Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4086 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24027-2019 proposto da:

O.T., rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA;

RITENUTO IN FATTO

O.T., cittadino *****, proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria.

Il Tribunale rigettava la domanda con ordinanza pubblicata il 13.5.2016.

L’appello proposto dal richiedente era respinto dalla Corte distrettuale di Brescia con sentenza n. 103/18, pubblicata il 29.1.2018.

Avverso detta pronuncia il richiedente proponeva ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC il 5.8.2019.

Il Ministero dell’Interno resisteva con controricorso.

Il ricorso è stato avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis. 1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è inammissibile perchè notificato decorso il termine d’impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c. (testo vigente).

Ai fini della rimessione in termini, che il ricorrente chiede nel paragrafo 3) del ricorso, non hanno rilievo alcuno le circostanze allegate a sostegno, secondo cui il richiedente (i) sarebbe venuto a conoscenza dell’esito del gravame soltanto dopo essersi recato in Questura, una volta che il precedente permesso di soggiorno era scaduto, e (ii) avrebbe avuto difficoltà, anche per ragioni di comprensione della lingua italiana, a mantenere i contatti col proprio difensore.

E’ noto, infatti, che l’istituto della rimessione in termini, astrattamente applicabile anche al giudizio di cassazione, presuppone, tuttavia, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza – e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (nn. 30512/18 e 8216/13).

Nella specie, non solo il richiedente si è limitato a prospettare una generica difficoltà personale, per di più agevolmente superabile con un minimo di spirito di iniziativa, ma non ha neppure offerto elementi idonei a dimostrare che effettivamente sia venuto a conoscenza dell’esito del gravame solo allorchè gli fu notificato il decreto di espulsione. Circostanza, quest’ultima, non certo dimostrata dal fatto che detto decreto menzioni la sentenza della Corte bresciana, oggetto dell’odierno ricorso per cassazione, poichè nulla, se non la mera asserzione del ricorrente, accredita la tesi che questi non ne sia venuto a conoscenza prima dell’espulsione.

2. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

3. – Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, a carico del ricorrente, il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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