LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28150/2020 R.G., proposto da:
C.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Russo Francesca, con studio in Giarre (CT), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: *****), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Sesta Civile (Tributaria) il 5 maggio 2020 n. 8450;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
Che:
1. C.N.G. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza depositata dalla Sezione Sesta Civile (Tributaria) di questa Corte il 5 maggio 2020 n. 8450, la quale aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione “Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Siracusa il 4 luglio 2017 n. 2495/04/2017. Il giudice di legittimità aveva pronunziato l’absolutio ab instantia per carenza di autosufficienza. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
Con unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 366 c.p.c., in relazione agli art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, per essere stata erroneamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, stante l’omessa riproduzione del testo di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in un procedimento penale, giacché il contribuente aveva riportato i passi salienti di tale documento nel corpo del ricorso, allegandone anche una copia nel fascicolo di parte.
Ritenuto che:
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Si premette che l’istanza di revocazione implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, il quale consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio (tra le tante: Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2019, n. 26890; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. 5, 17 agosto 2021, n. 22994; Cass., Sez. 5, 20 ottobre 2021, n. 29042).
Deve, pertanto, escludersi che possa sostanziare un errore revocatorio l’omessa considerazione, da parte della sentenza della Corte di Cassazione, di documenti entrati, invece, a far parte del giudizio espresso dal giudice di legittimità attraverso una pronuncia di inammissibilità del motivo di ricorso che intendeva veicolarli (inammissibilità derivante, in particolare, dall’inosservanza del principio di autosufficienza con riferimento a documenti dei quali non era riportato il contenuto) (tra le tante: Cass., Sez. 1, 23 maggio 2006, n. 12154; Cass., Sez. 5, 3 agosto 2012, n. 14014; Cass., Sez. 6-5, 31 agosto 2017, n. 20635; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2019, n. 975; Cass., Sez. 6-2, 13 novembre 2020, n. 25781).
1.2 Nella specie, la Corte aveva espressamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, non essendo stato trascritto il contenuto di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio e non essendo sufficiente a tal fine la sintesi fattane dal ricorrente del relativo contenuto (oltre alla relativa allegazione), per cui non si può delineare un errore revocatorio.
2. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
3. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, i dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da Remoto, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021