Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.40828 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6948/2018 proposto da:

STUDIO LEGALE O. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE, O.V., difesi dall’avvocato ROSA FERRERI;

– ricorrenti –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CENSI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANZA MANZI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona della Sostituta del Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso;

udito l’Avvocato SOLIMINI per delega dell’Avvocato FERRERI.

FATTI DI CAUSA

Lo Studio Legale O. Associazione professionale e l’avvocato O.V. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi avverso l’ordinanza n. 558/2018 del Tribunale di Trani, pubblicata il 29 gennaio 2018.

Resiste con controricorso M.F..

Con ricorso per procedimento sommario D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, proposto davanti al Tribunale di Trani dallo Studio Legale O. Associazione professionale, e successivo intervento in giudizio dell’avvocato O.V., vennero richiesti a M.F. i compensi per le prestazioni professionali svolte in tre giudizi civili ed in sede stragiudiziale, relativamente alle questioni insorte tra il M. e la ex *****, riguardo all’aggiudicazione di un immobile sito in *****. In particolare, l’associazione professionale richiedeva i compensi per l’attività professionale svolta dal professionista associato avv. O.V., che aveva eseguito direttamente la prestazione di assistenza stragiudiziale in sede amministrativa di gara e negli atti successivi. Uno dei tre giudizi era stato definito con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione, mentre gli altri due erano ancora pendenti al momento della rinuncia al mandato del difensore intervenuta nel luglio del 2016.

Il convenuto M.F. eccepì il difetto di legittimazione attiva dell’associazione professionale, essendo stato conferito il mandato difensivo al solo avvocato O.; dedusse altresì la responsabilità professionale del legale ed eventualmente dello studio, chiedendo il relativo risarcimento del danno; eccepì la prescrizione del diritto al compenso e l’inammissibilità delle forme ex art. 702 bis c.p.c., sussistendo contestazioni sull’an oltre che sul quantum del compenso.

Il Tribunale di Trani ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione ed ha invece accolto l’eccezione di difetto di titolarità in capo all’associazione professionale del lato attivo del rapporto obbligatorio. L’ordinanza impugnata ha, invero, evidenziato che il mandato alle liti per i giudizi rg. 880/2012, rg. 1850/2012 (riunito al primo) e rg. 7485/2014 era stato conferito all’avvocato O.V., mentre per il giudizio rg. 2601/2007 il mandato era stato rilasciato agli avvocati O.U. e V., senza alcun riferimento all’Associazione professionale Studio legale O.. Ad avviso del Tribunale, la documentazione inerente ai tre giudizi svoltisi dinanzi al Tribunale di Trani non dimostrava che il rapporto professionale fosse riconducibile all’associazione, mentre le previsioni contenute nell’atto costitutivo dell’associazione stessa, relative al conferimento dei compensi percepiti dai singoli nell’associazione, atterrebbero unicamente ai rapporti interni tra gli avvocati aderenti allo studio. Quanto ai pretesi compensi per l’attività stragiudiziale (quantificati in Euro 20.674,97), ritenuti gli stessi soggetti al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, in quanto costituenti prestazioni strumentali e complementari rispetto alla difesa processuale, il Tribunale ha esposto che si trattava per lo più di contatti tramite corrispondenza elettronica o per posta ordinaria svolti tra il 2009 ed il 2013 con i referenti della *****, controparte del proprio cliente. La conclusione del Tribunale è stata, pertanto, che il compenso dell’attività stragiudiziale svolta dall’avvocato O. per la questione dell’aggiudicazione dell’immobile della Ipab rimanesse inclusa in quello già liquidato per le prestazioni giudiziali, connotandosi quelle come non particolarmente difficoltose e piuttosto strettamente dipendenti dall’adempimento del mandato difensivo per l’assistenza nel processo. In definitiva, il Tribunale ha rigettato la domanda dello Studio legale O. ed ha condannato M.F. al pagamento in favore dell’avvocato O. degli importi di Euro 2.850,00 oltre accessori e di Euro 14.330,00 oltre accessori.

La Sostituta del Procuratore Generale FRANCESCA CERONI ha depositato memoria contenente conclusioni motivate, chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

I ricorrenti ed il controricorrente hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Non è ammissibile l’eccezione pregiudiziale del controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione, fondata sulla inapplicabilità del rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, alla luce delle contestazione sollevate relative all’an debeatur e della proposizione di domanda riconvenzionale per l’accertamento della responsabilità dall’avvocato O.. L’ordinanza impugnata ha risolto esplicitamente, in senso sfavorevole al convenuto M., tale questione pregiudiziale, sicché il ricorso per cassazione degli avversari imponeva a detta parte, al fine di sottoporre all’esame della Corte la questione stessa, la formulazione di un ricorso incidentale condizionato, non potendosi limitare a riproporre la questione col controricorso, in quanto il giudizio di legittimità non soggiace alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 6 – 2, 4/04/2015, n. 7523).

E’ peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur. Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14, dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14 (Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485).

1. Il primo motivo del ricorso dello Studio Legale O. Associazione professionale e dell’avvocato O.V. denuncia la violazione dell’art. 36 c.c., e dell’art. 25D.Lgs. n. 96 del 2001, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo, per non avere il Tribunale valutato i contenuti dell’atto costitutivo dell’associazione professionale registrato il 10 gennaio 1996, ed in particolare degli artt. 7 ed 8 di questo, i quali espressamente attribuiscono alla stessa associazione la titolarità dei compensi dell’attività professionale svolta hai singoli associati. Si invoca altresì il disposto del D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 25, comma 1, che conclamerebbe la legittimazione dell’associazione professionale a riscuotere il credito. La censura deduce inoltre l’avvenuto pagamento all’Associazione da parte del M. dei compensi relativi ad altri contenziosi e prospetta altrimenti la configurabilità di una cessione del credito del professionista in favore dell’Associazione.

1.1. Il primo motivo di ricorso denota una carenza di immediata riferibilità alla ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ed è comunque da rigettare.

1.2. Il Tribunale di Trani ha riconosciuto la titolarità dei crediti professionali azionati all’avvocato O.V. e non all’Associazione professionale Studio legale O. sul presupposto argomentativo che i mandati alle liti per i relativi giudizi civili erano stati conferiti al primo, mancando ogni riscontro probatorio che i rapporti contrattuali fossero altrimenti riferibili all’Associazione, e potendo rilevare le disposizioni contenute nell’atto costitutivo dell’associazione, in punto di compensi percepiti dai singoli associati, unicamente nei rapporti interni tra gli avvocati.

1.3. La conclusione raggiunta dalla ordinanza impugnata non contraddice l’interpretazione che della questione di diritto presceglie questa Corte, secondo cui, al fine di individuare il soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura “ad litem” e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura. Più in generale, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo (Cass. Sez. 6 – 2, 12/03/2020, n. 7037; Cass. Sez. 3, 03/08/2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 29/09/2004, n. 19596; Cass. Sez. 1, 02/06/2000, n. 7309; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244).

La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall’attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16261; Cass. Sez. 2, 10/02/2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29/09/2004, n. 19596; Cass. Sez. 1, 02/06/2000, n. 7309; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244; Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345).

1.4. Il Tribunale di Trani non ha, dunque, affatto negato la astratta capacità all’Associazione professionale Studio legale O. (in quanto centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto rispetto al singolo associato: cfr. Cass. Sez. 1, 24/05/2019, n. 14321) di stipulare contratti ed acquisire così diritti di credito per le prestazioni svolte dai singoli professionisti associati in favore dei clienti. I giudici di primo grado hanno piuttosto accertato ed affermato che le prestazioni difensive rese dall’avvocato O.V. erano state oggetto di incarico attribuito personalmente al professionista, e non erano invece imputabili all’Associazione professionale Studio legale O..

1.5. E’ certo nell’interpretazione di questa Corte che, poiché l’art. 36 c.c., stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali possono attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sempre che il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Sez. 2, 02/07/2019, n. 17718; Cass. Sez. 2, 25/01/2018, n. 1890; Cass. Sez. 1, 26/07/2016, n. 15417; Cass. Sez. 1, 15/07/2011, n. 15694). Quel che il Tribunale ha tuttavia acclarato è la mancata dimostrazione in giudizio che le prestazioni difensive svolte in favore del M. erano state espletate sulla base di contratto stipulato dal cliente con l’Associazione professionale Studio legale O., negando a quest’ultima perciò il titolo per domandare il pagamento del rispettivo credito.

Rimane, peraltro, all’apprezzamento dei giudici del merito, in quanto accertamento di fatto, la verifica del mancato conferimento di un incarico professionale all’associazione, accertamento che il Tribunale ha compiuto attingendo alle varie circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare.

1.6. Non ha alcun rilievo il generico riferimento alle modalità di pagamento dei compensi “in altri contenziosi giudiziari”, come da “fatture esibite in giudizio”; a parte la palese inosservanza dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non assume certo un valore decisivo, al fine di individuare quale sia il soggetto titolare dei diritti e degli obblighi derivanti da un contratto, la considerazione del comportamento avuto da uno dei contraenti nell’adempiere debiti derivanti da distinti rapporti pregressi.

1.7. Ancora, è del tutto inconferente, nella specie, il richiamo alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, art. 16 e segg., ed in particolare all’art. 25, comma 1 (disciplina poi sostituita dalla L. n. 247 del 2012, art. 4 bis), attenendo essa all’esercizio della professione di avvocato in forma societaria, secondo il tipo della società tra avvocati.

1.8. Non può mancarsi infine di rilevare come il primo motivo del ricorso congiuntamente proposto dallo Studio Legale O. Associazione professionale e dall’avvocato O.V., prospettando la titolarità originaria del credito in capo all’Associazione, ovvero, in alternativa, l’avvenuta cessione del credito verso il cliente in favore della stessa, denota una intrinseca contraddittorietà, giacché tanto la prima ricostruzione che la seconda deporrebbero per la esclusiva legittimazione della medesima associazione professionale a pretendere i crediti oggetto di lite.

2.11 secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, della documentazione in atti relativa all’attività stragiudiziale, che viene elencata con rinvio a ventidue documenti.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 2, e del D.M. n. 140 del 2012, art. 3. Ad avviso dei ricorrenti l’attività stragiudiziale svolta in favore di M.F., distinta in tre differenti fasi, nuovamente contraddistinte dall’elenco di documenti, non ha alcuna attinenza con quella giudiziale e perciò meritava autonoma remunerazione. Tale attività era consentita dapprima nella “rimozione dei presunti ostacoli tecnici procedimentali e giuridici che impedivano alla ***** di trasferire il bene immobile”, poi “l’assistenza del M. nell’asta pubblica del 2009 e nei ricorsi amministrativi”, infine nel trasferimento dell’immobile, nell’accertamento dei vincoli e nello scioglimento dall’aggiudicazione.

2.1 Secondo e terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, e rivelano profili di inammissibilità, oltre ad essere infondati.

2.2. Il secondo motivo non è coerente con il parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, in quanto non denuncia l’omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. La censura si riduce, piuttosto, ad un elenco numerato di documenti, che si assumono genericamente offerti in produzione nelle pregresse fasi di merito, dei quali viene genericamente indicato il contenuto e non viene precisato il “come” e il “quando” siano stati allegati, senza così rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. I ricorrenti, nel secondo motivo, come nel terzo motivo, allorché per ciascuna delle tre “fasi” ipotizzate vengono ritrascritti gli elenchi numerati, auspicano, in sostanza, che la Corte di cassazione tragga dai richiamati documenti un apprezzamento di fatto difforme da quello espresso dai giudici del merito, circa lo svolgimento da parte dell’avvocato O. di prestazioni stragiudiziali non connesse e complementari con quelle giudiziali, così da giustificarne una distinta remunerazione. Le censure così sollecitano una rivalutazione delle risultanze probatorie nel senso più favorevole alle tesi difensive dei ricorrenti, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, attività non consentita in sede di legittimità.

2.3. Il Tribunale di Trani ha osservato come l’attività stragiudiziale svolta dall’avvocato O. tra il 2009 e il 2013 aveva riguardato l’aggiudicazione dell’immobile al M. dapprima a trattativa privata e poi, a seguito di revoca di quella, in base a gara pubblica, vertendo i giudizi appunto sull’acquisto maturato in forza della prima aggiudicazione e sulla restituzione della cauzione versata per la gara. Per i giudici del merito, l’attività stragiudiziale era consistita in contatti mediante corrispondenza elettronica o posta ordinaria con i referenti della *****, controparte del proprio cliente: con riguardo a tali attività, non particolarmente difficoltose e strettamente dipendenti dall’adempimento del mandato difensivo per l’assistenza nel processo, il compenso doveva perciò dirsi incluso in quello già liquidato per le prestazioni giudiziali.

Ora, risultando che il mandato difensivo conferito dal M. all’avvocato O. ha avuto termine nel 2016, occorre far capo al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, nel dettare i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, al comma 1, impone di tener conto, in ordine alla difficoltà dell’affare, altresì “della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”. Il D.M. n. 55 del 2014, art. 20, in relazione all’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, dispone poi che vengano liquidati in base agli appositi parametri dei compensi per le prestazioni stragiudiziali, le sole attività che rivestano una “autonoma rilevanza” rispetto all’attività svolta in giudizio.

Possono pertanto ribadirsi gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza già nella vigenza del D.M. n. 127 del 2004, art. 2, nel senso che i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente quand’anche il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone il sopravvenuto D.M. n. 55 del 2014, art. 20, una “autonoma rilevanza” rispetto all’attività svolta in giudizio. Ove non sussista tale autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali, all’avvocato compete solo il compenso per l’assistenza giudiziale, nella liquidazione del quale si potrà tener conto altresì dell’attività stragiudiziale prestata, in relazione all’importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell’affare.

Spetta al giudice del merito l’accertamento della connessione o della complementarietà, o, viceversa, dell’autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali, verificandone in concreto la corrispondenza con le tipologie contemplate dalla tariffa giudiziale (cfr. Cass. Sez. 2, 07/10/2020, n. 21565; Cass. Sez. 1, 19/10/2017, n. 24682; Cass. Sez. U, 24/07/2009, n. 17357). Tale accertamento è stato compiutamente svolto dal Tribunale di Trani e non è perciò censurabile in questa sede rivalutandone gli esiti fattuali, come auspicano i ricorrenti.

3. Sono inammissibili le domande svolte dai ricorrenti nelle conclusioni del ricorso, volte ad ottenere la condanna del “convenuto” al “pagamento dei compensi per la difesa penale spettanti, nonché degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 c.c., comma 4”, atteso che il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, mentre sono in esso precluse le domande nuove, come più in generale la deduzione di questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

4. Il ricorso va perciò rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione si regolano secondo soccombenza con condanna in solido dei ricorrenti in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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