Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40863 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12725-2020 R.G. proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Stefano PALMA, presso il cui studio legale sito in Roma, alla via Augusto Bevignani, n. 12, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5992/06/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento relativa ad Invim per l’anno d’imposta 1998 e diritti camerali per l’anno 2005, emessa nei confronti di F.G. sulla scorta di un avviso di liquidazione che il contribuente sosteneva non essergli mai stato notificato, questa Corte, con ordinanza n. 8293 del 2018, su ricorso proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 6418/2011, che aveva confermato la statuizione di primo grado che aveva rilevato la regolarità della notifica dell’atto impositivo (effettuato nell’anno 2001) per essere stato il plico consegnato dal messo al portiere dello stabile in cui risiedeva il F., cassava la predetta statuizione d’appello sostenendo che “Dalla sentenza impugnata non è dato evincere se la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o con invio diretto a mezzo posta. Nel primo caso, il riscontro della regolarità della notifica dell’avviso di accertamento dovrebbe avere ad oggetto anche l’invio della raccomandata poiché, se essa fosse stata inviata, ciò sanerebbe la nullità derivante dalla mancata menzione nella relata delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto. Diversamente, in caso di mancato invio della raccomandata, la notifica dell’avviso di accertamento, prodromico all’emissione della cartella impugnata, sarebbe nulla. Nel secondo caso la notifica si sarebbe perfezionata con la ricezione della raccomandata da parte del portiere”. La Corte quindi rinviava la causa alla CTR perché effettuasse le necessarie verifiche e quindi decidesse sulla base degli esiti delle stesse.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Lazio, decidendo quale giudice del rinvio, rigettava l’appello del contribuente ritenendo correttamente effettuata la notifica ed irrilevante la decisione di rinvio di questa Corte che aveva esaminato solo due tipologie di notifica, quella a mezzo ufficiale giudiziario e quella a mezzo posta, “trascurando quella effettuata con messo notificatore, che è appunto quella utilizzata nel caso che ci occupa” (sentenza CTR, pag. 2).

3. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replica l’intimata.

4. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., 1 e 2 comma, censura la sentenza della CTR del Lazio per non essersi uniformata ai principi di diritto enunciati dal giudice di legittimità nella sentenza n. 8293 del 2018.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 1, 2 e 3, richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, sostenendo che ai sensi della disposizione da ultimo citata non solo l’ufficiale giudiziario, come affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio, ma anche il messo notificatore era tenuto al rispetto delle modalità di notificazione previste dagli artt. 137 e ss. c.p.c., espressamente richiamate dal citato art. 60, tra cui l’art. 139 c.p.c. che impone l’obbligo di dare comunicazione al destinatario dell’atto dell’avvenuta consegna dello stesso al portiere. Deduce, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, per non essersi la CTR uniformata alla statuizione di legittimità che aveva sancito la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione al portiere per la mancanza nella relata di notifica dell’attestazione dell’assenza del destinatario e “delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto”.

3. I motivi, per la loro stretta connessione, devono essere esaminati congiuntamente.

4. Pare opportuno premettere, preliminarmente, che è pacifico che nel caso di specie la notifica dell’avviso di liquidazione sia avvenuta a mezzo del messo notificatore e che quest’ultimo ha consegnato il plico al portiere dello stabile ove aveva la residenza il contribuente destinatario dell’atto, senza però inviare a quest’ultimo la raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione.

5. Ciò premesso, questa Corte nella sentenza di rinvio ha affermato:

– “che, in caso di notifica nelle mani del portiere, l’ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell’assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto; ed il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l’assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Ne discende che deve ritenersi nulla la notificazione nelle mani del portiere, allorquando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga – come nel caso di specie l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma succitata (Cass. Sez. U, n. 8214 del 20/04/2005; Cass. n. 4627 del 16/12/2013 dep. il 26/02/2014 2014; Cass. n. 22151 del 27/09/2013)”;

– che, sempre in tema di notifica effettuata nelle mani del portiere, “l’omissione dell’avviso a mezzo di invio di lettera raccomandata non è una mera irregolarità ma è causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale stesso, secondo un principio esteso pure alla notifica a mezzo posta”;

– che “in tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, senza che nella relazione di notificazione vì sia l’attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell’avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicché, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall’ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n. 19795 del 09/08/2017);

– che “Diverse considerazioni si impongono nel caso in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Quando il predetto ufficio si avvale di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l’invio di raccomandata (Cass. n. 12083 del 2016; n. 17598/2010; n. 911/2012; n. 14146/2014; n. 19771/2013; n. 16949/2014)”;

– che “Dalla sentenza impugnata non è dato evincere se la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o con invio diretto a mezzo posta”, con le diverse conseguenze che ne discendevano nell’uno o nell’altro caso, secondo i principi sopra enunciati.

6. La Corte quindi rinviava alla CTR perché effettuasse tale verifica, ma la CTR, non correttamente interpretando la sentenza di questa Corte, ha illegittimamente ed ingiustificatamente escluso dalle ipotesi formulate dal Giudice di legittimità quella relativa alla notifica effettuata a mezzo di un messo (comunale o speciale), non avvedendosi che la notifica effettuata a mezzo di quest’ultimo non è un’ipotesi diversa dalle due formulate dalla Corte (notifica a mezzo ufficiale giudiziario e notifica a mezzo posta), stante la specifica previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, “disposizione cardine della disciplina della notifica degli atti tributari” che “stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente “e’ eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c.” (alinea del comma 1), fatte salve le “modifiche” elencate allo stesso comma 1, lett. da a) a f)” (Cass. n. 25137 del 2020, in motivazione). E la lettera “a” prevede, appunto, che “la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio”, ovviamente secondo le disposizioni tra cui art. 139 c.p.c., comma 4.

7. Da quanto fin qui detto discende la fondatezza dei motivi di ricorso, posto che nella specie la notifica dell’avviso di liquidazione, effettuata al portiere, deve ritenersi affetta da nullità, non solo perché non è stata preceduta dall’attestazione dell’assenza dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall’art. 139 c.p.c., comma 2, secondo la tassativa successione preferenziale stabilita da detta norma, ma anche perché non è stata neppure seguita dall’invio dell’avviso a mezzo lettera raccomandata (la cui ricezione avrebbe determinato la sanatoria del primo profilo di nullità).

8. All’accoglimento del ricorso consegue, quindi, la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente e condanna dell’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, compensandosi le spese dei precedenti gradi e fasi di giudizio in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Condanna l’intimata Agenzia delle entrate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Compensa le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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