Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.40846 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 36286 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:

G. IMMOBILIARE S.r.l., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.G., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati Michele Carotta, (C.F.: CRTMHL70M01L157O), Paolo Pozza, (C.F.:

PZZPLA68E14L840R), e Alberto Delpino (C.F.: DLPLRT39M04H501S);

– ricorrente –

nei confronti di:

ITALFONDIARIO S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura A.S., in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l. (C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dagli avvocati Alvise Bragadin, (C.F.: BRGLVS63L14L736T), e Giuseppe Raguso, (C.F.:

RGSGPP54P17E155G);

– controricorrente –

nonché

G3 S.r.l., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

ITALIANA SOCIETA’ IMMOBILIARE S.r.l. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1172/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un processo di espropriazione immobiliare promosso da Banca Antonveneta S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è successivamente subentrata Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) nei confronti di G. Immobiliare S.r.l., in cui è intervenuto il locale agente della riscossione (nella cui posizione è subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione), dopo l’aggiudicazione dei beni pignorati in favore di G3 S.r.l. e Italiana Società Immobiliare S.r.l., l’emissione dei relativi decreti di trasferimento e la notificazione di un preavviso di rilascio degli stessi alla società debitrice, quest’ultima ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando il preavviso di rilascio e diversi atti della procedura esecutiva.

Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’opposizione in relazione ai provvedimenti della procedura esecutiva emessi in data 15 gennaio, 13 maggio e 23 maggio 2016 e ai “decreti di trasferimento n. 152/2016 e 153/2016 del 20 maggio 2016, 1-5 luglio 2016 e 15-21 settembre 2016”, mentre l’ha dichiarata inammissibile in relazione al preavviso di sloggio.

Ricorre G. Immobiliare S.r.l., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in Camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021, del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente dichiararsi l’inammissibilità della costituzione nella presente fase del giudizio, di Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l..

Sebbene la società costituita (Italfondiario S.p.A.) abbia adeguatamente documentato il suo potere di rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l., non può farsi a meno di osservare che la parte che risulta costituita nel processo esecutivo e in quello di merito dell’opposizione non è quest’ultima, ma la Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (alla quale è rivolto ed è stato del resto correttamente notificato il ricorso).

Nel controricorso non risulta in alcun modo allegato il titolo dell’eventuale subingresso di SIENA NPL 2018 S.r.l. nelle posizioni soggettive di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (e, tanto meno, lo stesso risulta adeguatamente documentato).

La costituzione di Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l., non può pertanto ritenersi regolare, non essendo stata allegata (né, in verità, documentata) la necessaria legittimazione, sostanziale e processuale, della suddetta società.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 168 e art. 617 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in applicazione art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La società ricorrente censura la decisione impugnata esclusivamente in relazione al capo con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso gli atti del processo esecutivo relativi alla vendita ed al trasferimento dei beni pignorati, non invece il capo della stessa con il quale è stata dichiarata inammissibile l’opposizione in relazione al preavviso di rilascio notificatole dal professionista delegato alla vendita dei beni stessi.

E’ peraltro in proposito pregiudiziale ed assorbente il rilievo, effettuato di ufficio da questa Corte, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, di originaria inammissibilità dell’opposizione (nella parte oggetto del ricorso, come sopra chiarito).

2.1 E’ opportuno dare atto sommariamente dello sviluppo della vicenda processuale.

Secondo quanto esposto nello stesso ricorso, l’esperimento di vendita dei beni pignorati, con la relativa aggiudicazione, è stato tenuto dal professionista delegato in data 15 gennaio 2016, sebbene, in pari data, fosse stata iscritta nel registro delle imprese istanza di concordato preventivo avanzata dalla società debitrice.

Il giudice dell’esecuzione ha però disposto la sospensione del processo esecutivo, a norma della L. Fall., art. 168, solo in data 5 febbraio 2016 (senza nulla disporre in ordine alla vendita già effettuata); ha peraltro revocato la sospensione in data 13 maggio 2016, avendo frattanto la debitrice rinunciato alla richiesta di concordato.

Le società aggiudicatarie sono state quindi ammesse a versare il prezzo residuo e sono stati emessi, in data 20 maggio 2016, i relativi decreti di trasferimento, con successiva autorizzazione, in virtù di provvedimento del 23 maggio 2016, alla parziale distribuzione del ricavato della vendita.

La debitrice, in data 26 maggio 2016, ha proposto una (prima) opposizione agli atti esecutivi, contestando la legittimità di tutti i provvedimenti appena indicati ma, dopo il rigetto della sua contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione (con provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 1/5 luglio 2016, confermato dal collegio in sede di reclamo, con ordinanza in data 15/21 settembre 2016) non ha promosso il relativo giudizio di merito.

Successivamente, in data 26 settembre 2016, il professionista delegato alla vendita ha notificato alla debitrice, sulla base degli indicati decreti di trasferimento del 20 maggio 2016, preavviso di rilascio.

La debitrice, a questo punto, ha proposto una ulteriore opposizione agli atti esecutivi (di cui non è precisata l’esatta data di deposito ma che, affermandosi nella sentenza impugnata che essa è “datata” 10 ottobre 2016, deve ritenersi depositata non prima di tale data), con la quale ha contestato nuovamente tutti gli atti della procedura esecutiva già oggetto del ricorso del 26 maggio 2016 e ha contestato, altresì, i provvedimenti (del giudice dell’esecuzione in data 1/5 luglio 2016 e del collegio in sede di reclamo, in data 15/21 settembre 2016) sulla sua istanza di sospensione dell’esecuzione, nonché il preavviso di rilascio del 26 settembre 2016.

2.2 Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in relazione al preavviso di rilascio e, come già chiarito, su tale capo della decisione non vi è una specifica censura nel ricorso.

L’ha invece rigettata in relazione a tutti gli altri atti esecutivi impugnati.

In proposito ha espressamente ritenuto, in via preliminare, che l’opposizione stessa fosse ammissibile in relazione a tali atti esecutivi, nonostante le medesime doglianze fossero state già avanzate con la precedente opposizione del 26 maggio 2016, affermando che, non essendo mai stato instaurato il relativo giudizio di merito, ma avendo avuto luogo esclusivamente la fase sommaria cautelare, dapprima davanti al giudice dell’esecuzione e, poi, davanti al collegio in sede di reclamo, non sussisteva una preclusione ad impugnare atti successivi della procedura, anche sulla base delle medesime “doglianze già svolte in sede di reclamo”.

Tale decisione non è stata oggetto di ricorso incidentale e deve ritenersi quindi certamente coperta dal giudicato interno la statuizione per cui l’opposizione agli atti esecutivi qui in esame è ammissibile sebbene abbia ad oggetto le medesime doglianze già avanzate con la precedente.

Altrettanto certo e’, peraltro, che tale statuizione riguarda esclusivamente il rapporto tra l’oggetto delle due successive opposizioni, mentre non è stata presa in alcun modo in esame dal tribunale la (diversa e autonoma) questione della tempestività della seconda opposizione, in relazione al termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., né la sua ammissibilità in relazione a differenti profili, quale quello della natura dei provvedimenti impugnati.

Non essendovi una esplicita decisione su tali ultimi punti, non può ritenersi formato in proposito alcun giudicato interno.

D’altra parte, il merito dell’opposizione stessa è ancora in discussione, proprio in virtù del presente ricorso proposto dalla società opponente: si tratta, quindi, di profili che, in quanto pregiudiziali all’esame del merito dell’opposizione, la Corte può e, anzi, deve valutare, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

2.3 Orbene, tanto premesso, risulta evidente che, essendo stata proposta l’opposizione qui in esame non prima del 10 ottobre 2016, essa è certamente tardiva e, come tale inammissibile, quanto meno con riguardo a tutti gli atti esecutivi emessi fino al 26 maggio 2016, cioè alla data in cui, avendo la debitrice proposto la prima opposizione agli atti esecutivi in relazione ai medesimi atti, ne ha incontestabilmente avuto legale conoscenza.

Dunque, non possono sussistere dubbi sul fatto che l’opposizione sia inammissibile, in quanto tardiva, sia in relazione a tutti gli atti relativi alla vendita, essendo la stessa di certo inammissibile in relazione ai decreti di trasferimento (emessi in data 20 maggio 2016) che alla vendita hanno dato definitiva esecuzione, sia in relazione al successivo provvedimento (del 23 maggio 2016) di distribuzione del ricavato. Essa è poi altrettanto certamente inammissibile, con riguardo agli ulteriori provvedimenti contestati, cioè quelli relativi alla richiesta di sospensione dell’esecuzione avanzata con la prima opposizione agli atti esecutivi.

Si tratta infatti dei provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione (in data 1/5 luglio 2016) ai sensi dell’art. 618 c.p.c. e dal collegio in sede di conseguente reclamo (in data 15/21 settembre 2016), ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso la decisione del giudice dell’esecuzione, cioè di provvedimenti certamente non impugnabili, per la loro stessa natura, con l’opposizione agli atti esecutivi.

2.4 In definitiva, deve rilevarsi e dichiararsi che l’opposizione rigettata nel merito dal Tribunale di Venezia non poteva in realtà essere proposta, in quanto ab origine inammissibile per le ragioni fin qui esposte, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata (limitatamente al capo impugnato), ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3.

3. Pronunciando sul ricorso, il capo della decisione con lo stesso impugnato è cassato senza rinvio, in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta.

La cassazione della decisione impugnata impone di provvedere nuovamente alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Alle società aggiudicatarie, rimaste intimate in sede di legittimità, spettano esclusivamente le spese relative all’unico grado di merito. Tali spese si liquidano (secondo la liquidazione già operata dal tribunale, senza censure specifiche) in Euro 7.254,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, in favore della G3 S.r.l., mentre non vi è luogo a provvedere in proposito, per Italiana Società Immobiliare S.r.l., rimasta contumace anche in sede di merito.

Non potendo d’altra parte ritenersi regolare, come già esposto, la costituzione nella presente fase del giudizio di Italfondiario S.p.A., in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l., le relative spese restano irripetibili.

Va pertanto esclusivamente confermata la liquidazione, in favore di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., delle spese del giudizio di merito, in complessivi Euro 7.254,00, oltre rimborso forfettario ed accessori.

PQM

La Corte:

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il capo della decisione impugnato, in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di merito in favore di G3 S.r.l. e di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., liquidandole, per ciascuna, in complessivi Euro 7.254,00, oltre spese generali ed accessori di legge;

– dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità in favore di Italfondiario S.p.A. (costituita in rappresentanza di SIENA NPL 2018 S.r.l.).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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