LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5286-2017 proposto da:
L.M., quale difensore di sé stessa;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO DI CASERTA, rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO CERRETO, NICOLA FRANZESE, e FRANCESCA LANDOLFI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 15/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie della ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. L.M. proponeva ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14 per la liquidazione dei compensi maturati a seguito dell’attività professionale svolta in favore dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Caserta, dapprima in un giudizio di risarcimento del danno subito a seguito di una cessione volontaria di beni effettuata in favore del Comune di Marcianise, e successivamente, nelle procedure esecutive finalizzate al concreto soddisfacimento del credito maturato.
Deduceva che a fronte di un credito professionale di Euro 39.243,68 aveva ricevuto solo un acconto di 11.764,98, vantando quindi il diritto a ricevere la differenza.
Si costituiva il convenuto che sosteneva di avere già integralmente soddisfatto il credito vantato dalla controparte, evidenziando anche alcuni errori commessi nella redazione della parcella.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere – articolazione territoriale di Caserta, con ordinanza collegiale del 15/7/2016, in parziale accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro, 2.143,81, oltre interessi legali ed accessori di legge, con la condanna altresì al rimborso delle spese di lite, quantificate in Euro 125,00 per spese ed in Euro 811,00 per compensi.
In primo luogo, evidenziava che quanto al giudizio di cognizione, essendo lo stesso iniziato nel 1999 e terminato in data 9/9/2003, occorreva procedere alla liquidazione sulla base della tariffa di cui al D.M. n. 585 del 1994, nonché di quella di cui al D.M. n. 127 del 2004, che invece era esclusivamente applicabile ai giudizi di esecuzione intrapresi nel giugno del 2006.
Per l’effetto, riteneva che solo alcune voci dei diritti fossero riconoscibili, così come analiticamente riportati a pag. 2 e 3, assumendo che le voci escluse non competevano in quanto non erano previste nella tariffa professionale.
Analoga conclusione era raggiunta quanto ai diritti per le procedure esecutive, come riportato in motivazione a pag. 3. Passando agli onorari, la decisione del Tribunale si orientava per una liquidazione sulla base dei parametri medi, tenuto conto del non elevato grado di difficoltà della materia trattata e dell’attività difensionale in concreto svolta dalla ricorrente, negando però il compenso correlato alla avvenuta conciliazione della lite, in assenza di prova che la stessa fosse effettivamente intervenuta.
Il credito dell’avv. L. ammontava quindi a complessivi Euro 27.652,20, da cui doveva detrarsi quanto ricevuto a titolo di acconto per un ammontare di Euro 25.508,39.
Per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso L.M. sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. L’intimato ha resistito con controricorso.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto Diocesano in ragione del fatto che con l’ordinanza si sarebbero decise non solo questioni afferenti al quantum debeatur ma anche all’an. Tuttavia, va rilevato che effettivamente l’ordinanza gravata si è limitata a statuire solo sulla misura dei compensi spettanti al professionista, senza che siano state poste questioni che investano anche l’esistenza del rapporto professionale, non senza trascurare il fatto che questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”, e che soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande (Cass. S.U. n. 4485/2018).
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza per la violazione dell’art. 112 c.p.c..
Assume la ricorrente che già nel ricorso introduttivo aveva sottolineato che il convenuto, sebbene avesse ricevuto dal Comune di Marcianise la somma di Euro 2.443,00, corrispondente alla somma dovuta per le spese dell’atto di precetto del 15 maggio 2006, non aveva poi riversato tale somma alla stessa ricorrente.
Aveva quindi evidenziato che l’iniziale nota spese del 13 marzo 2007, che dava invece atto della ricezione della somma de qua, andava rettificata nel senso che alla residua somma ancora dovuta andava aggiunta anche la detta cifra, in quanto indebitamente trattenuta dall’Istituto.
Il motivo è fondato, in quanto il Tribunale si è limitato solo a riscontrare la debenza delle somme dovute alla ricorrente sulla base della parcella in atti che però era stata redatta sull’erroneo presupposto di parte istante che il credito di cui al motivo fosse già stato soddisfatto.
Nel momento in cui la ricorrente invece ha segnalato che la somma era stata trattenuta dal Comune, il Tribunale avrebbe quindi dovuto verificare se alla parte spettassero anche le spese, in parte vive, oggetto del versamento operato dal Comune, e quindi riscontrare se le somme fossero quindi da attribuire.
L’ordinanza sul punto è del tutto silente e quindi il motivo risulta meritevole di accoglimento.
Infatti, è pur vero che a pag. 3 si riconoscono le spese imponibili e quelle esenti, ma sulla base sempre della ricostruzione operata in parcella, di cui però la ricorrente aveva sollecitato una correzione, proprio in ragione dell’allegazione mancato versamento della detta somma.
4. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, dell’art. 1, dell’art. 5 comma 3 e dell’art. 6 delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004.
Si evidenzia che nella fattispecie si verte in tema di richiesta di liquidazione dei compensi dovuti dal cliente al proprio avvocato e che in particolare, a fronte di una nota specifica compilata in maniera analitica e dettagliata, sono state negate numerose voci in maniera del tutto immotivata, e senza tenere conto della effettiva attività processuale svolta.
Risulta quindi denegata la liquidazione dei compensi per diritti, nonostante la tariffa professionale ne contemplasse il riconoscimento, e sebbene l’attività fosse stata effettivamente svolta.
Quanto agli onorari, si lamenta che la parcella era stata redatta conformandosi ai valori massimi tariffari, e ciò tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi conseguiti dal resistente.
Ciò malgrado il Tribunale ha escluso alcune voci, senza adeguatamente motivare. Inoltre, ha liquidato gli onorari, in alcuni casi attenendosi ai valori medi, ed in altri ai valori minimi, senza tenere conto del fatto che nella specie i compensi erano richiesti dall’avvocato al proprio cliente e che occorreva tenere conto dei vantaggi conseguiti da quest’ultimo, e senza alcun vincolo derivante dalla diversa liquidazione delle competenze effettuata dal giudice in danno della parte soccombente.
Infine, si lamenta che non sia stata riconosciuta la voce dovuta a titolo di onorari per la conciliazione della lite, sul presupposto erroneo che non vi era prova della sua effettiva conclusione, omettendosi però di considerare che tale prova emergeva dal fatto che la stessa documentazione prodotta dal convenuto faceva richiamo ad un atto di transazione concluso tramite l’intervento della ricorrente.
Il motivo è solo in parte fondato.
Quanto alla liquidazione dei diritti sulla base delle tariffe professionali applicabili ratione temporis, il Tribunale, dopo avere elencato le attività per le quali il compenso de quo andava attribuito, ha ritenuto che tutte le diverse voci riportate nella parcella, e per le quali non si riteneva di liquidare il compenso, afferivano a prestazioni non espressamente previste nel DM in concreto suscettibile di trovare applicazione. La ragione del rigetto parziale della domanda attorea risiede quindi, non già nella negazione dello svolgimento dell’attività in relazione alla quale si è richiesto il compenso, ma nella diversa affermazione secondo cui si tratterebbe di attività per le quali mancherebbe un conforto nella tariffa professionale.
Ritiene la Corte che trattasi però di conclusione erronea.
Infatti, la lettura della parcella redatta in vista della liquidazione dei compensi oggetto di causa, come riprodotta nello stesso corpo del ricorso, permette di rilevare che tutte le prestazioni per le quali sono stati richiesti i diritti trovano una collocazione all’interno delle previsioni di cui al DM. n. 585/1994 e n. 127/2004, con la sola eccezione, quanto al giudizio di cognizione di cui al n. RG 2508/1985, della voce relativa all’esame della fattura del CTU, che non è riconducibile alla voce n. 36 dei diritti di cui al D.M. n. 585 del 1994.
Le censure in parte qua della ricorrente vanno altresì disattese quanto alla pretesa relativa agli onorari di cui al giudizio di cognizione sopra richiamato, in quanto volta ad ottenere una duplicazione dei compensi per l’attività di ricerca di documenti e di ispezione dei luoghi, posto che la tariffa contempla un’unica voce per entrambe le attività.
Inoltre, del pari infondata si palesa la pretesa delkk, ricorrente di conseguire gli onorari per la assunta conciliazione della controversia, e ciò proprio alla luce della previsione di cui al D.M. n. 127 del 2004 che prevede che tale compenso possa essere accordato non già in qualsiasi caso in cui intervenga una transazione, ma solo qualora la stessa avvenga in sede giudiziale, ipotesi questa che la stessa ricorrente non assume essere avvenuta, non senza evidenziarsi che il giudice di merito, con accertamento in fatto, ha escluso che fosse stata fornita la relativa prova.
Pertanto, con la sola esclusione delle voci sopra indicate, l’affermazione del giudice di merito secondo cui le ulteriori voci richieste, e non liquidate, non troverebbero corrispondenza all’interno delle previsioni delle tariffe professionali appare erronea e si impone quindi la cassazione dell’ordinanza impugnata, onde assicurare al giudice di merito di riscontrare se le prestazioni di cui alla parcella redatta dalla ricorrente, siano state effettivamente svolte e meritino quindi di esser compensate.
Quanto in particolare alla richiesta di plurimi diritti per corrispondenza informativa (avendo la ricorrente fatto riferimento ad oltre dieci lettere informative asseritamente inoltrare al cliente), rileva la Corte che debba farsi applicazione del principio secondo cui, in tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l’esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa previsti dall’art. 21 della Tabella B) allegata alla tariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile “ratione temporis”, presuppone necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell’effettività della prestazione professionale, la quale non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non implicando necessariamente ed indefettibilmente un’attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente (così Cass. n. 344/2011).
Tuttavia, quanto all’attività di “corrispondenza informativa con il cliente” – cui si ricollega la riconoscibilità del relativo diritto di procuratore ex art. 21 della Tabella B) allegata alla tariffa professionale di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, l’attribuzione di ulteriori competenze a tale titolo oltre alla prima, è subordinata, invece, alla documentazione e, comunque, alla prova certa dell’effettività della prestazione professionale come specificamente indirizzata a tenere informato il cliente di eventi processuali rilevanti (così Cass. n. 21841/2007; Cass. n. 8152/2007); occorre quindi che il giudice di rinvio, riscontri, alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente, se effettivamente tale attività informativa sia stata reiterata nel corso del giudizio.
E’ invece inammissibile la censura che attinge, quanto agli onorari, la concreta individuazione del parametro di riferimento come prescelto dal giudice di merito, al quale si addebita di essersi discostato dalla determinazione della parte.
Nella fattispecie non è in discussione il fatto che la richiesta sia stata rivolta al cliente e che quindi la liquidazione dei compensi afferisca ai rapporti diretti tra professionista e cliente, e non anche alla diversa liquidazione che il giudice è tenuto a compiere nei confronti della parte soccombente, ma tale precisazione non consente di affermare che il giudice dovesse necessariamente attenersi alle indicazioni del professionista, e quindi che dovesse procedere, come invece sostenuto dalla ricorrente, alla liquidazione sulla base dei parametri massimi.
Ed, invero, già sulla base delle previsioni tariffarie applicabili alla fattispecie, in caso di liquidazione degli onorari a carico del cliente il giudice deve tenere conto della natura e del valore della controversia, dell’importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita (e ciò stante il richiamo ai criteri che di norma presiedono alla liquidazione degli onorari a carico del soccombente), ma può tenere conto anche dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività.
In tal senso già l’utilizzo del verbo “può” denota come il legislatore abbia inteso accordare un’ampia discrezionalità al giudice nella liquidazione dei compensi, e ciò anche quando avvenga a carico del cliente, non potendosi quindi trarre la conseguenza, invece sostenuta dalla ricorrente, secondo cui, ove il giudizio abbia avuto un esito favorevole per la parte e abbia altresì comportato significativi vantaggi economici, sia doverosa la liquidazione in base ai valori massimi, ben potendo nella valutazione in oggetto incidere con altrettanta rilevanza anche altri fattori, quali la natura della controversia ovvero la rilevanza delle questioni trattate.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha appunto affermato che (Cass. n. 7527/2002) la determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate (conf. Cass. n. 11583/2004).
Tale principio è stato poi affermato non solo per l’ipotesi di liquidazione in danno del soccombente, ma anche in sede di liquidazione degli onorari a carico del cliente, atteso che si è statuito che la determinazione degli onorari di difesa costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, anche se effettuata con l’ordinanza di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 30 e che rientra nell’ambito della stessa discrezionalità – basata essenzialmente su elementi di fatto ed insindacabile in sede di legittimità – lo stabilire se una causa presenti oppure no straordinaria importanza e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari (Cass. n. 3381/1995; Cass. n. 932/1997; da ultimo circa l’insindacabilità della liquidazione ove contenuta tra il minimo ed il massimo tariffario, si veda Cass. n. 12537/2019).
Avuto riguardo al caso in esame, la doglianza della ricorrente non lamenta che la liquidazione sia stata operata anche in violazione dei minimi tariffari, ed in ogni caso la decisione gravata ha motivato circa la propria scelta di attenersi ai parametri medi facendo riferimento al non elevato grado della materia trattata e dell’attività defensionale concretamente svolta dall’avv. L. (così a pag. 3).
Deve pertanto affermarsi l’insindacabilità ed incensurabilità della liquidazione operata, il che denota l’inammissibilità in parte qua della doglianza della ricorrente.
In relazione all’accoglimento del motivo, nei limiti sopra evidenziati, l’ordinanza deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014 quanto alla liquidazione delle spese di lite per il giudizio di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.
Infatti, tenuto conto della somma oggetto della richiesta di condanna, pari ad Euro 13.735,29, la liquidazione è stata operata in evidente violazione dei minimi tariffari.
Il motivo resta però evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, dovendo il giudice di rinvio provvederà alla nuova regolamentazione delle spese non solo per le precedenti fasi di merito ma anche per quelle relative al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed assorbito il terzo motivo, cassa l’impugnata ordinanza in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021