LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17346/2017 proposto da:
F.S.M., rappresentato e difeso dall’avv. SALVATORE CENTONZE, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 01/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 26.5.2016 F.S.M. proponeva opposizione avverso il decreto del Tribunale di Lecce, che aveva revocato la sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che lo stesso avesse agito in giudizio con malafede o colpa grave.
Con il provvedimento impugnato il Tribunale accoglieva l’opposizione, dichiarando insussistenti i presupposti per la revoca dell’ammissione al predetto beneficio e compensava le spese del giudizio di opposizione.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione F.S.M., affidandosi a due motivi.
Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 11 Cost. (recte, art. 111), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente e violazione dell’art. 111 Cost..
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.
Il giudice di merito ha compensato le spese del giudizio di opposizione alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato valorizzando la “natura della questione” e la “mancata costituzione di parte resistente”. La prima espressione ha contenuto generico, mentre la seconda circostanza è irrilevante ai fini della valutazione della soccombenza. Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto, una volta accolta l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, liquidare in suo favore le spese del giudizio di opposizione, ove non fosse in concreto ravvisabile uno degli specifici motivi che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione derivante dall’entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ratione temporis. Sul punto, va riaffermato il principio per cui “In tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492). Analogo criterio deve essere adottato con riferimento alla più stringente formulazione dell’art. 92 c.p.c., conseguente alla novella del 2014, già richiamata.
Non osta all’accoglimento del ricorso la circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, essendo tale ammissione relativa al solo giudizio presupposto, e non anche a quello di opposizione, al quale si riferiscono i motivi di ricorso proposti dal F..
Il ricorso va dunque accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in differente composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Lecce, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021