponibile è arabile con predominanza della coltivazione della arachidi;
c) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo stati allegati elementi di particolare vulnerabilità e non essendo sufficiente il contratto di lavoro a tempo determinato allegato dal richiedente asilo a dimostrazione della sua integrazione nel territorio italiano considerando l’occupazione che l’ O. già aveva nel suo paese d’origine.
3. Avverso il decreto B.O., ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha depositato memoria.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente tradotto la locuzione “preferred against him/her” contenuta nella chiamata a testimoniare allegata alla domanda di asilo come finto accertato dovendo, invece, essere tradotta come “fatto sporto contro di lui il..”. Ne conseguirebbe che, potendo la vittima sporgere denuncia anche successivamente alla verificazione dei fatti, la circostanza che nel documento viene riportata una data successiva all’espatrio non sarebbe idonea ad escludere l’attendibilità dei fatti. Il Tribunale, dunque, avrebbe condotto una istruttoria inadeguata in quanto avrebbe escluso la credibilità del narrato senza volgere alcun ulteriore approfondimento e mal interpretando la documentazione a sua disposizione. Il richiedente si duole altresì della mancata cooperazione istruttoria nell’accertamento della condizione sociopolitica del paese d’origine.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non aver il Tribunale fatto alcun riferimento a informazioni e fonti precise ed aggiornate, venendo meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria.
I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibile e comunque infondati.
Innanzitutto inammissibili sono le doglianze avanzate in relazione al giudizio di credibilità in quanto con esse il ricorrente mira sostanzialmente ad una rivalutazione dei fatti di causa, non sindacabili in sede di legittimità.
La decisione circa la rilevanza o meno, ai fini dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, della documentazione allegata dal richiedente asilo, spetta esclusivamente al giudice di merito e non è suscettibile di essere riformata in sede di legittimità, se non sotto il profilo della sua coerenza logico-giuridica.
Orbene, nel caso in esame, il Tribunale di Napoli ha adeguatamente motivato le ragioni poste a fondamento della non credibilità dell’ O., le quali, giova qui osservare, lungi dal basarsi esclusivamente sulla mancata corrispondenza della successione temporale delle vicende allegate (fatto di reato – abbandono del paese) scaturiscono da una valutazione complessiva della vicenda, oltre che della circostanza che il documento “apparentemente emesso dalla Corte di Banju”, non è un mandato di arresto, bensì una mera chiamata a testimoniare. Quanto poi alla doglianza, avanzata in entrambi i motivi di ricorso, circa l’omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice di merito con riguardo all’accertamento delle condizioni socio-politiche nel paese di provenienza del richiedente asilo, anch’essa non merita accoglimento.
Il giudice, infatti, ha richiamato COI pertinenti ed aggiornate, quali il report EASO 2017, conformandosi ai principi più volti enunciati da questa Corte.
4.2 con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 Si duole della mancata valutazione della documentazione allegata, in particolare del contratto a tempo indeterminato e dei plurimi corsi di italiano proficuamente conclusi, nonché delle violenze subite nel paese di transito. Lamenta altresì che il Tribunale non avrebbe svolto alcun accertamento circa la tutela dei diritti umani in *****.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Risulta del tutto carente nella, motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Pese d’origine, da condurre in ossequio ai principi consolidati di questa Corte.
Come più volte affermato, infatti, “ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6” (Cass. civ. sez. III, n. 262 del 12 gennaio 2021).
Orbene nel caso in esame il giudice omette completamente di acquisire informazioni aggiornate e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio del ricorrente, limitandosi a rinviare a quanto approfondito ai fini della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. c) (conflitto armato generalizzato), valutazione diversa da quella richiesta ai fini della protezione umanitaria.
6. Pertanto la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021