Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40849 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5640/2019 proposto da:

J.G.B., J.F., elettivamente domiciliati all’indirizzo p.e.c. maurizio.morini.pec-ordineavvocatiancona.it;

– ricorrente –

contro

Generali Italia Spa, elettivamente domiciliata in Roma Via Banco Di S. Spirito, 48, presso lo studio dell’avvocato D’ottavi Augusto, rappresentata e difesa dall’avvocato Cola Renato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2881/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2021 da Dott. PORRECA PAOLO.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

J.G.B. e J.F. si opponevano al decreto ingiuntivo ottenuto da Generali Italia, s.p.a., nei loro confronti quali controgaranti a prima richiesta di una polizza fideiussoria annessa a un contratto di appalto, intercorso tra Cantiere Navale Metalmeccanico s.r.l. e Ministero degli Affari Esteri, dichiarato risolto con una sentenza della Corte di appello di Roma, passata in giudicato, che, altresì, aveva dichiarato il diritto dell’ente pubblico a incamerare, a titolo risarcitorio, la prevista cauzione, con susseguente escussione della garanzia;

deducevano l’inopponibilità della sentenza della Corte territoriale romana, non avendo preso parte al relativo giudizio, e il vizio del consenso, per violenza morale, che rendeva annullabile il loro impegno negoziale;

il Tribunale rigettava l’opposizione, osservando, in particolare, che il garante Assicurazioni Generali non avrebbe potuto opporre eccezioni al pagamento effettuato, previamente rinunciate con specifica clausola sottoscritta, e che anche i controgaranti si erano impegnati a semplice richiesta, mentre l’eccezione di annullabilità per violenza era per un verso prescritta, per l’altro infondata perché non provata;

la Corte di appello rigettava il gravame, osservando, in particolare, che le garanzie erano autonome, sia quella delle Generali sia quella degli opponenti, in quanto a prima o semplice richiesta, e legittimamente esercitate non essendo stata sollevata l’eccezione di dolo, mentre:

– l’eccezione di mancanza di duplice sottoscrizione della clausola/che impegnava i deducenti, era sia inammissibile perché nuova; sia infondata perché il patto non era vessatorio, così come, inammissibili, perché nuove, oltre che infondate, erano sia l’eccezione di estraneità delle somme richieste dal Ministero rispetto alla garanzia prestata; sia l’eccezione secondo cui la dichiarata risoluzione del rapporto principale avrebbe fatto venire meno la garanzia, laddove, infine, infondate erano, invece, sia l’eccezione di necessità del previo giudicato opponibile al garante per legittimare il pagamento che aveva poi determinato l’escussione della controgaranzia, giustificata, per converso, dall’inadempimento del rapporto principale e dall’adempimento della prima polizza fideiussoria; sia l’eccezione di annullabilità per violenza, in quanto prescritta e comunque priva di prova, rientrando, la richiesta d’impegno personale dei deducenti, nella normale prassi commerciale;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione, sulla base di nove motivi, J.G.B. e J.F.;

resiste con controricorso la s.p.a. Assicurazioni Generali;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, poiché la Corte territoriale non avrebbe chiarito a quale clausola e norma imperativa avesse fatto riferimento, menzionandole nello scrutinare la fattispecie contrattuale in questione;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe riqualificato il contratto come autonomo di garanzia, senza che sul punto fosse stata investita di specifica censura;

con il terzo e quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1340, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di qualificare le obbligazioni in discussione come fideiussione della fideiussione, rilasciata la prima dai deducenti e la seconda da Generali;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., poiché l’eccezione di mancanza della doppia firma, di cui in parte narrativa, non era nuova ma dedotta con il primo motivo di appello, e comunque rilevabile d’ufficio attenendo ai fatti costitutivi della domanda;

con il sesto motivo si prospetta l’errore della Corte di appello nel mancare di dare corretto rilievo alla inopponibilità del giudicato della Corte di appello alle Generali, che avrebbero potuto quindi eccepire l’intervenuta risoluzione del negozio principale per evitare il pagamento che aveva, a sua volta, determinato l’escussione della controgaranzia;

con il settimo motivo si prospetta l’errore della Corte di appello nell’apprezzamento delle risultanze documentali, che avrebbero dovuto indurre a constatare che la garanzia di Generali era stata accordata solo per l’inesatta esecuzione del contratto di appalto e non riguardo al suo generale adempimento;

con l’ottavo motivo si prospetta l’errore della Corte di appello nel mancare di constatare che la fondata eccezione d’inefficacia della garanzia per risoluzione del contratto di appalto era stata sollevata nelle memorie assertive davanti al Tribunale, e ribadita nei motivi di appello, oltre che nella relativa comparsa conclusionale;

con il nono motivo si prospetta l’errore della Corte di appello nel mancare di constatare che la deduzione di vizio del consenso non poteva dirsi prescritta perché il relativo termini era decorso solo con la notifica del decreto ingiuntivo che aveva palesato l’inadempimento del debitore principale, e comunque come eccezione d’annullabilità era sempre sollevabile a fronte della richiesta di adempimento, mentre nel merito era fondata, perché la garanzia era stata accesa per evitare di perdere la commessa del Cantiere di cui i deducenti erano soci, altrimenti aprendosi la strada del fallimento;

Rilevato che:

i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati;

va subito rimarcato che, quanto alla deduzione di vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, alla stessa, in fatto, osta il divieto ex art. 348-bis c.p.c., comma 5;

ciò posto, nella cornice di ammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sono gli stessi deducenti a riferire che il Tribunale aveva accertato che “anche i controgaranti…si erano obbligati a corrispondere alle Assicurazioni Generali a loro semplice richiesta tutte le somme da queste ultime sborsate in forza della clausola contrattuale di polizza”, con “rinuncia a proporre le eccezioni inerenti alla validità del pagamento” (pagg. 6-7 del ricorso);

la decisione di prime cure si fondava dunque sull’autonomia della garanzia dalla validità del contratto garantito “a monte”, e in questo senso non è certo sufficiente la menzione della parola “fideiussore” estrapolata – nella stessa cornice di rito sopra richiamata – dalle affermazioni del giudice di primi cure (a pag. 13 del ricorso) a far concludere nel senso di una diversa qualificazione da censurare con motivo di appello per evitare il contrario giudicato interno (arg. anche ex Cass., Sez. U., 18/02/2010, n. 3947, e succ. conf., secondo cui “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. “Garantievertrag”), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale”);

la Corte territoriale poteva dunque qualificare, come ha fatto, la fattispecie contrattuale, evidentemente a ciò riferendosi quando discorre (a pag. 6 della sentenza gravata) della validità della clausola tipologica delle garanzie richiamate infatti, alla precedente pagina 4 dello stesso provvedimento, come del resto i ricorrenti mostrano di aver perfettamente inteso risolvendosi poi a censurare la conclusione, ciò rendendo chiara la piena individuabilità del percorso motivazionale, “in iure”, fatto proprio;

al contempo, le correlative censure non sono supportate dalla compiuta trascrizione delle clausole negoziali, imposta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

peraltro e per chiarezza di riferimenti:

a) la natura di contratto autonomo di garanzia è di regola evincibile dalla dicitura della clausola “a prima richiesta senza eccezioni”) (cfr. ad esempio Cass., 22/11/2018, n. 30181 e Cass., 15/10/2019, n. 25914, pag. 8, a risalire fino a Cass., Sez. U., n. 3947 del 2010, cit.);

b) per il resto l’ermeneutica negoziale è giudizio riservato al giudice di merito, non potendo, cioè, le correlative censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr., ad esempio, Cass., 28/11/2018, n. 28319, Cass., 27/06/2018, n. 16987, sempre in punto di contratto autonomo di garanzia);

il quinto motivo è manifestamente inammissibile;

la tardività dell’eccezione statuita dalla Corte territoriale è consistita proprio nel fatto che la stessa risultava sollevata solo in sede di appello, sicché questa parte della censura non si misura con la ragione decisoria ricostruita – e peraltro fondata a mente della più recente giurisprudenza secondo cui si tratta di nullità relativa eccepibile dal solo aderente (cfr. Cass., 21/08/2017, n. 20205, pag. 9, in cui si offre conto del superamento dell’orientamento esemplificato da Cass., 14/07/2009, n. 16394);

ma la Corte territoriale ha in realtà affermato che “al di là della tardività della predetta nuova eccezione processuale, tale clausola non è assoggettata a sottoscrizione specifica” non essendo vessatoria;

sul punto si evoca correttamente Cass., 06/10/2005, n. 19484; al riguardo la censura non si misura specificatamente neppure con tale affermazione – effettiva “ratio decidendi” (altrimenti assorbita dall’inammissibilità: cfr., Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840 e succ. conf.);

il sesto, settimo e ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati;

una volta acquisita la qualificazione del contratto quale autonomo di garanzia, è evidente che la relativa escussione non poteva né risentire della pretesa inopponibilità del giudicato della Corte di appello, peraltro di statuizione della risoluzione per inadempimento del contratto garantito, né, a ben vedere e fermo quanto si sta per dire, della stessa risoluzione, che in ogni caso conferma, stante il suddetto suo titolo, il presupposto per il menzionato esercizio della garanzia;

quanto al preteso apprezzamento erroneo delle risultanze documentali ai fini dell’ermeneutica contrattuale, la censura è del tutto inammissibile a mente della prima citata nomofilachia sul punto;

ed è anzi opportuno sottolineare che la differenza tra garanzia del “generale adempimento contrattuale” e quella della “corretta sua esecuzione” (da cui deriverebbe “l’estraneità delle somme richieste” rispetto alla garanzia), si sarebbe risolta in un non meglio spiegato sofisma;

tutto ciò fermo il profilo d’inammissibilità dovuto alla mancata trascrizione in ricorso delle memorie assertive in cui si afferma di aver sollevato la questione degli effetti della risoluzione;

il nono motivo è manifestamente infondato;

va premesso, per completezza, che non è dato comprendere, né risulta spiegato (se perché, in tesi, in correlazione con l’insorgere dell’interesse), per quale ragione il termine per l’esercizio dell’azione di vizio del consenso sarebbe iniziato a decorrere solo dalla notifica del decreto ingiuntivo, atteso che la conoscenza dell’ipotizzata violenza morale è precedente;

ad ogni conto, si tratta di questione di fatto in questa sede di legittimità non sindacabile, senza che emerga il benché minimo profilo di viziata sussunzione (dei fatti nel regime legale), atteso che la scelta imprenditoriale di accendere la controgaranzia per ottenere la commessa, a fronte del condizionamento ad essa del rilascio della prima garanzia, rispondono a scelte economiche di merito all’evidenza del tutto legittime;

– spese secondo soccombenza; raddoppio del c.u.;

l’evidenziata pretestuosità dei motivi impone la condannatitolo di responsabilità processuale aggravata: la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., 18/11/2019, n. 29812, Cass., 24/09/2020, n. 20018, Cass., 15/02/2021, n. 3830).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 8.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì i ricorrenti, in solido, al pagamento della somma di Euro 4.000,00, in favore di parte controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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