LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3031/2015 R.G. proposto da:
GS s.p.a., quale incorporante della Errebiemme – R.B.M. s.r.l. e Seroma s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Salaria n. 259, presso lo studio dell’Avvocato Marco Passalacqua, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Vittorio Allavena, e Mario Olivieri, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SMET s.r.l., in amministrazione straordinaria in liquidazione, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 31, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Zoppini, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Ignazio Abrignani, e Fabrizio Criscuolo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5957/2014 della Corte d’appello di Roma depositata il 30/9/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/9/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.
FATTI DI CAUSA
1. SMET (società Meridionale per l’Energia e le Telecomunicazioni) s.r.l. in amministrazione straordinaria conveniva in giudizio le società RBM s.r.l. e SEROMA s.r.l. chiedendo, fra l’altro e per quanto qui di interesse, che venissero revocati, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 26 del 1979, art. 3, comma 1, lett. c) e comma 3, convertito nella L. n. 95 del 1979 e L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, tanto l’atto di compravendita stipulato il 13 settembre 1990 tra SMET s.r.l. e RBM s.r.l., compagini soggette a direzione unica, avente a oggetto un terreno edificabile sito in *****, trattandosi di atto sproporzionato nelle rispettive prestazioni posto in essere nel quinquennio antecedente l’apertura dell’amministrazione straordinaria, quanto il successivo atto del 30 dicembre 1993, con cui RBM s.r.l. aveva conferito il medesimo immobile e le relative pertinenze nella società SEROMA s.r.l..
2. Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 691/2009, riteneva infondate tali domande, dato che SMET s.r.l. non aveva provato la notevole sproporzione del prezzo pagato da RBM s.r.l. per l’immobile ceduto; nessuna delle circostanze emerse in giudizio, inoltre, dimostrava che la compagine fosse insolvente al momento del perfezionamento della vendita e RBM s.r.l. fosse a conoscenza di una simile condizione.
Da ciò discendeva l’assorbimento della domanda di revoca dell’atto posto in essere in data 30 dicembre 1993 con cui RBM s.r.l. aveva conferito a SEROMA s.r.l. il ramo d’azienda comprendente l’immobile in precedenza ceduto da SMET s.r.l. a RBM.
3. La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta da SMET s.r.l. in a.s., riteneva invece che la prestazione eseguita dalla cedente sorpassasse notevolmente ciò che le era stato dato, in quanto il prezzo di vendita era stato inferiore di quindici volte rispetto al valore di mercato del compendio ceduto.
L’esistenza di un’immedesimazione organica e una direzione unitaria delle due società coinvolte nell’operazione lasciava poi ritenere che l’acquirente si fosse resa conto che una simile operazione, comportando la fuoriuscita dal patrimonio sociale dell’unico cespite di valore, dalle enormi potenzialità economiche, a fronte di un corrispettivo non adeguato, avrebbe aggravato la situazione patrimoniale della cedente fino a provocarne l’irreversibile decozione. La Corte distrettuale, dopo aver qualificato la domanda di revoca del conferimento di ramo d’azienda come un’azione revocatoria ordinaria, ravvisava altresì il ricorrere dei presupposti per l’accoglimento anche di tale pretesa, poiché le caratteristiche del primo atto di cessione, facilmente conoscibili, inducevano a ritenere che Atena s.r.l. (la quale aveva rilevato le quote di RBM s.r.l. e costituito con essa la società SEROMA s.r.l.) non ignorasse i rischi di revocatoria insiti nell’acquisto dell’immobile ad opera della sua dante causa e fosse partecipe del disegno volto a sottrarre il cespite alla procedura concorsuale, come del resto dimostrava il fatto che la medesima compagine avesse predisposto la provvista necessaria al pagamento del prezzo finale di trasferimento prima ancora di dar corso all’acquisto del terreno.
In virtù di queste ragioni la Corte distrettuale, con sentenza pubblicata in data 30 settembre 2014, dichiarava, in riforma della decisione impugnata, l’inefficacia nei confronti di SMET s.r.l. in a.s. sia dell’atto di compravendita del 13 settembre 1990, con il quale SMET s.r.l. aveva ceduto a RBM s.r.l. il terreno in questione, sia dell’atto di conferimento del ramo di azienda di RBM s.r.l. a SEROMA s.r.l. del 30 dicembre 1993, nella parte in cui era stato conferito l’immobile in questione e le relative pertinenze.
4. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso GS s.p.a., incorporante le società RBM s.r.l. e SEROMA s.r.l., prospettando tredici motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso SMET s.r.l. in amministrazione straordinaria in liquidazione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e rispetto alla seconda operazione aggredita da SMET s.r.l. in a.s., la violazione dell’art. 113 c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha qualificato la domanda riguardante tale negozio quale azione revocatoria ordinaria malgrado un simile potere-dovere in grado di appello dovesse necessariamente coordinarsi con i principi propri del sistema delle impugnazioni.
Rimaneva perciò preclusa alla Corte distrettuale la possibilità di mutare d’ufficio la qualificazione giuridica adottata dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto, stante il giudicato formatosi sul punto.
5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale, qualificando la domanda proposta come un’azione che si fondava su differenti presupposti di fatto, ha violato il principio di necessaria corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Peraltro, la richiesta di revocare l’atto con cui l’immobile in questione era stato conferito nella società SEROMA s.r.l. non poteva che essere disattesa, giacché RBM s.r.l. aveva conferito in SEROMA s.r.l. non l’immobile in questione, bensì un ramo d’azienda di cui faceva parte una limitata parte del centro commerciale a quel punto costruito sul fondo in discorso.
6. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che le lega, sono ambedue infondate.
6.1 La stessa società ricorrente ha dato conto (pag. 12, punto 3, del ricorso) che il primo giudice non aveva affatto statuito sulla domanda rivolta alla cd. operazione del 1993, ritenendo la stessa assorbita (dato che la decisione negativa relativa all’operazione del 1990 escludeva la possibilità di provvedere sulla seconda pretesa).
Nessun giudicato in merito all’inquadramento da attribuire alla seconda domanda si è perciò mai formato, ad ostacolo dell’applicazione del principio iura novit curia e della libertà del giudice in sede di ricerca e individuazione del diritto applicabile rispetto ad allegazioni e prove offerte dalle parti.
La Corte d’appello ben poteva, quindi, qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti, trovando limite questo suo potere non nel fatto che la natura dell’azione ravvisata avesse presupposti costitutivi differenti da quelli propri dell’azione dedotta dalla parte, come propone il ricorrente, ma, da una parte, nell’impossibilità di introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto, dall’altra nella necessità di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi ed esercitare tale potere-dovere nell’ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisse la necessaria premessa logico-giuridica (Cass. 12875/2019, Cass. 15383/2010).
6.2 Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre resta fermo che egli, a fronte della rappresentazione dei fatti di causa compiuti dalle parti, è libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate.
Proprio in applicazione di questo principio questa Corte ha ritenuto che l’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 66, comma 2, nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d’inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l’accertamento della mala fede dell’acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere-dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all’art. 2901 c.c. (Cass. 2977/2006).
6.3 Che poi nessuna attribuzione di un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato in sede di appello sia stata effettuata dimostrato dal fatto che, a fronte di una richiesta di “revocare l’atto con cui, il 30 dicembre 1993, la Errebiemme – RBM s.r.l. ha conferito l’immobile e le pertinenze relative nella società SEROMA s.r.l.” (pag. 2 della sentenza impugnata), la Corte di merito ha dichiarato “l’inefficacia nei confronti di SMET, in amministrazione straordinaria, dell’atto di conferimento di ramo d’azienda di RBM a SEROMA del 30 dicembre 1993, nella parte in cui veniva conferito l’immobile di cui al punto 1) e le relative pertinenze” (pag. 19), giacché la statuizione assunta corrisponde a quanto domandato con l’impugnazione sia rispetto al provvedimento invocato, che è stato adottato con riferimento all’operazione effettivamente posta in essere, sia rispetto al bene della vita attribuito.
7. Il terzo motivo di ricorso assume l’intervenuta violazione dell’art. 2901 c.c.: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – ha revocato il conferimento dell’azienda di RBM s.r.l. in SEROMA s.r.l. sulla scorta di presupposti diversi da quelli prescritti dall’art. 2901 c.c., poiché le apodittiche affermazioni compiute dalla Corte di merito non si sono preoccupate di valutare la sussistenza dei presupposti propri dell’azione revocatoria ordinaria, non essendo stati verificati l’esistenza di un rapporto di debito/credito fra SMET s.r.l. e RBM s.r.l. alla data del conferimento o, in via prospettica, il compimento da parte di RBM s.r.l. di un atto dispositivo del proprio patrimonio in danno del creditore SMET s.r.l. con il fine e l’effetto di pregiudicarne le ragioni, la consapevolezza del pregiudizio così arrecato alle ragioni di SMET s.r.l. ovvero la partecipazione a una dolosa preordinazione in danno della medesima compagine.
8. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato, in tema di rapporti tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, che la L. Fall., art. 67, non facendo alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente del debitore fallito, è inapplicabile agli atti di acquisto dei subacquirenti, dovendosi fare riferimento in questa ipotesi al regime giuridico dell’azione revocatoria ordinaria con salvezza dei diritti acquistati a titolo oneroso da terzi di buona fede (Cass. 19918/2017, Cass. 18370/2010).
Dunque, l’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 66, comma 2, nei confronti di terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito che è all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d’inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento presuppone l’accertamento della mala fede del subacquirente, consistente nella consapevolezza della revocabilità, ai sensi della L. Fall., art. 67, del trasferimento intervenuto tra il primo dante causa ed il debitore fallito (Cass. 27230/2009, Cass. 28988/2008, Cass. 2977/2006).
Un simile principio comporta che il giudice, una volta pronunciata l’inefficacia dell’atto dispositivo che sta all’origine della catena dei trasferimenti, debba accertare se il primo acquirente abbia compiuto un atto di disposizione del bene così acquistato, impedendo la sua retrocessione in favore della procedura concorsuale, nella consapevolezza delle circostanze che rendevano revocabile l’atto compiuto dal fallito.
Il che corrisponde all’oggetto dell’accertamento della Corte di merito, a giudizio della quale (pagg. 17 e 18 della decisione impugnata) il conferimento del ramo d’azienda comprendente l’immobile in discorso da RBM s.r.l. a SEROMA s.r.l. era avvenuto non solo nella consapevolezza da parte di Atena s.r.l. (società che aveva acquistato la totalità delle quote di RBM s.r.l. e aveva costituito con la medesima compagine SEROMA s.r.l.) dei rischi di revocatoria insiti nell’atto di acquisto dell’immobile da parte della propria dante causa, ma anche con la sua partecipazione al disegno volto a sottrarre il cespite alla procedura concorsuale.
Si deve soprassedere, infine, sulla questione, posta soltanto all’interno della memoria da ultimo depositata (pag. 13, punto 23), della portata dell’indagine concernente la mala fede dell’ultimo subacquirente in presenza di subacquirenti intermedi, in quanto tale strumento processuale è destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma non può essere utilizzato per sollevare questioni nuove, ovvero per integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass. 24007/2017).
9.1 Con il quarto motivo la sentenza impugnata è censurata, in relazione alla vendita conclusa in data 13 settembre 1990, per violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, in punto di notevole sproporzione di prezzo, poiché la Corte di merito ha accolto la domanda dell’appellante malgrado SMET s.r.l. non avesse mai allegato e provato il valore effettivo dell’immobile in discorso alla data di riferimento e, conseguentemente, la notevole sproporzione fra tale valore e il prezzo di acquisto.
9.2 Il quinto motivo di ricorso denuncia, sempre con riferimento alla vendita conclusa in data 13 settembre 1990, la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1 e L. n. 95 del 1979, art. 3, rispetto alla valutazione dell’elemento soggettivo costituito dalla sussistenza della scientia decoctionis, che la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente pur in assenza di indici esteriori della situazione di insolvenza alla data di perfezionamento del negozio e benché la ravvisata sproporzione delle prestazioni non sia di per sé indice di una simile condizione né renda più rigoroso l’onere della prova gravante sul beneficiario dell’atto revocando.
Non era neppure possibile – prosegue la ricorrente – trarre argomenti a dimostrazione della sussistenza della scientia decoctionis dall’esistenza di una direzione unitaria esercitata sulle compagini coinvolte nel negozio, perché il teorema dell’esistenza di un’ampia macchinazione ordita ai danni di SMET s.r.l., accolto apoditticamente dai giudici distrettuali, era comunque ininfluente per valutare la fondatezza della domanda ex latere scientia decoctionis.
10. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio denunciato che li accomuna, sono entrambi inammissibili.
Gli stessi si riducono, nella sostanza, alla contestazione dell’avvenuto accertamento dei presupposti necessari per l’esperimento dell’azione revocatoria fallimentare ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1, rispetto all’elemento oggettivo e soggettivo.
Una simile asserzione, tuttavia, contrasta con il contenuto della statuizione impugnata in questa sede, la quale (pag. 13) ha espressamente ritenuto che il lotto di terreno ceduto da SMET s.r.l. a RBM s.r.l. avesse un valore “approssimativamente pari a circa 57 miliardi di lire”, con “una differenza di circa 15 volte superiore” rispetto al prezzo di vendita, pari a circa 4 miliardi di Lire.
Quanto poi all’elemento soggettivo, la Corte distrettuale ha innanzitutto correttamente premesso da una parte che, alla luce della presunzione iuris tantum stabilita dalla L. Fall., art. 67, spettava non alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma al convenuto in revocatoria fornire la prova della inscientia decoctionis, dimostrando l’insussistenza, al momento dell’atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova dell’esistenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l’impresa si trovasse in situazione di normale esercizio (Cass. 5917/2002, Cass. 119/1998), dall’altra che questa prova deve essere ancora più rigorosa quando le circostanze rivelino un’accentuata “anormalità” dell’atto di disposizione patrimoniale oggetto della revocatoria (Cass. 4178/2007, Cass. 10432/2005).
Ciò posto ha poi reputato (pag. 15) che l’appellata non avesse fornito la dimostrazione a cui era tenuta, “non potendo essere esclusa la conoscenza dello stato di insolvenza sulla base dell’inesistenza di debiti insoluti, protesti, procedure esecutive”.
Si tratta, in ambedue i casi, di una valutazione del ricorrere dei presupposti dell’azione revocatoria fallimentare proposta che la ricorrente mostra di non condividere, come a voler sollecitare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, dell’esame nel merito della vicenda oggetto di lite.
Al riguardo va però ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).
11. Il sesto motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., perché la Corte distrettuale, oltre ad aver male inteso il tenore della decisione di primo grado in punto di onere probatorio della scientia decoctionis, ha erroneamente escluso che la prova dell’inscientia decoctionis fosse desumibile dalle prove in atti, addossando alle appellate l’onere di dimostrare l’insussistenza di altri indici e non richiedendo invece all’appellante, in siffatta situazione, di dare prova contraria di quanto già emergeva dagli atti di causa.
Integra inoltre – in tesi di parte ricorrente – violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., l’accoglimento della domanda di SMET s.r.l. a fronte della mancata dimostrazione della fondatezza delle sue domande, tramite la valorizzazione di indizi del tutto inconferenti.
Comporta infine la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. – prosegue la ricorrente – la valutazione a sentimento e non con prudente apprezzamento dei meri indizi emergenti dagli atti di causa, che sarebbero stati valorizzati senza neppure disporre una consulenza tecnica allo scopo di stabilire il valore effettivo dell’immobile in questione alla data della prima vendita.
12. Il motivo si prospetta, nel suo complesso, inammissibile.
12.1 La decisione impugnata, come appena detto, ha correttamente attribuito al convenuto in revocatoria l’onere di fornire la prova della inscientia decoctionis.
La valutazione che una simile prova fosse desumibile dalle risultanze istruttorie, con la conseguente necessità per la controparte di offrire a sua volta elementi idonei a superare queste emergenze, rientrava nei compiti istituzionali della Corte di merito e non può in alcun modo essere rivista, in applicazione dei principi sopra richiamati, in questa sede di legittimità.
12.2 Il motivo è inammissibile anche laddove denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Difatti, nessuna violazione dell’art. 115 c.p.c., è predicabile nel caso di specie, giusta il consolidato orientamento di questa Corte (v., ex multis, Cass. 11892/2016) secondo cui la violazione di questa norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando diversamente da quanto dedotto in questa sede dal ricorrente – che il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola in essa contenuta, ovvero abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.
A tanto va aggiunto, in linea di principio (giacché nessun rilievo sotto questo profilo è stato sollevato dalla ricorrente), che la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, anche sotto il profilo e nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra varie, Cass. 24434/2016), dovendosi però ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l’omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., Sez. U., 8053/14).
12.3 Infine, non può essere censurato il mancato espletamento di una consulenza tecnica allo scopo di accertare la notevole sproporzione fra prezzo di vendita e valore effettivo del terreno.
La consulenza tecnica d’ufficio, infatti, è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 326/2020, Cass. 15219/2007).
13. Il settimo motivo di ricorso prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto la Corte distrettuale, a fronte di un’impugnazione che aveva tralasciato di allegare specifici motivi di impugnazione (in punto di notevole sproporzione fra prezzo di vendita e valore dell’immobile, inscientia decoctionis in capo all’acquirente, prospettiva unitaria secondo cui apprezzare la sostanza economica dell’operazione nel suo complesso e tenore della decisione da assumere rispetto alla seconda operazione), ha ritenuto che fosse stata compiuta una puntuale critica rispetto ai capi della prima decisione, valorizzando la comprensione da parte dell’appellata della portata dell’impugnazione, malgrado un simile elemento non fosse rilevante per valutare l’ammissibilità del gravame.
14. Il motivo è inammissibile.
Il mezzo, pur assumendo che l’atto di appello di SMET s.r.l. fosse privo dell’apporto argomentativo reso necessario dall’attuale testo dell’art. 342 c.p.c., non ne riporta in alcun modo il contenuto.
Il motivo, così formulato, risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – trova infatti applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in conseguenza della mancata declaratoria di nullità dell’atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, le doglianze formulate dalla controparte.
Ciò in quanto l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e questa specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di tale atto (cfr. Cass. 29495/2020, Cass. 22880/2017, Cass. 86/2012).
15. L’ottavo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 95 del 1979, art. 3: l’azione revocatoria infragruppo promossa da SMET s.r.l. doveva essere considerata – in tesi di parte ricorrente – inammissibile per difetto di direzione unitaria tra la stessa SMET s.r.l. e RBM s.r.l., poiché tale requisito deve sussistere anche nel momento in cui l’azione è promossa e non solo quando l’operazione oggetto della domanda è compiuta, e comunque non ricorreva nel caso di specie, dato che non erano ravvisabili né una identità di composizione degli organi amministrativi, né una direzione unitaria.
La Corte di merito, inoltre, non ha letto o compreso – prosegue la ricorrente – l’eccezione volta a far rilevare l’inammissibilità dell’azione revocatoria promossa a motivo del fatto che la stessa era stata introdotta dal commissario straordinario prima dell’avvio della fase di liquidazione e in difetto dei relativi poteri.
Infine, la Corte di merito, allineandosi alle tesi del primo giudice, ha riconosciuto la legittimazione passiva di RBM s.r.l. e SEROMA s.r.l., non comprendendo – a dire della ricorrente – che siffatta eccezione intendeva evidenziare che il tenore dell’edictio actionis (secondo cui la spoliazione di SMET s.r.l. sarebbe avvenuta a beneficio dei signori F.) era avulso dalle conclusioni assunte, rivolte non nei confronti di chi avrebbe realizzato la condotta asseritamente illecita, ma di compagini ad essa estranee.
Per di più non era possibile ravvisare la legittimazione passiva di entrambe le società, sia per mancanza del requisito del controllo o direzione unitaria voluto dalla L. n. 95 del 1979, art. 3, sia perché non era mai stato compiuto un atto di conferimento dell’immobile in discorso.
16. Il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato.
16.1 La Corte d’appello ha ritenuto, innanzitutto, che il requisito della direzione unitaria previsto dalla L. n. 95 del 1979, art. 3, ai fini dell’esperibilità della cd. azione revocatoria aggravata debba sussistere non all’epoca della proposizione della domanda ma al momento del compimento dell’atto di cui la procedura chiede la revoca, rimanendo irrilevante il successivo, eventuale, venir meno di esso.
Ciò in quanto – come spiegato alle pagine 9 e 10 della decisione impugnata – tale disciplina è finalizzata a consentire l’impugnazione di atti compiuti in un più ampio periodo sospetto tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo (“i quali hanno, evidentemente, la possibilità di conoscere in anticipo, rispetto ai terzi, quali siano le effettive condizioni delle imprese del gruppo”) onde “scongiurare gli effetti pregiudizievoli di atti dispersione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum posti in essere in danno di una o più società appartenenti al gruppo”; la tesi della necessaria persistenza del legame fino al momento dell’introduzione dell’azione vanificherebbe invece, secondo i giudici distrettuali, la tutela delle esigenze sottese alla ratio di questa speciale disciplina.
A fronte di simili argomenti il motivo in esame (per come sviluppato a pag. 41 del ricorso ed a prescindere, in ragione dei principi più sopra richiamati, dal tenore della memoria da ultimo depositata) si limita a sostenere che il presupposto della direzione unitaria deve invece sussistere anche al momento in cui l’azione è promossa, come ritenuto da alcune voci dottrinali, senza prendere in esame le ragioni illustrate dalla Corte di merito e muovere loro alcuna specifica critica. Una simile censura non può che essere ritenuta inammissibile.
In vero l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005).
Nel ricorso per cassazione la parte non può quindi limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, operando così una mera contrapposizione delle proprie valutazioni a quelle espresse dalla sentenza impugnata (Cass. 11098/2000) senza considerare le ragioni offerte da quest’ultima.
16.2 Altrettanto inammissibile risulta la questione di legittimità costituzionale della norma in discorso per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., ritenuta inammissibile e comunque manifestamente infondata dalla Corte distrettuale, dato che la censura sollevata a questo proposito non solo pecca di autosufficienza, non riportando in alcun modo le tesi illustrate in sede di merito, ma non si cura neppure, ancora una volta, di considerare e criticare gli argomenti offerti dai giudici di merito per disattendere gli assunti dell’appellata.
16.3 La L. n. 95 del 1979, art. 3, comma 3, stabilisce che nei confronti delle società di cui al comma 1, ancorché non sia stato accertato lo stato di insolvenza, il commissario o i commissari delle società in amministrazione straordinaria possono esperire l’azione revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società in amministrazione straordinaria.
Costituisce quindi condizione di proponibilità della domanda il fatto che fra la società proponente l’azione revocatoria aggravata, ora in amministrazione straordinaria, e la compagine convenuta sussistesse un rapporto di controllo o che le stesse, come dedotto nel caso di specie, fossero soggette a una direzione unitaria, tali intendendosi – a mente del comma 1, lett. c), della norma in discorso – “le società che in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi risultano sottoposte alla stessa direzione della società in amministrazione straordinaria”.
Il disposto normativo, volto a scongiurare gli effetti di una dispersione del patrimonio sociale a detrimento della par condicio creditorum tramite il compimento di negozi fra compagini riconducibili a un centro strategico comune, deve essere inteso non in senso formale, ma sostanziale, al fine di dare concreta pregnanza alla tutela che il legislatore ha inteso accordare.
In questa prospettiva la dizione “in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi” non può essere interpretata nel senso di richiedere una coincidenza fisica dei componenti degli organi amministrativi delle differenti compagini, dovendosi invece fare riferimento al fatto che gli organi amministrativi delle compagini coinvolte nell’operazione siano espressione di unico centro direzionale e di potere.
Sottoposizione alla stessa direzione significa, quindi, che gli organi amministrativi delle diverse società sono nominati e chiamati a rispondere ad una coincidente entità e, in ragione di una simile situazione, operano secondo una logica e una strategia unitaria.
Pretendere che gli organi amministrativi coincidano nella composizione personale costituisce un’interpretazione minusvalente della norma rispetto alla realtà che la stessa si propone di regolare, potendo al più tale coincidenza costituire uno degli elementi probatori da cui trarre la dimostrazione del ricorrere dei presupposti per l’applicazione dell’istituto.
Non si presta così a censure la valutazione della Corte di merito che, ai fini di fare applicazione della norma in questione, ha valorizzato il fatto che i componenti dei vari organi amministrativi delle compagini coinvolte nella complessiva operazione appartenevano a un’unica famiglia o erano dipendenti di società controllate dalla medesima, reputando che una simile situazione – unitamente al fatto che le società in questione si avvalessero tutte dell’opera di un unico commercialista e avessero una coincidente sede operativa e un collegio sindacale composto, nella quasi totalità dei casi, dalle stesse persone – inducesse a ravvisare “la sussistenza di un’unica direzione facente capo alla medesima famiglia” (pag. 15).
L’apprezzamento della congerie istruttoria in termini dimostrativi del ricorrere in fatto del vincolo di direzione unitaria appartiene poi come è già stato sottolineato a più riprese in precedenza – ai compiti istituzionali della Corte di merito e non può essere rivisto in questa sede di legittimità.
16.4 La ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito, al pari del primo giudice, non abbia colto il senso della censura con cui è stata ribadita l’eccezione di inammissibilità dell’azione revocatoria promossa dalla procedura concorsuale prima dell’avvio della fase di liquidazione; essa infatti era volta – in tesi – a rilevare non l’improcedibilità dell’azione promossa dal commissario straordinario a seguito della nomina del commissario liquidatore, ma piuttosto l’inesperibilità dell’azione revocatoria aggravata prima dell’avvio della fase di liquidazione.
Una simile tesi non assumeva, tuttavia, alcun rilievo, poiché per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare nell’ambito dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dalla L. n. 95 del 1979, non rileva la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l’azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare all’espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori (Cass. 8974/2019, Cass. 17200/2014).
16.5 Ulteriore errore di interpretazione delle difese dell’appellata sarebbe avvenuto laddove la Corte di merito ha ribadito la legittimazione passiva di RBM s.r.l. e SEROMA s.r.l. (e, conseguentemente, di GS s.p.a.) senza comprendere che il tenore dell’eccezione mirava a rappresentare il disallineamento fra l’editio actionis (imperniata su una condotta tenuta dai membri della famiglia F.) e le domande formulate.
In realtà la Corte di merito, laddove (a pag. 11) si è limitata a constatare, in assonanza con il primo giudice, il dato incontroverso della cessione dell’immobile in discorso a RBM s.r.l. e del successivo conferimento del medesimo a SEROMA s.r.l., ha inteso sottolineare, al fine di affermare la legittimazione passiva delle originarie convenute e la loro titolarità del rapporto controverso, la coincidenza dei soggetti a cui le azioni revocatorie erano rivolte con le parti degli atti negoziali di cui si domandava la declaratoria di inefficacia.
In questo modo è stata evidenziata – con una statuizione che involge tanto la legitimatio ad causam sul versante passivo, quanto la reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio – la coincidenza fra il soggetto passivo della domanda proposta, tenuto a subirne gli effetti, e chi, secondo le risultanze di causa, era effettivamente parte del rapporto sostanziale revocando.
Un simile rilievo, fondato sul tenore della domanda proposta, comporta, implicitamente, il rigetto dell’eccezione sollevata in via incidentale in appello anche sotto il profilo in tesi non considerato, avendo voluto così la Corte rappresentare che occorreva fare riferimento al complessivo tenore delle domande proposte dalla procedura attrice e delle ragioni addotte a loro conforto senza stravolgerne il senso, isolarne parte del contenuto o individuare un diverso destinatario.
17. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di spese di lite, perché la Corte d’appello, pur in presenza di una soccombenza parziale di SMET s.r.l. rispetto a domande di valore ingentissimo, aveva addossato tutte le spese dei due gradi di giudizio a GS s.p.a., senza dare ragione della disapplicazione della disciplina prevista da tali norme.
18. Il motivo è inammissibile.
Il sindacato della Corte di cassazione in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (condizione, questa, che non ricorreva nel caso di specie, posto che ambedue le domande di revoca avanzate dalla procedura erano state accolte).
La valutazione dell’opportunità di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso degli altri motivi previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2, rientra invece nel potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 24502/2017, Cass. 8241/2017).
Ne consegue che la pronuncia di compensazione delle spese non può essere censurata in questa sede di legittimità.
19. Il decimo motivo di ricorso assume, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 352 c.p.c., comma 2 e art. 24 Cost., poiché la Corte d’appello, a fronte della richiesta dell’appellante di discussione orale della causa, ha comunicato alle parti l’udienza all’uopo fissata senza autorizzare il deposito di note in replica, privando così l’appellata di una difesa scritta prevista dalla legge.
20. Il motivo è inammissibile.
L’approdo della lite alla fase decisoria in sede di appello comporta la necessità di osservare le prescrizioni poste dall’art. 352 c.p.c., anche in ordine ai termini previsti dall’art. 190, ai fini dello scambio della comparse conclusionali e delle memorie di replica, la cui mancata concessione determina la nullità della sentenza, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio subito dalla parte in seguito a tale omissione, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la cui violazione è già stata valutata in astratto dal legislatore come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa (Cass. 4202/2021). La fissazione dell’udienza di discussione orale della controversia avanti al collegio senza che restasse fermo il termine in precedenza assegnato per il deposito delle memorie di replica ha quindi determinato, di per sé, una nullità del procedimento.
Una simile nullità, derivante dalla violazione di una formalità stabilita nell’esclusivo interesse delle parti, doveva essere rilevata dalla parte interessata, a mente dell’art. 157 c.p.c., comma 2, nella prima difesa successiva, iniziativa che tuttavia non è stata assunta dall’odierna ricorrente all’udienza fissata, quando, a seguito dell’invito rivolto dalla Corte d’appello alle parti a discutere oralmente la causa, GS s.p.a. si doveva opporre e richiedere la concessione di un termine per il deposito della memoria di replica.
In questo modo la parte ha omesso di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il collegio a procedere nelle forme ordinarie e la nullità del procedimento è risultata sanata, in applicazione della norma codicistica appena richiamata (Cass. 5891/2012, Cass. 21216/2011).
21.1 L’undicesimo motivo di impugnazione lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la statuizione impugnata nulla abbia deciso in merito alla richiesta di espletamento di una C.T.U. volta ad accertare il valore effettivo dell’immobile venduto alla data del 13 settembre 1990.
21.2 Il dodicesimo motivo stigmatizza, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il silenzio serbato dalla Corte distrettuale in ordine alle contestazioni che l’appellata aveva formulato rispetto all’irregolare ricostruzione del fascicolo di parte in conseguenza del suo smarrimento, dato che il ripristino era avvenuto in maniera parziale.
21.3 Il tredicesimo motivo si duole, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto che la Corte distrettuale non si sia in alcun modo pronunciata sulla richiesta di sospensione del procedimento in attesa della definizione dell’azione revocatoria aggravata infragruppo per sproporzione promossa con riferimento a un lotto contiguo a quello oggetto della presente lite.
22. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili.
L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).
Non risulta perciò censurabile sotto il profilo di critica dedotto la mancata valutazione di questioni, istanze o contestazioni proposte dalla difesa dell’appellata.
23. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 40.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021