Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40816 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chuara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 17862 – 2020 R.G. proposto da:

Avvocato ( A.) C.L.N. – c.f. ***** – da sé

medesima ai sensi dell’art. 86 c.p.c. rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bergamo, alla via Tasso, n. 69, presso il proprio studio.

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del ministro pro tempore.

– intimato –

avverso il decreto n. 481 – 4/21.2.2020 della Corte d’Appello di Brescia;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d’Appello di Brescia l’avvocato ( A.) C.L.N. si doleva per l’irragionevole durata di un giudizio per risarcimento danni alla sua salute iniziato nell’anno 1988 e definito nel 2018 in via transattiva.

Esponeva che aveva già chiesto l’equo indennizzo per la frazione del giudizio “presupposto” protrattasi fino al 16.3.2010, data, quest’ultima, della riassunzione dinanzi alla Corte di Brescia all’esito della sentenza n. 2486/2009 di questa Corte di legittimità.

Chiedeva che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle un equo indennizzo per il periodo compreso tra il 16.3.2010 ed il 10.7.2018, di del deposito dell’ultima – in ordine cronologico – sentenza di questa Corte.

2. Con decreto monocratico n. 9/2019 si liquidava l’equo indennizzo con riferimento all’intera durata del giudizio “presupposto” nonostante la più circoscritta richiesta formulata dalla ricorrente.

3. N.C.L. proponeva opposizione.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 481/2020 la Corte d’Appello di Brescia accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia a pagare all’opponente la somma di Euro 4.410,00, oltre interessi legali, nonché a rimborsare a controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 27,00 per esborsi ed in Euro 1.830,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Evidenziava la corte che il periodo di irragionevole durata da indennizzare concerneva i sette anni decorsi dal 29.8.2011 – data di pubblicazione della pronuncia di questa Corte sino alla quale si era proiettata la liquidazione in precedenza operata con il decreto n. 1680/2012 – al luglio 2018, data di pubblicazione dell’ultima, in ordine cronologico, pronuncia di questa Corte.

Evidenziava altresì – la Corte di Brescia – che risultava congrua la determinazione del “moltiplicatore” annuo nell’importo di Euro 630,00, importo così computato all’esito della maggiorazione, L. n. 89 del 2001, ex art. 2 bis, comma 1 (“La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”), del 40% del “moltiplicatore” annuo di Euro 450,00.

Evidenziava infine – la corte – che, in rapporto allo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – 5.200,00) ed alla stregua al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata, i compensi ben potevano essere liquidati secondo i valori medi, ossia nel complesso in Euro 1.830,00.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso N.C.L.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di motivazione “apparente”.

Deduce che la Corte di Brescia ha motivato in maniera del tutto “apparente”, allorché ha quantificato il “moltiplicatore” annuo.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per l'”apparenza” della motivazione in punto di quantificazione dell’indennizzo annuo.

Deduce che la corte d’appello avrebbe dovuto applicare la percentuale di aumento del 40% alla misura massima – Euro 800,00 – del “moltiplicatore” annuo previsto ex lege.

10. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per l'”apparenza” della motivazione in punto di determinazione delle spese legali.

Deduce che avrebbe dovuto la corte di merito liquidare i compensi secondo i massimi tariffari.

11. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale avrebbe dovuto computare in nove anni e non già in sette la durata irragionevole.

Deduce, contrariamente agli assunti della corte territoriale, che ha domandato l’indennizzo a far data dal 16.3.2020 e che la Corte d’Appello di Venezia, con il decreto n. 1680/2012, non aveva liquidato l’indennizzo limitatamente al periodo compreso tra il 16.3.2010 ed il 29.8.2011.

12. Con il quinto motivo (erroneamente indicato come quarto) la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c..

Deduce che la Corte di Brescia, allorché ha liquidato i compensi in Euro 1.830,00, ha di fatto liquidato le spese per un solo “grado” e non già le spese sia per la fase monocratica sia per la fase collegiale.

13. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede, tanto più che le argomentazioni svolte dalla ricorrente in memoria non sono – si dirà – da condividere.

I motivi di ricorso sono dunque infondati e da respingere.

14. Con precipuo riferimento al primo motivo ed al secondo motivo, da esaminare congiuntamente siccome strettamente connessi, va debitamente premesso l’insegnamento di questo Giudice del diritto.

Ovvero l’insegnamento secondo cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 bis (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, derivante, appunto, dalle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell’indennizzo per l’irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito – sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – la scelta del “moltiplicatore” annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo “presupposto”, orientando il “quantum” della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nella citata L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 2, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157; Cass. (ord.) 28.5.2019, n. 14521).

15. In questi termini, nel solco dunque dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del “moltiplicatore” annuo, l’impugnato dictum, risulta immune dalle forme di “anomalia motivazionale” rilevanti alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte e tra le quali, di certo, non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

L’iter motivazionale, comunque, risulta immune da qualsivoglia forma di “irragionevolezza”, che la ricorrente, alla stregua delle puntualizzazioni di cui alla memoria (cfr. pag. 1), ha addotto di aver censurato.

In particolare, con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Più esattamente, ha quantificato il “moltiplicatore” annuo, tenendo conto “della durata del procedimento, delle ragioni del suo protrarsi e dell’importanza della questione” (così decreto impugnato, pag. 3).

Alla luce dei surriferiti rilievi la ricorrente neppure può dolersi del fatto che la corte distrettuale non ha applicato la percentuale di aumento del 40% alla misura massima, prevista ex lege, del “moltiplicatore”.

16. Con precipuo riferimento al quarto motivo, la cui delibazione si impone dapprima, va debitamente premesso l’insegnamento di questo Giudice del diritto, secondo cui, ai fini dell’accertamento della violazione del terminel ragionevole del processo, ai sensi della L. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio – tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, – va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario (cfr. Cass. (ord.) 5.9.2019, n. 22299).

Si badi che la durata ragionevole di un anno opera per ogni giudizio di rinvio, sicché a nulla rileva, contrariamente a quanto addotto in memoria dalla ricorrente (cfr. pag. 2), che, con riferimento alla frazione del giudizio “presupposto” de qua agitur, trattavasi del secondo rinvio da questa Corte.

17. Ebbene, su tale scorta, si assuma pure quale dies a quo della frazione del giudizio “presupposto” de qua agitur, la data del 16.3.2010, di introduzione del giudizio di rinvio all’esito della sentenza n. 2486/2009 di questa Corte.

Nondimeno, la determinazione in sette anni della durata irragionevole della “frazione” (protrattasi sino al 10.7.2018) che qui rileva, è in ogni caso corretta ed ineccepibile.

Difatti, dal lasso temporale 16.3.2010/10.7.2018 va detratta la durata ragionevole di un anno per il giudizio di rinvio e va espunto, per “arrotondamento per difetto”, siccome inferiore a sei mesi, il periodo compreso tra il 16.3.2018 ed il 10.7.2018 (L. n. 89 del 2001, art. 2 bis, comma 1).

18. Con precipuo riferimento al terzo motivo ed al quinto motivo si rimarca quanto segue.

In primo luogo, l’ingiunzione del consigliere designato è stata comunque revocata e l’opposizione è stata accolta in parte, cosicché sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui l’opposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall’esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento (cfr. Cass. (ord.) 26.5.2020, n. 9728).

In secondo luogo, lo scaglione di riferimento (Euro 1.100,01 – Euro 5.200,00) è stato correttamente individuato e la liquidazione è stata operata ineccepibilmente (con riferimento alla fase di studio, alla fase introduttiva ed alla fase decisionale) secondo i valori medi al D.M. n. 55 del 2014, tabella n. 12 allegata.

In terzo luogo, la liquidazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino le tariffe professionali, con obbligo, in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (cfr. Cass. 4.7.2011, n. 14542; Cass. 9.10.2015, n. 20289).

In quarto luogo – ed in ogni caso – all’insegna della “regola” della liquidazione degli onorari “a misura dell’intera vicenda processuale”, la liquidazione, alla stregua dello scaglione di riferimento, è di ammontare tale che “copre” sia i “minimi” della fase di opposizione (Euro 1.198,50, considerata pur la fase istruttoria) sia il “minimo” della fase monocratica (Euro 225,00), da liquidare, tal ultima voce, secondo la tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (cfr. Cass. 31.7.2020, n. 16512).

Infine, l’ingiunzione del consigliere designato è stata comunque revocata, il che esplica valenza anche ai fini del rimborso delle anticipazioni; in ogni caso, la ricorrente ha in modo del tutto generico prefigurato la liquidazione delle spese “vive” in importo inferiore al dovuto (cfr. ricorso, pag. 6).

19. Il rigetto del ricorso rende vano il riscontro dell’invalidità della notifica del ricorso, siccome eseguita all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia anziché all’Avvocatura generale dello Stato di Roma.

Il Ministero della Giustizia, dunque, non ha svolto difese, sicché nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in punto di spese va assunta.

20. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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