Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.40812 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30660-2020 proposto da:

INTERTECH SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie, 38, presso lo studio dell’avvocato Pierfilippo Coletti, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Manlio Marceddu;

– ricorrente –

contro

EUROMEG SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via Quintino Sella 41, presso lo studio dell’avvocato Camilla Bovelacci, rappresentata e difesa dall’avvocato Brunella Bertani;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2473/2020 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 23/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte.

RITENUTO

che:

– la società Intertech s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Euromeg s.r.l. per l’importo di Euro 226.000,00 dovuto a titolo di penale contrattuale per il ritardo nella stipula del contratto definitivo di permuta di immobili siti in ***** ed oggetto del contratto preliminare concluso fra le parti il *****;

– a fondamento dell’opposizione Intertech deduceva il giudicato contenuto in una precedente sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia a definizione di altre cause di opposizione a decreti ingiuntivi aventi ad oggetto la medesima penale contrattuale per diversi periodi di ritardo; l’opponente deduceva, inoltre, l’inesistenza di alcun danno a carico della Euromeg a giustificazione del riconoscimento della penale, nonché l’inesistenza dell’allegato ritardo per avere Euromeg prestato sostanziale acquiescenza alla mancata stipula del definitivo, oltre alla contrarietà a buona fede della richiesta di decreto ingiuntivo;

– l’adito Tribunale di Reggio Emilia respingeva l’opposizione ritenendo, per un verso, la richiesta di penale fondata sugli accordi integrativi intervenuti fra le parti e non divenuti inefficaci, e per l’altro la responsabilità di Intertech per la mancata consegna al notaio della documentazione necessaria per il rogito;

– proposto gravame avverso la sentenza di prime cure da parte dell’opponente, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per avere l’appellante fondato l’impugnazione sul mero rinvio per relationem alle difese svolte in primo grado, senza indicare le parti del provvedimento appellate e delle circostanze da cui deriva la censura proposta;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla società Intertech con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la società Euromeg s.r.l.;

– la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., comma 2, per avere la corte d’appello dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1382 e 1453 c.c., per non avere la corte d’appello fatto corretta interpretazione delle norme invocate, diversamente da quanto avvenuto con la sentenza n. 2034/2016 con cui la corte felsinea aveva accolto il gravame proposto nei confronti di altre opposizioni a decreti ingiuntivi richiesti da Euromeg nei confronti di Intertech per altri periodi di ritardo;

– ritiene il collegio che non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e, pertanto, dispone il rinvio alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone rinvio del ricorso alla pubblica udienza.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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