LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10383-2020 proposto da:
CAM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MATARESE TULLIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1613/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott CROLLA.
COSMO.
RILEVATO
Che:
1. La soc. CAM srl in liquidazione proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini avverso gli avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni con il quale l’Ufficio, all’esito di una indagine della Guardia di Finanza che aveva scoperto un sistema di società cartiere facenti riferimento alla Rubicone Group srl, recuperava, per l’anno di imposta 2011, l’IVA indebitamente detratta relative a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva i ricorsi.
3 Sull’impugnazione dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, riuniti gli appelli, li accoglieva, osservando che l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi della inesistenza delle operazioni sotto il profilo della sovrafatturazione, mentre la ricorrente non aveva dimostrato l’effettiva esistenza delle prestazioni non essendo sufficiente, né l’emissione delle fatture e l’indicazione dei mezzi di pagamento, né la correttezza della contabilità.
4 Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo denuncia la ricorrente omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la sentenza trascurato di esaminare la documentazione “valida a certificare la reale esistenza di ciascun costo sostenuto”.
1.1 Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 109, artt. 2697 e 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,19 e 21, in relazione all’art. 3601 n. 3 c.p.c.; si sostiene che gli indizi forniti dall’Ufficio siano privi della gravità precisione e concordanza anche in relazione alla corretta documentazione contabile delle operazioni fatturate.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la CTR ha implicitamente dato atto dell’esame della documentazione prodotta dalla contribuente precisando che nel caso come quello in esame nel quale l’Ufficio contesta il compimento di operazioni inesistenti sulla base di elementi indiziari e documentali non valgono a fornire la prova contraria la correttezza formale della contabilità e/o l’esibizione dei mezzi di pagamento.
3 Il secondo motivo è anch’esso infondato.
3.1 Va ribadito che: “In tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 – Rv. 649610 – 01; conforme Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018 – Rv. 651216 – 01). Parallelamente, quanto alla ripresa per imposte dirette, si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7896 del 20/04/2016 – Rv. 639570)”Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).”In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione.” (Cass. 30 dicembre 2015 n. 26110).
3.2 Nel caso di specie, premesso che la materia del contendere è circoscritta in questa sede alla detrazione dell’IVA relativa ad operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, non per la loro materiale insussistenza ma sotto il profilo della sovrafatturazione, la sentenza impugnata si è attenuta al canone giurisprudenziale consolidato di riparto dell’onere della prova in materia.
3.2 I giudici di secondo grado infatti,sulla sorta delle risultanze tratte dal pvc della Guardia di Finanza evidenzianti un sistema di società “cartiere” che facevano riferimento alla Rubicone Group srl, il cui legale rappresentante era legato da rapporti di parentela con i soci della Cam srl e il cui modus operandi era costituito dalla sovrafatturazione di prestazioni di sponsorizzazione di manifestazioni sportive, hanno riconosciuto la sussistenza di elementi indiziari, rimarcati nell’avviso di accertamento, idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni fatturate.
3.3 Si tratta di accertamenti in punto di fatto insindacabili in questa sede se non nei limiti di cui all’art. 3601 comma n. 5 c.p.c. nella sua nuova formulazione.
3.4 La censura rivela una critica della decisione del giudice tributario di appello per volerne contestare le valutazioni probatorie, richiedendo a questa Corte una “revisione” del relativo giudizio meritale riservato alla CTR;
3.5 A fronte di ciò, era onere della contribuente dimostrare, ai fini della detrazione IVA, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate nella misura dichiarata, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto, come nella fattispecie è avvenuto, con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire integralmente reale un’operazione gonfiata e in misura fittizia.
3.Conclusivamente il ricorso va rigettato.
4 Nulla è da statuire sulle spese essendosi l’Agenzia delle Entrate costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021