Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40805 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7158-2019 proposto da:

F.M.T., domiciliata a Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI MUNAFO’;

– ricorrente –

contro

E – DISTRIBUZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DOMENICO TRAVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 834/2018 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 13/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 F.M.T. convenne dinanzi al Giudice di pace di ***** la società Enel s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in E-Distribuzione s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “l’Enel”), esponendo che:

-) aveva stipulato con la società convenuta un contratto di somministrazione di energia elettrica;

-) per cinque giorni, dal ***** al *****, la società convenuta sospese la somministrazione di energia elettrica;

-) tale sospensione aveva provocato lo scongelamento dei cibi conservati dall’attrice nei propri frigoriferi, e la loro conseguente distruzione.

Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

2. Si costituì la società Enel chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza 10 settembre 2013 n. 210 il Giudice di pace accolse la domanda, e condannò l’Enel al pagamento in favore dell’attrice di Euro 250, oltre accessori.

La sentenza venne appellata dall’Enel.

F.M.T. resistette e propose appello incidentale, inteso ad una più cospicua liquidazione del danno (di tale circostanza, tuttavia, la ricorrente non dà conto nel proprio ricorso per cassazione, ma è riferita dalla società controricorrente).

3. Con sentenza 13 settembre 2018 n. 834 il Tribunale di Palmi accolse il gravame dell’Enel e rigettò la domanda attorea.

Il Tribunale ritenne che:

a) l’appello doveva ritenersi tempestivo e non già tardivo, come invece eccepito dalla parte appellata. Osservò la Corte d’appello che F.M.T. aveva sì notificato la sentenza di primo grado alla controparte, ma indirizzando il piego non al domicilio degli avvocati dell’Enel (Marco Mammoliti e Giovanni Travia, quest’ultimo indicato nella sentenza d’appello come “Giuseppe Travia”), ma ad un diverso domicilio;

b) l’interruzione della somministrazione di energia elettrica, pure dimostrata, non poteva essere ascritta a responsabilità della società convenuta, in quanto provocata dal furto di cavi di rame perpetrato da terzi.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.M.T. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito l’Enel con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta, formalmente prospettando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 168 e 325 c.p.c..

Il motivo censura la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto tempestivo il gravame proposto dall’Enel.

Deduce in punto di fatto che:

-) in primo grado l’Enel si era costituita col ministero degli avvocati Giovanni Travia e Marco Mammoliti;

-) l’uno e l’altro avevano eletto domicilio a Taurianova, via Senatore Lo Schiavo n. 35, presso l’avvocato Antonella Morabito;

-) in quest’ultimo domicilio venne tentata la notifica della sentenza di primo grado, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c.;

-) l’avvocato Antonella Morabito, ivi rinvenuta dall’ufficiale giudiziario, rifiutò di ricevere il piego, “dichiarando di non essere a conoscenza della domiciliazione”, come si leggeva nella relazione di notificazione.

Alla luce di questi fatti, osserva la ricorrente, la notificazione si sarebbe dovuta ritenere rifiutata, e quindi produttiva degli effetti di cui all’art. 325 c.p.c..

1.1. Il motivo è fondato.

Dalla copia della sentenza di primo grado, ritualmente allegata agli atti, si rileva che in calce ad essa è estesa la seguente formula:

“ad istanza come in atti lo sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alle notifiche presso l’ufficio unico notifiche del Tribunale di Palmi ho notificato il suesteso atto a: 1) Enel distribuzione s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, avvocato Marco Mammoliti, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati Giovanni Travia e Marco Mammoliti con sede in Taurianova (RC), via Senatore Lo Schiavo n. 35”.

A questa relazione di notificazione, dattiloscritta, segue la seguente annotazione di pugno dell’ufficiale giudiziario:

“anzi non ho potuto notificare perché esiste lo studio degli avvocati Antonella e Maria Stella Morabito, i quali da me interpellati dichiarano di non essere a conoscenza della domiciliazione.

*****”.

Segue la firma dell’ufficiale giudiziario.

1.2. Ciò posto in fatto, rileva la Corte che l’Enel in primo grado aveva eletto effettivamente domicilio a Taurianova in via Senatore Lo Schiavo 35, e dunque nel luogo dove venne tentata la notifica della sentenza.

L’elezione di domicilio nel suddetto comune e nella suddetta via, inoltre, risultava dall’epigrafe della sentenza di primo grado, e cioè dallo stesso atto di cui venne tentata la notifica.

Il notificante ha effettivamente commesso l’errore di indicare “via Senatore Lo Schiavo 35” quale indirizzo del procuratore costituito dell’Enel, invece che dell’avvocato domiciliatario, ma si è trattato di un errore non ostativo e non impeditivo del raggiungimento dello scopo, per più ragioni:

-) tale circostanza non impediva che la sentenza fosse portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione (Sez. L, Sentenza n. 12947 del 16/06/2005, Rv. 581771 – 01);

-) l’eventuale errore del procuratore costituito dell’Enel, nell’indicare nome ed indirizzo del domiciliatario, non è opponibile alla controparte, in virtù dell’affidamento che era stato ingenerato dall’elezione di domicilio contenuta nell’epigrafe della comparsa di costituzione e risposta in primo grado;

-) in ogni caso, l’elezione di domicilio in un determinato luogo non è un contratto, ma un atto unilaterale, e non esige l’accettazione del domiciliatario;

-) infine, il destinatario della notificazione della sentenza rappresentò all’ufficiale giudiziario che la domiciliazione non le risultava: e dunque aveva ben compreso che l’atto di cui si discorre le era destinato nella sua qualità (vera o presunta) di domiciliatario.

Pertanto la circostanza che l’avvocato Maria Stella Morabito si dichiarasse “non a conoscenza della domiciliazione” era del tutto irrilevante ai fini del perfezionamento della notificazione, una volta che l’Enel avesse – come aveva – eletto effettivamente domicilio a Taurianova, via Senatore Lo Schiavo n. 35.

1.3. Le assorbenti considerazioni che precedono sollevano questa Corte dall’onere di prendere posizione sulla singolarità della scelta processuale compiuta dal Tribunale per pervenire alla propria decisione, e consistita nel ritenere che, per valutare se una notifica sia nulla o meno, sia necessario e consentito interrogare nella veste di testimoni l’ufficiale giudiziario che l’ha eseguita, e la parte che l’ha ricevuta.

2. Il secondo motivo resta assorbito.

3. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non rende necessaria la cassazione con rinvio.

Infatti, dovendo ritenersi per le ragioni sopra esposte tardivo l’appello proposto dall’Enel, è possibile decidere la causa nel merito dichiarando inammissibile per tardività, ex art. 325 c.p.c., il gravame proposto dalla società oggi controricorrente.

Quanto all’appello incidentale proposto da F.M.T., anche a prescindere dal rilievo che la ricorrente, tacendo completamente di avere proposto un appello incidentale, ha manifestato per fatta concludentia la volontà di rinunciarvi, quel che rileva è che il suddetto gravame è divenuto inefficace in conseguenza della dichiarazione di tardività dell’appello principale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c..

La sentenza del Giudice di pace, infatti, venne pronunciata il 25.9.2013, sicché il termine ex art. 327 c.p.c., per impugnarla tempestivamente venne a scadere il *****.

L’appello incidentale di F.M.T., tuttavia, venne proposto con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.6.2014, e dunque tardivamente.

L’appello incidentale tardivo, consentito dall’art. 334 c.p.c., per espressa previsione della medesima norma va dichiarato tuttavia inefficace nel caso di inammissibilità dell’impugnazione principale.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

La decisione nel merito impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese del secondo grado di giudizio; anche tali spese seguiranno la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Resta, invece, ferma la regolazione delle spese del primo grado di giudizio, come effettuata dal Giudice di pace, non essendovi stata – per le ragioni già esposte – alcuna impugnazione in merito ad esse (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15080 del 31.5.2019).

PQM

(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla Enel Distribuzione s.p.a. (oggi E-Distribuzione s.p.a.) avverso la sentenza del Giudice di pace di ***** 25.9.2013 n. 210;

(-) condanna E-Distribuzione s.p.a. alla rifusione in favore di F.M.T. delle spese del grado di appello del presente giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 440, oltre 100 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) condanna E-Distribuzione s.p.a. alla rifusione in favore di F.M.T. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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