Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40868 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15826-2020 proposto da:

COSMOBIRRA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI SALVATORE, rappresentata e difesa dall’avvocato CAPOLUPO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3541/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Cosmobirra srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, venivano riprese a tassazione le imposte Iva, Irap e Irpef sui redditi sulla scorta della ritenuta insussistenza oggettiva delle prestazioni effettuate dalla ditta G.V Promotion di V.G. società che si configurava come una cartiera.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso 3 Sull’impugnazione del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, rigettava l’appello rilevando l’inesistenza delle prestazioni in quanto la G.V Promotion di V.G. era una cartiera come evinceva dal fatto che società emittente non aveva alcuna struttura e non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La Cosmobirra srl depositava memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2, nn. 2 e 4, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 dip. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si sostiene che la motivazione della sentenza sia apparente 1.2 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dall’accertamento compiuto dalla sentenza nr 1828/2014 del Tribunale di Cosenza che aveva assolto gli amministratori della Cosmobirra per i fatti oggetto dell’accertamento per cui è processo.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.

2.2 La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentano “una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di “comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato”, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016).

2.3 Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 65, ord. n. 14927 del 15/6/2017) 2.4 La motivazione della sentenza impugnata, sebbene estremamente sintetica, non è inquadrabile nelle gravi anomalie argomentative sopra individuate e non integra, di conseguenza, un’ipotesi di motivazione apparente, poiché non si pone al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014, cit.).

3 Il Collegio ritiene fondato il secondo motivo, in difformità con la proposta del relatore.

3.Va innanzi tutto precisato che l’esame del motivo non è precluso dalla disposizione di cui al citato art. 348-ter (” doppia conforme”), la cui applicazione presuppone che, nei due gradi di merito, le “questioni di fatto” siano state decise in base alle “stesse ragioni” ciò che non avviene quando controversia sia stata decisa in primo e secondo grado sulla base di un diverso compendio probatorio.

Nella fattispecie in esame, come evidenziato dalla contribuente sin dal ricorso, la sentenza penale di cui si lamenta l’omesso esame non era agli atti del giudizio di primo grado per essere stata prodotta, come consentito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, solo nel giudizio di appello.

3.1 Venendo al merito va rilevato che, come si evince dalla lettura dell’estratto riportato nel ricorso, la sentenza n.1828/2014 del Tribunale di Cosenza, resa nel processo penale, che vedeva imputati gli amministratori della Cosmobirra per gli stessi fatti oggetto dell’impugnato atto impositivo, ha accertato che la soc. Valder, indicata dall’Ufficio come “cartiera”, aveva esposto in occasioni feste patronali e sagre paesane striscioni pubblicitari tra i quali uno riportante il logo di Cosmobirra.

3.1 Quanto accertato dalla sentenza penale, con specifico riferimento alla effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie, ritenute insussistenti secondo la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate, costituisce un fatto storico idoneo a determinare una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella adottata dal giudice di merito il cui omesso esame integra il dedotto vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 5.

4 In accoglimento del secondo motivo, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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