Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40836 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5279/2017 R.G. proposto da L.M., rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio in Caserta, alla Via Roma n. 162;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Franzese, Ferdinando Cerreto, e Francesca Landolfi, con domicilio in Cerreto, Via Capo D’Acqua 24, presso Marcella Cerreto;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 15.7.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.10.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. L.M. ha adito il tribunale di S. Maria Capua Vetere, esponendo di aver svolto attività difensiva in favore dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Caserta (da ora IDSC), in un giudizio di accertamento della proprietà di una quota (1/3) di un fondo e di risarcimento del danno per illegittima occupazione, assumendo di aver inoltrato all’IDSC una parcella di Euro 18.402,39 e di aver ricevuto solo versamenti parziali.

Ha chiesto la condanna dell’ente convenuto al pagamento di Euro 12.015,25, quale saldo delle proprie competenze professionali. Nella resistenza dell’Istituto convenuto, il tribunale ha respinto la domanda, osservando che: a) il valore della causa, quale risultante dal reddito dominicale dell’immobile, era pari ad Euro 18.116,00 e non era sproporzionato rispetto al valore effettivo del bene conteso in lite; a) l’attività si era esaurita con la rinuncia al mandato del 2.6.2007; b) spettavano i soli diritti che trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa, per un importo pari ad Euro 1037,57, mentre gli onorari ascendevano ad Euro 1660,00, in applicazione del D.M. n. 127 del 2004; c) le somme complessivamente dovute al difensore erano pari ad Euro 2697,57 ed erano inferiori agli acconti già ricevuti (Euro 6387,14), non residuando alcun ulteriore credito professionale. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. L.M. con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

L’IDSC resiste con controricorso.

2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.

La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”.

Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14. (cfr., testualmente, Cass. s.u. 4485/2018).

3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 c.p.c., D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 2, e 127/2004, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il valore della quota degli immobili rivendicati in giudizio era stato fissato dal consulente in Euro 156.146,66, e che, pertanto, il compenso andava calcolato in base allo scaglione compreso tra Euro 103.291,39 ed Euro 258.228,45, dovendosi tener conto – nei rapporti con il cliente – del valore effettivo della lite.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha stabilito che “sulla base di una lettura del D.M. n. 127 del 2004, art. 6, comma 2, adeguatamente coordinata con quella del comma 4 (per il quale, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti), nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito”.

Tale interpretazione – aderente al criterio finalistico, secondo cui il dato letterale va opportunamente coordinato con la ricerca dell’intenzione del legislatore (art. 12 preleggi) – appare rispondente al “principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata”, che le Sezioni Unite di questa corte, con la sentenza n. 19014 del 2007, hanno ritenuto coerente con l’interpretazione sistematica delle disposizioni in esame (cfr., testualmente, Cass. 14691/2015; Cass. 1805/2012; Cass. 13229/2010).

Nel richiamo al “valore presunto a norma del codice di procedura civile”, la disposizione tariffaria ha semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella ex artt. 10 e 14, correlata all’indicazione del quantum nella domanda nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, per la determinazione del valore della controversia, attribuendo, tuttavia, al giudice una generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la suesposta manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. 7807/2013; Cass. 23809/2012; Cass. 1805/2012).

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l’indagine che di volta in volta il giudice di merito deve compiere è quella di verificare l’attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l’importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo o se invece si riveli del tutto inadeguato rispetto all’effettivo valore della controversia (Cass. 18507/2018; Cass. 1805/2012; Cass. 13229/2010; Cass. 15685/2006).

Nel caso in esame, il tribunale ha determinato il valore della causa secondo i criteri fissati dal codice di rito e ha affermato che non sussisteva alcuna sproporzione rispetto al valore effettivo della lite determinato dal c.t.u., benché l’applicazione dell’art. 15 c.p.c. avesse condotto a stabilire un valore pari ad Euro 18.116,00, a fronte di un valore dei beni – accertato dal consulente – pari ad Euro 158.100,00.

Tuttavia, non solo tra i due importi non vi era alcuna proporzione dal punto di vista strettamente quantitativo, ma inoltre risulta omesso il doveroso controllo sull’adeguatezza del risultato ottenuto rispetto agli interessi in conflitto e sulla complessità, gravosità e natura dell’attività che il difensore aveva dovuto apprestare, in palese violazione dei criteri che devono ispirare la scelta dell’importo da prendere a riferimento per la liquidazione del compenso del difensore.

4. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 1,2, art. 5, comma 3 e art. 6 e 127/2004, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il tribunale si sarebbe limitato a recepire la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice della causa in cui la ricorrente aveva svolto il patrocinio, senza indicare le singole attività per le quali è stata negato il corrispettivo ed affermando erroneamente che le prestazioni elencate nella nota specifica non trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa o che talune attività non erano state espletate o erano state richieste più volte.

Gli onorari sarebbero stati poi calcolati in applicazione del D.M. n. 585 del 1992, benché il rapporto professionale si fosse esaurito nel 2004, applicando i minimi tariffari senza tener conto dei risultati ottenuti e dei vantaggi conseguiti.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

4.1. Deve anzitutto escludersi che il tribunale, nel liquidare il compenso, si sia conformato alla regolazione delle spese processuali assunte nella causa in cui era stato svolto il patrocinio.

Il provvedimento contiene l’indicazione analitica dei criteri adottati, che appaiono conformi a quelli che disciplinano il rapporto tra il difensore ed il cliente.

Le attività per le quali è stata respinta la richiesta di liquidazione sono – inoltre – esplicitamente indicate a pag. 4 dell’ordinanza.

4.2. Nel procedere alla concreta quantificazione del compenso, il tribunale ha riconosciuto a titolo di diritti – in applicazione del D.M. n. 585 del 1994 – un importo complessivo di Euro 1037,57, con esclusione delle voci mandato ed autentica (oggetto di duplicazione), atto stragiudiziale e notifica (poiché non contemplato nella tabella allegata ai DD.MM.), ritiro relazione c.t.u., richiesta e ritiro verbali, nota spese (in quanto attività non provate); esame perizia di parte (non allegata in atti), partecipazione udienza 27.6.2007 (poiché non dimostrata).

A differenza di quanto stabilito dal giudice di merito, la richiesta dell’avv. L. ricomprendeva – anzitutto – anche diritti relativi ad attività sicuramente ricomprese nella tabella allegata ai D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004.

In particolare, la diffida stragiudiziale (e relativa notifica) rientra nelle voci di tariffa sia ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, che ai sensi del D.M. n. 585 del 1994, quale attività di assistenza stragiudiziale (voce n. 2, lett. e).

Per tale attività il tribunale era tenuto a verificarne l’effettivo svolgimento o la sussistenza di eventuali duplicazioni, essendo le singole prestazioni contemplate nella tariffa professionale.

Inoltre, l’ammontare complessivo dei diritti (Euro 1037,57) non corrisponde – sotto il profilo strettamente quantitativo – a quello previsto dalla tariffa per l’insieme delle voci elencate nella nota (cfr. ricorso, pagg. 6 e ss.), una volta detratte le prestazioni per le quali il tribunale ha espressamente negato il compenso, a riprova del fatto che il giudice – come correttamente dedotto in ricorso – non ha pronunciato su tutta la domanda.

Quanto, invece, ai diritti per mandato ed autentica, oggetto di duplicazione, ritiro relazione c.t.u., richiesta e ritiro verbali, nota spese, in quanto attività non provate; esame perizia di parte, non allegata in atti, partecipazione udienza 27.6.2007 poiché non dimostrata, il provvedimento ne ha motivatamente negato la spettanza, con accertamento in fatto non sindacabile in cassazione.

4.3. La liquidazione degli onorari è stata effettuata ai sensi del D.M. n. 127 del 2007.

Le somme attribuite a tale titolo risultano – in concreto – conformi alle previsioni del D.M. n. 127 del 2004, nonostante la (parziale) corrispondenza con quelli risultanti dall’applicazione del parametri del D.M. n. 585 del 19994.

Il tribunale ha ritenuto di dover riconoscere i compensi medi in relazione all’oggetto della causa, all’attività svolta e in definitiva all’importanza e complessità della lite, con apprezzamento esente da vizi logici o giuridici, non essendo il giudice tenuto ad adeguare la liquidazione anche al risultato conseguito, trattandosi di criterio puramente discrezionale, come conferma la formulazione letterale del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 3, secondo cui “nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché’ dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività.

Le contestazioni sollevate in ricorso circa l’insufficienza dell’importo liquidato invadono – in definitiva – il campo delle valutazioni di merito, inammissibili in cassazione.

Sono quindi accolti, nei limiti di cui in motivazione, entrambi i motivi di ricorso.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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