LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27994-2020 proposto da:
RP NUOVA IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paraguay n 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Rizzelli, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Abate;
– ricorrente –
contro
G.E., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Medaglie D’oro 113, presso lo studio dell’avvocato Massimiliano Panetta, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Paolo Messina;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 717/2020 della Corte d’appello di Lecce, depositata il 21/07/2020;
udita nella Camera di consiglio del 22/09/2021 la relatrice Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la società ricorrente RP Immobiliare s.r.l. ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., nei confronti di G.E. ed in relazione al contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto due locali siti in *****;
– nella contumacia della convenuta, l’adito Tribunale di Brindisi, ritenuti sussistenti i presupposti del contratto preliminare con cui la convenuta si era impegnata a vendere e delle quietanze del pagamento del prezzo, accoglieva la domanda attorea;
– proposto gravame da parte della convenuta, la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avvenuta ad un indirizzo rispetto al quale la società attrice non aveva provato il collegamento con la convenuta, con conseguente nullità della sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado territorialmente competente;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla originaria attrice con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso G.E.;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., comma 1, e dell’art. 346 c.p.c., per avere la corte erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di verificazione;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 216 c.p.c., per avere la coret territoriale erroneamente dichiarato la tarvidità dell’istanza di verificazione;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, per avere erroneamente dichiarato la tardività dell’istanza di verificazione;
– la ricorrente censura con tutti e tre i motivi la statuizione del giudice d’appello di inammissibilità dell’istanza di verificazione del contratto preliminare di compravendita per tardività della stessa e la conseguente ricaduta che ciò ha avuto ai fini della statuizione di nullità della notifica eseguita alla convenuta nell’indirizzo ivi indicato e corrispondente a quello del fratello della stessa;
– il collegio ritiene non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e dispone rinvio alla pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone rinvio alla pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021