LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33793/2019 proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Migliaccio;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 7080 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. M.N., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per paura di essere perseguitato in quanto omosessuale.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento M.N. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli che con decreto n. 7080/2019 del 7 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a non credibile il racconto del richiedente asilo in quanto lacunoso e contraddittorio;
b) infondata la domanda di status di rifugiato non potendo ritenersi sussistente alcun fumus persecutionis in ragione dell’orientamento sessuale del richiedente asilo stante l’inattendibilità delle dichiarazioni rese;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria stante la non credibilità del richiedente asilo.
Quanto, poi, alla situazione socio-politica del *****, ha rilevato che dalle fonti non emerge che il paese sia attualmente interessato da un conflitto armato generalizzato intero od internazionale. Dal rapporto EASO del 2017 risulta che la situazione politica del paese sia notevolmente migliorata dopo l’elezione democratica del nuovo presidente B.A.;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria non essendo stati allegati elementi di particolare vulnerabilità e non essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione nel territorio italiano, la documentazione allegata dal richiedente asilo (frequentazione del corso di italiano A2; diploma di licenza media; partecipazione ad attività di volontariato).
3. Avverso il decreto M.N., ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e); art. 3 comma 3, art. 5, art. 8, comma 1, lett. d); D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, art. 29, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile il richiedente asilo, da un lato, infatti, avrebbe rinvenuto delle contraddizioni nelle dichiarazioni rese in sede amministrativa in realtà non esistenti, dall’altro avrebbe omesso di considerare la particolare condizione di v-lnerabilità del richiedente e la grande difficoltà nello svelare la propria omosessualità derivante dalla sua tradizione culturale.
Si duole, altresì, della violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, comma 1, lett. b) per non aver il giudice considerato l’omosessualità del N. quale nuovo elemento.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), per non aver il giudice svolto un esame effettivo e concreto del timore di persecuzione, nonché del profilo di rischio dedotto ai sensi della lettera “b” D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, che tenesse conto della circostanza che in ***** l’orientamento sessuale è punito dal Codice Penale con la reclusione (artt. 144-47 c.p.) nonché delle discriminazioni che subisce la Comunità ***** nel Paese d’origine del richiedente asilo.
Il ricorso è inammissibile.
Giova preliminarmente osservare che, nel caso di specie, si è dinanzi ad un domanda di protezione internazionale “reiterata” ossia successiva allo svolgimento di un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale. In tal caso il richiedente asilo, a pena di inammissibilità, della nuova istanza è tenuto ad indicare i “nuovi elementi” ossia nuovi fatti costitutivi del diritto, sopravvenuti al diniego di riconoscimento o anteriori ed ignoranti senza sua colpa. E’ altresì alla luce di tali nuovi elementi che il giudice è chiamato a svolgere il suo accertamento circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e umanitaria.
Come già affermato da questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 18147 del 2020), solo se l’esame preliminare dinanzi alla Commissione Territoriale permette di concludere che sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi tali da rendere probabile, in modo significativo, che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale si può dar ingresso ad un rinnovato esame nel merito della richiesta.
Nel caso in esame, il Tribunale, ha evidenziato come il richiedente avesse fornito due contrastanti versioni dei fatti circa i motivi del suo espatrio, ma soprattutto, circa l’elemento di novità consistente nella sua omosessualità, non dichiarata in precedenza per timore di ripercussioni.
11 giudice di merito, infatti, ha osservato che le diverse ricostruzioni prospettate in sede di reiterazione della domanda circa la sua omosessualità, non consentono di ritenere il richiedente asilo credibile avendo egli, da un lato, affermato di aver sempre dichiarato il proprio orientamento sessuale, ma di non essere stato compreso, e dall’altro di aver sempre nascosto la propria omosessualità per pudore.
In altri termini, la difforme versione dei fatti resa nelle due diverse sedi ha fatto deporre per l’inattendibilità del richiedente.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021