LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33975/2019 proposto da:
S.S.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Natale;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 7787 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. S.S.A., proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere cittadino *****, nato e cresciuto *****, di religione ***** e di etnia *****. Riferì inoltre che sua madre era stata una rappresentante del comitato ***** a *****; – che dopo le elezioni del 2010 era stata violentata e picchiata in quanto sostenitrice di G.; – che trasferitisi ad Abidjan per far curare la madre, la famiglia aveva continuato a sostenere G., sebbene le elezioni fossero state vinte da *****; – che per questa ragione la sua famiglia era malvista nel quartiere dove vivevano ed, in seguito, il padre ed il fratello erano stati uccisi nel corso di una sparatoria; che, pertanto, nel timore di essere perseguitato per essere sostenitore di G. decise di trasferirsi in Italia attraversando Niger e Libia.
La Commissione territoriale rigetto le istanze.
2. Avverso tale provvedimento S.S.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Napoli che con decreto n. 7787/2019 del 23 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non verosimile il racconto del richiedente asilo considerato che i sostenitori di G. erano *****, mentre il ricorrente è *****;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato considerato che le elezioni a seguito delle quali era scoppiata la guerra civile in ***** erano avvenute nel 2011 mentre nel 2016 epoca della richiesta, il clima si era rasserenato e pertanto non vi erano prove che il ricorrente fosse esposto al rischio di persecuzione o di grave danno. Inoltre la volontà della madre di riportalo in patria appariva piuttosto sintomatica della preoccupazione per il figlio che all’epoca dei fatti era minore che non della volontà di ucciderlo e per la mancanza di atti persecutori e di un persecutore statale;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria poiché la ***** non è attualmente interessato da un conflitto armato generalizzato interno od internazionale;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, poiché la ***** non appare un paese insicuro ed il ricorrente non ha raffigurato elementi di vulnerabilità e neppure problemi di salute o di altro genere.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da S.S.A.
con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a); art. 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, nonché motivazione apparente e perplessa. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe negato la protezione sussidiaria basandosi su informazioni non approfondite e che dalle informazioni reperibili sui siti del Ministero degli Esteri ed Amnesty International emergerebbe una situazione di conflitto interno; che inoltre la ***** sarebbe caratterizzata da una violenza indiscriminata; che il ricorrente non è onerato di una prova specifica di proprio rischio personale essendo ciò conseguenza della presenza di un conflitto armato in corso.
Il motivo è inammissibile ed infondato.
Il Tribunale ha indicato le fonti internazionali a base della sua motivazione e cioè il rapporto UNCHR 2017 dal quale risulta che la situazione nel Paese è ormai pacificata, dopo le elezioni del 2016 e la istituzione di una Commissione Nazionale d’inquisizione contro i crimini di guerra perpetrati da entrambe le parti in lotta; e la relazione della Commissione Nazionale d’Asilo del 23.1.2018 dalla quale risulta che le violenze fra i sostenitori del Presidente ***** e dell’ex Presidente G. sono cessate a seguito di un accordo raggiunto con i ribelli.
Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e, quanto al merito, soggetta al prudente apprezzamento del giudice.
5. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 comma 6; del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a); D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe ingiustamente negato il riconoscimento della protezione umanitaria sussistendo le condizioni di particolare vulnerabilità rappresentate dalla giovane età, dalla condizione di orfano, dalla buona integrazione sociale in Italia, dal timore di essere sottoposto a trattamenti inumani/degradanti nel suo Paese, dalla impossibilità di reinserimento nel tessuto sociale locale. Deduce inoltre che sebbene non vi sia in ***** una situazione di conflitto armato interno o di violenza indiscriminata, quanto meno vi è una condizione di instabilità politica che sconsiglia il rimpatrio del ricorrente.
Il motivo è fondato.
Secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019).
Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, dunque, ha ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel territorio italiano e la situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente nel paese d’origine: giudizio che, pertanto, dovrà basarsi sulle caratteristiche del caso concreto, onde evitare generalizzazioni. Oltre a ciò questa Corte ha osservato che “ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”.
Orbene, risulta del tutto carente nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio nel Pese d’origine. Il Tribunale, inoltre, non richiama alcuna fonte ufficiale né dimostra di aver svolto alcun accertamento circa il rispetto dei diritti umani nel paese di provenienza del richiedente asilo.
6. Pertanto la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
PQM
la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021