Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40817 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26694 – 2020 R.G. proposto da:

SIFIN s.r.l. – c.f. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato Vincenzo Macchia ed elettivamente domiciliata in Roma, al viale Mazzini, n. 140, presso lo studio dell’avvocato Maria Limongi.

– ricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO – c.f./p.i.v.a. ***** – in persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Rosa Russo ed elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso la propria sede in Salerno, alla via Nizza, n. 146.

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 958 – 16/29.7.2020 della Corte d’Appello di Salerno;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex artt. 633 e s.s. c.p.c. in data 7.4.2009 la “Sifin” s.r.l. adiva il Tribunale di Salerno.

Esponeva che si era resa cessionaria del credito, dell’importo di Euro 253.998,39, vantato dalla “Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali – A.N.F.F.A.S. – Onlus di Salerno” nei confronti dell'”A.S.L. di Salerno” per prestazioni di “assistenza riabilitativa” erogate dalla cedente nell’anno 2008 in favore di assistiti del S.S.N. in regime di accreditamento provvisorio.

Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento all'”A.S.L. di Salerno”.

2. Con decreto n. 2000/2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con citazione del 25.6.2009 l'”A.S.L. di Salerno” proponeva opposizione. Instava per la revoca dell’ingiunzione.

4. Si costituiva la “Sifin” s.r.l.

Instava per il rigetto dell’opposizione.

5. Con sentenza n. 5094/2016 il tribunale rigettava l’opposizione.

6. Proponeva appello l'”A.S.L. di Salerno”.

Resisteva la “Sifin” s.r.l..

7. Con sentenza n. 958/2020 la Corte d’Appello di Salerno accoglieva il gravame, revocava l’ingiunzione di pagamento e condannava la s.r.l. appellata alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che l’appellata, all’uopo onerata, non aveva fornito documentale dimostrazione della sussistenza, con riferimento al periodo temporale cui ineriva l’azionata pretesa, di un valido ed efficace rapporto di accreditamento della cedente – “A.N.F.F.A.S. Onlus di Salerno” – con l'”A.S.L. di Salerno”, rapporto di accreditamento integrante, imprescindibilmente, il fatto costitutivo dell’invocato credito.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Sifin” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L'”A.S.L. di Salerno” ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale subordinato articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso e, in subordine, accogliersi il ricorso incidentale con declaratoria del difetto di giurisdizione; con il favore delle spese.

La ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.

9. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza di ambedue i motivi del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale subordinato; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. La ricorrente principale ha depositato memoria.

11. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e art. 167 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, l'”A.S.L. di Salerno” non aveva contestato specificamente nel corso del giudizio di primo grado la sussistenza del rapporto di accreditamento.

12. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c..

Deduce che ha errato la corte d’appello a ritenere che il principio di non contestazione non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale occorra la forma scritta ad substantiam.

Deduce che il fatto non contestato esula dal thema decidendum, sicché in relazione ad esso non si prefigura alcuna necessità di riscontro probatorio.

Deduce, per altro verso, che deve escludersi che il giudice avrebbe potuto rilevare ex officio l’insussistenza del rapporto di accreditamento in mancanza di tempestiva e specifica contestazione.

13. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

I motivi del ricorso principale sono dunque infondati e da respingere; il loro rigetto assorbe la disamina del ricorso incidentale, espressamente formulato in via subordinata.

14. Con precipuo riferimento al primo motivo va in premessa ribadito l’insegnamento di questa Corte.

Ossia l’insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. (ord.) 3.12.2019, n. 31546; si veda anche Cass. 10.10.2014, n. 21421).

15. Su tale scorta l’interpretazione che la Corte di Salerno ha delle eccezioni esperite in prime cure dall'”A.S.L. di Salerno” con l’atto di opposizione ritenuto di operare (“già con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado l'”A.S.L.”) aveva dedotto l’incertezza, l’illiquidità e l’inesigibilità del credito vantato nei suoi confronti ed aveva contestato l’idoneità della documentazione versata in atti a corroborare gli assunti della Sifin s.r.l.”: così sentenza d’appello, pag. 3), ai fini del riscontro della specificità della contestazione, risulta ineccepibile e comunque, al cospetto della novella formulazione del dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante nel segno della pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

16. Nel quadro, dunque, della censura rimessa alla disamina di questa Corte non può che opinarsi nei termini che seguono.

Il rilievo di cui all’iniziale atto di citazione dell'”A.S.L.”, testualmente richiamato dalla Corte di Salerno nella motivazione dell’impugnato dictum (“il credito non è certo e la documentazione posta a base della richiesta non costituisce un’idonea prova scritta avente efficacia probatoria del diritto fatto valere… in quanto proveniente direttamente dal creditore… i documenti ex adverso prodotti non provano in alcun modo l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile”: cfr. sentenza impugnata, pag. 3), integra “specifica contestazione” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1 (cfr. memoria della ricorrente principale, pag. 2), contestazione idonea a veicolare il “quia” (cfr. memoria della ricorrente principale, pag. 3) dell’inidoneità dell’avversa documentazione e quindi dell’insussistenza dell’avversa pretesa.

Parallelamente non meritano alcun seguito gli assunti della ricorrente.

Ovvero l’assunto secondo cui non vi sarebbe stata in prime cure “specifica contestazione al rapporto di accreditamento ed alla sua eventuale inesistenza” (così ricorso principale, pag. 3).

Ovvero l’assunto secondo cui l'”A.S.L.”, per giunta, aveva formulato difese del tutto incompatibili con la contestazione del rapporto di accreditamento (così ricorso principale, pag. 3).

A tal ultimo riguardo, in particolare, va rimarcato che la circostanza per cui l'”A.S.L.” avesse “dedotto che per effetto della regressione e dello sconto tariffario, ex L. n. 296 del 2009, non risultava dovuta la somma richiesta con il d.i.” (così ricorso principale, pag. 3), costituisce deduzione che si raccorda, comunque, alla contestazione dell’inesistenza dell’avversa pretesa creditoria.

17. In ogni caso va debitamente posto in risalto che il giudizio ha avuto inizio in prime cure in data antecedente all’entrata in vigore del testo dell’art. 115 c.p.c., comma 1, quale novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009 (“in data 07.04.2009, Sifin s.r.l. ricorreva al Tribunale di Salerno (…). Avverso il descritto provvedimento, l’ingiunta proponeva opposizione con atto del 25.06.2009 (…)”: così ricorso principale, pag. 1).

Cosicché riveste valenza nella fattispecie l’insegnamento espresso da questa Corte, in relazione appunto al previgente dettato dell’art. 115 c.p.c., a tenor del quale, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione, ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo invece che esso sia esplicitamente ammesso dalla controparte ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cass. 9.6.1999, n. 5699; Cass. 23.7.2004, n. 13830; Cass. 14.3.2006, n. 5488; Cass. 24.11.2010, n. 23816).

18. Evidentemente i surriferiti rilievi, segnatamente l’ineccepibile e congruo riscontro della specificità della contestazione formulata dall'”A.S.L.” in primo grado, esplicano valenza assorbente, ossia rendono ex se vane le censure veicolate dal secondo mezzo di impugnazione (del resto la ricorrente assume che “la corte territoriale (…) ha inopinatamente delibato una questione (i.e.: esistenza dell’accreditamento) che siccome incontestata nel corso dell’intero primo grado di giudizio (…) – e, quindi, esclusa dal perimetro della lite – doveva considerarsi, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., incontrovertibilmente acquisita al giudizio e fuori dal thema decidendum”: così memoria della ricorrente, pag. 4).

19. In ogni caso inappuntabili sono pur i passaggi motivazionali del secondo dictum, in virtù dei quali la corte di merito ha dato ragione della non operatività del principio di non contestazione, allorché il “fatto”, così come nella specie, sia costituito da un “atto” che debba rivestire ad substantiam una data forma.

20. Al riguardo è sufficiente il rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. all’insegnamento di questa Corte (richiamato pur dalla Corte di Salerno).

Ossia all’insegnamento secondo cui il principio, sancito dall’art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. 17.10.2018, n. 25999; Cass. 10.8.2001, n. 11054).

21. E tale insegnamento si ribadisce nel quadro, evidentemente, dell’ulteriore insegnamento per cui nell’ambito del servizio sanitario nazionale, il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, come integrato dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; cfr. altresì Cass. (ord.) 5.7.2018, n. 17588, con riferimento all’obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex L. n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la “A.S.L.” territorialmente competente anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio).

22. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente principale va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

23. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale (subordinato); condanna la ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002,dell’art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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