Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40871 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27178/2019 proposto da:

Banca Leonardo S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso D’Aquino n. 80, presso lo studio dell’Avvocato Severino Grassi, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Stefania De Michele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Immobiliare Montecarotto 2005 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppina Ivone, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 10/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/9/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma omologava il concordato, di natura liquidatoria, presentato da Immobiliare Montecarotto 2005 s.r.l. rigettando l’opposizione proposta da Banca Leonardo s.p.a..

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito del reclamo proposto da Banca Leonardo s.p.a., riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse – che i crediti derivanti dalla risoluzione di alcuni preliminari di vendita, essendo iscritti nelle scritture contabili di Immobiliare Montecarotto 2005 s.r.l., di cui non era contestata la regolare tenuta, risultassero da fatto equipollente ex art. 2704 c.c., comma 1, u.p., e avessero quindi data certa anteriore all’apertura della procedura.

Riteneva, inoltre, che l’aggiudicazione in sede esecutiva di quattro unità immobiliari oggetto di pignoramento ad opera di Banca Leonardo s.p.a. non compromettesse la fattibilità giuridica del concordato, giacché all’aggiudicazione, avvenuta in violazione del disposto della L. Fall., art. 168, non aveva fatto seguito il versamento del prezzo, come era stato disposto dal giudice dell’esecuzione con il provvedimento di sospensione della vendita, la cui mancata impugnazione da parte degli aggiudicatari aveva peraltro provocato la perenzione della procedura.

Osservava, infine, che le considerazioni dell’opponente in ordine all’impossibilità di soddisfare i creditori chirografari nella misura minima del 20% non tenevano conto degli interventi di ripezzatura delle unità immobiliari che il piano concordatario prevedeva e finivano per investire il profilo della fattibilità economica del concordato, che rimaneva sottratto al sindacato giudiziale in mancanza di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

3. Per la cassazione del decreto di rigetto del reclamo, pubblicato in data 10 luglio 2019, ha proposto ricorso Banca Leonardo s.p.a. prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Immobiliare Montecarotto 2005 s.r.l..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto provati, in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, e muniti di data certa, ex art. 2704 c.c., comma 1, u.p., i crediti derivanti dalla risoluzione di alcuni preliminari di vendita di beni immobili facenti parte dell’attivo della procedura, ammettendoli al voto.

Una simile constatazione, oltre ad aver erroneamente apprezzato in maniera promiscua i fatti costitutivi dei crediti e gli elementi rilevanti a dare prova dei medesimi, non ha tenuto conto che ai fini della dimostrazione della data certa non è possibile fare ricorso a un atto proprio della stessa parte a ciò interessata; rimaneva così precluso il ricorso alle scritture contabili dell’imprenditore in concordato, le quali costituivano, ai fini di cui all’art. 2704 c.c., un documento riconducibile all’operato del soggetto che le invocava e restante nella sua disponibilità.

5. Il motivo non è fondato.

5.1 Va rilevato, innanzitutto, come la Corte di merito abbia precisato (a pag. 5) che la reclamante aveva dedotto “che gli accordi relativi alla risoluzione dei preliminari di vendita sarebbero privi di data certa anteriore all’apertura della procedura” e “che la risoluzione dei preliminari non avrebbe comportato la necessità per la debitrice di riconoscere un credito relativo alla restituzione della caparra al promittente acquirente”.

Rispetto alle considerazioni svolte dalla Corte di merito in ordine all’esistenza dei crediti dei promissari acquirenti per l’entità delle caparre confirmatorie versate non è stato proposto alcun puntuale motivo di ricorso.

Formatosi così il giudicato sull’esistenza e la consistenza di tali crediti, rimane controverso in questa sede soltanto il fatto che gli stessi risalissero a epoca anteriore all’avvio della procedura e, come tali, comportassero la legittimazione a partecipare al voto.

5.2 La L. Fall., art. 180, comma 3, impone al Tribunale, anche nel caso in cui non siano proposte opposizioni, di verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione.

A tal fine le valutazioni sui crediti effettuate provvisoriamente da parte del giudice delegato per disporre l’ammissione al voto L. Fall., ex art. 176, sono soggette a un successivo controllo ad opera del collegio in sede di omologa, dove possono essere contestate anche tramite opposizione da parte di singoli creditori.

Il motivo di opposizione proposto dall’odierna ricorrente, nel contestare il computo all’interno della maggioranza espressasi a favore dell’omologa del concordato, rientra perciò nell’alveo della verifica che il Tribunale era comunque tenuto a fare e si appunta, in particolare, sui crediti relativi alla restituzione delle caparre confirmatorie.

5.3 La procedura concordataria impone al debitore la presentazione delle scritture contabili indicate dalla L. Fall., art. 161, le quali costituiscono la base della verifica dell’elenco dei creditori che il commissario giudiziale è chiamato ad effettuare, a mente della L. Fall., art. 171, comma 1.

Gli esiti di questa verifica rappresentano, a loro volta, uno degli elementi posti a disposizione del giudice delegato per disporre l’ammissione provvisoria al voto, L. Fall., ex art. 176 e del Tribunale al fine di controllare la regolarità della procedura e l’esito della votazione.

Un simile compendio normativo – che impone la produzione di documenti contabili formati all’uopo dall’imprenditore sulla scorta delle risultanze delle ordinarie scritture contabili della sua stessa impresa, soggetti a controllo da parte degli organi della procedura e utilizzabili ai fini della verifica della regolarità della procedura e della votazione – costituisce una disciplina particolare propria del procedimento concordatario che pone una deroga, in questo ambito procedurale, al generale principio secondo cui il fatto valorizzato ai sensi dell’art. 2704 c.c., comma 1, diverso da quelli tipizzati dalla norma, non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità (Cass. 18938/2016, Cass. 7964/2009, Cass. 4646/1997).

5.4 Peraltro, la verifica richiesta dall’opponente, coincidendo con quella normalmente devoluta al Tribunale L. Fall., ex art. 180, comma 3, non può vedere mutate le sue modalità di svolgimento solo perché sollecitata anche da un creditore.

E secondo queste consuete modalità il Tribunale utilizza – come detto – anche le scritture contabili prodotte dall’imprenditore e verificate dal commissario giudiziale al fine di riscontrare la regolarità della procedura e della formazione delle maggioranze.

Si tratta di una verifica che, involgendo l’esistenza dei singoli crediti e il fatto che gli stessi risalgano a un’epoca antecedente all’avvio della procedura, ha riflessi sia sul singolo creditore (in termini di accertamento dell’esistenza non dell’obbligazione ma del diritto al voto e al concorso nella formazione delle maggioranze concordatarie), sia sugli altri creditori chiamati a partecipare all’approvazione del concordato, sia sul debitore che ha presentato la domanda di concordato.

Nell’ambito di una simile verifica esistono quindi, unitamente all’interesse del debitore in concordato a ottenere l’omologa della proposta presentata, un interesse concorrente sia del singolo creditore già ammesso al voto a veder considerato il proprio suffragio all’interno delle maggioranze concordatarie, sia degli altri creditori che hanno assunto analoga posizione nei confronti della proposta concordataria a veder computato anche quel singolo suffragio ai fini dell’approvazione del concordato.

In presenza di questi interessi concorrenti anche in capo a chi non ha partecipato alla formazione delle scritture contabili, non è possibile sostenere che il fatto valorizzato dal collegio del reclamo sia stato invocato in favore del solo debitore, a cui era riconducibile, piuttosto che di un novero più ampio di soggetti.

Ne discende l’inapplicabilità, anche sotto questo diverso profilo, del principio a cui la censura in esame si riferisce.

6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 116 e 183 c.p.c.: la Corte d’appello – a dire del ricorrente – ha rilevato, di sua iniziativa e solo all’interno del decreto con cui il reclamo è stato rigettato, l’esistenza di una data certa rispetto ai crediti contestati, invocando una norma mai neppure citata da controparte ed evitando di provocare sul punto il contraddittorio fra le parti.

L’esistenza della data certa, inoltre, è stata tratta deducendo la relativa dimostrazione dall’omessa contestazione delle scritture contabili da parte di Banca Leonardo, ossia facendo errata applicazione del principio previsto all’art. 115 c.p.c., dato che questa norma può essere utilizzata per le sole allegazioni di parte e non per i documenti.

7. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile.

In merito alla data certa anteriore all’apertura della procedura dei crediti per la restituzione delle caparre confirmatorie nessuna iniziativa d’ufficio è stata assunta dal collegio del reclamo, il quale, al contrario, era stato investito proprio dalla reclamante della questione (cfr. pag. 5 della decisione impugnata).

Nell’effettuare questa verifica la Corte di merito non era vincolata dai fatti allegati, ben potendo attribuire rilievo anche a circostanze diverse, comunque risultanti dagli atti di causa, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (Cass. 23490/2020).

Risulta così del tutto legittimo il riferimento, a tal fine, alle scritture contabili prodotte dall’impresa nel corso del procedimento concordatario.

L’osservazione secondo cui non era “contestato che le scritture contabili siano state regolarmente tenute” non intende poi fare applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c., bensì rilevare la mancata deduzione di alcuna questione che investisse l’affidabilità di tali scritture.

Si è inteso così sostenere che non erano state tempestivamente dedotte dal reclamante questioni in ordine a questo tema, che, di conseguenza, non poteva essere affrontato (Cass. 12706/2014).

La critica in esame, a questo proposito, non coglie né contesta specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata, come invece il ricorso per cassazione deve necessariamente fare (Cass. 19989/2017).

8. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2929 c.c., art. 187-bis disp. att. c.p.c., artt. 632 e 617 c.p.c., L. Fall., artt. 160 e 161: la Corte d’appello, nel rigettare il motivo di opposizione che sosteneva la non fattibilità del piano in ragione dell’avvenuta assegnazione in sede esecutiva di alcuni immobili inclusi nell’attivo concordatario, ha sostenuto – sottolinea il ricorrente – che la tutela del terzo aggiudicatario, come espressa dalla giurisprudenza di legittimità, non trovava applicazione alle aggiudicazioni provvisorie e che comunque la vendita, sospesa per effetto della L. Fall., art. 168, era oramai perenta, dato che i terzi aggiudicatari non avevano impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione che li esonerava dal versamento del prezzo.

Il collegio del reclamo, al contrario, avrebbe dovuto considerare che l’aggiudicazione provvisoria, a mente dell’art. 187-bis disp. att. c.p.c., è atto indifferente all’estinzione del processo esecutivo, poiché quest’ultima non ne determina la caducazione; di conseguenza, l’estinzione del processo esecutivo, verificatasi dopo l’aggiudicazione provvisoria, non avrebbe impedito all’espropriazione di proseguire unicamente al fine del saldo prezzo e dell’emanazione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario, titolare di una posizione stabilizzata.

Quest’ultimo, per di più, non aveva legittimazione e interesse ad opporsi al provvedimento di sospensione emesso ai sensi della L. Fall., art. 168, dato che era soggetto terzo rispetto al procedimento esecutivo di vendita i cui interessi erano tutelati ex lege.

9. Il motivo non è fondato.

La norma su cui la censura si impernia fa espresso riferimento ai casi di estinzione o chiusura anticipata della procedura esecutiva, evenienze che certamente non si verificano nel caso in cui, in pendenza di una procedura di tal natura, venga introdotto un procedimento di concordato preventivo.

La proposizione di una domanda di concordato preventivo determina invece, ai sensi della L. Fall., art. 168, comma 1, l’improseguibilità temporanea del processo esecutivo, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l’oggetto materiale perdono de iure e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento (con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione correttamente provvede, ex artt. 486 e 487 c.p.c., a sospendere la vendita eventualmente fissata; Cass. 25802/2015).

Sussisteva perciò “una ragione normativa concordatizia di preclusione a protrarre le operazioni di vendita, e ciò in applicazione dell’instaurato blocco alla prosecuzione delle relative azioni sul patrimonio del debitore” (cfr. Cass. 25802/2015 cit.) previsto dalla L. Fall., art. 168, comma 1e non un’ipotesi di chiusura atipica del processo esecutivo (cfr. Cass. Sez. U., 21110/2012).

Ne discende che la fattispecie portata all’attenzione del collegio del reclamo non poteva ritenersi regolata dall’art. 187-bis disp. att. c.p.c., in mancanza dei suoi presupposti processuali, e doveva piuttosto essere ricondotta al disposto della norma concordataria in questione, in applicazione del quale rimangono indifferenti, ai fini dell’individuazione dei beni rientranti nell’attivo della procedura, le operazioni di vendita coatta che non si siano concluse prima dell’avvio del concordato con il pagamento del prezzo e l’emanazione del decreto di trasferimento.

10. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 160 e 161, perché la Corte di merito ha erroneamente superato – in tesi di parte ricorrente – le contestazioni in ordine alla carenza di causa concreta della procedura concordataria, volte a evidenziare come in tutte le ipotesi prospettate i creditori chirografari non sarebbero stati soddisfatti in alcuna percentuale, ritenendo che una simile contestazione riguardasse solo la fattibilità economica.

11. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto che il motivo di reclamo con cui Banca Leonardo contestava la fattibilità giuridica del concordato a causa dell’insussistenza del presupposto richiesto dalla L. Fall., art. 160, comma 4, secondo cui i creditori chirografari devono essere necessariamente soddisfatti nella misura del 20%, dovesse in realtà essere ricondotto alla fattibilità economica e, come tale, fosse inammissibile, essendo rimessa al sindacato dei creditori la realizzabilità del piano proposto.

Una simile valutazione si fonda sulla considerazione che il prezzo di realizzo dei cespiti immobiliari indicato dalla banca, sulla base delle risultanze della perizia giurata predisposta a corredo della proposta concordataria, facesse riferimento a una vendita del compendio immobiliare nello stato in cui si trovava, “senza gli interventi di ripezzatura delle unità immobiliari, che viceversa il piano concordatario prevede ai fini di una migliore commerciabilità”.

La doglianza in esame elude simili considerazioni, tentando di riproporre in sede di legittimità la questione, prettamente di merito e non affrontabile da questa Corte di legittimità, dell’individuazione del reale valore del compendio immobiliare facente parte dell’attivo concordatario e dell’inutilità dei lavori programmati in piano ai fini dell’aumento del suo valore.

Peraltro, le contestazioni concernenti la causa concreta non possono prescindere dal contenuto del piano concordatario predisposto dall’imprenditore (o addirittura stravolgerlo), dato che la verifica dell’effettiva realizzabilità della causa concreta del procedimento, quale obiettivo specifico perseguito, dipende necessariamente dal tipo di proposta formulata dal debitore e dal piano su cui la stessa si fonda.

12. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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