Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40859 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4346-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

D.B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GALLESE, 30, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIANCOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato BENEDETTA ZERBO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 634/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA FRANCESCO.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 16.7.19, la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva annullato l’avviso di addebito per contributi dovuti per iscrizione alla gestione separata, ritenendo che il contribuente -architetto che svolgeva anche lavoro subordinato- non era tenuto ad iscriversi alla gestione separata e che i contributi erano comunque prescritti.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, cui resiste con controricorso -illustrato da memoria- il contribuente.

Il Collegio ritiene che debba preliminarmente esaminarsi la questione oggetto del secondo motivo di ricorso, relativa al decorso o meno del termine prescrizionale dei contributi: al riguardo, va evidenziato che, decorrendo la prescrizione dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine prescrizionale è nella specie decorso. Ne deriva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Il primo motivo di ricorso (relativo alla sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e del correlato obbligo contributivo) resta inammissibile per carenza di interesse: invero, la sentenza impugnata è sorretta da due rationes decidendi, distinte ed autonome (l’insussistenza dell’obbligo di contribuzione e, comunque, l’intervenuta prescrizione dei crediti), ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata; pertanto divenuta definitiva quella relativa alla intervenuta prescrizione del credito, le censure relative all’altra non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

Rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1800,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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