Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40874 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17072/2017 proposto da:

C.F.V., elett.te domic. presso l’avvocato Cinus Ettore, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata presso l’avvocato Carboni Elisabetta, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata il 9.6.09, C.F.V. convenne innanzi al Tribunale di Cagliari la Banca del Salento s.p.a., poi incorporata dalla MPS, chiedendo di accertare la nullità del contratto fondato su un piano di finanziario strutturato (cd. *****) – che prevedeva versamenti mensili di somme per 30 anni, da reinvestire su diversi mercati finanziari senza alcun rischio, con garanzia assicurativa, o in subordine di pronunciarne la risoluzione, condannando la convenuta al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme corrisposte, con interessi e rivalutazione.

Il Tribunale rigettò le domande.

Con sentenza del 16.2.2017, la Corte territoriale rigettò l’appello proposto dal C., osservando che: era da disattendere l’eccezione preliminare di nullità, per violazione dell’art. 30, comma 6, Tuf, poiché dall’esame degli atti emergeva che nel contratto sottoscritto e, in particolare nel prospetto informativo relativo al fondo d’investimento, era contemplato il diritto di recesso a favore dell’investitore; il motivo afferente al merito della causa era inammissibile, ai sensi del previgente art. 342 c.p.c., in quanto l’appellante, “dopo aver effettuato un’incompleta e caotica esposizione dei fatti di causa, senza neppure richiamare le motivazioni poste dal giudice a sostegno della sua decisione, richiamandosi esclusivamente e genericamente alle difese svolte in primo grado, afferma apoditticamente che la sentenza deve essere riformata con consequenziale accoglimento delle sue domande”.

Il C. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria. Mps resiste con controricorso.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 6, 7, art. 116 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che il contratto stipulato contemplasse il diritto di recesso, D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 30, comma 6, nell’ambito di un prospetto informativo relativo al fondo comune d’investimento collocato. Al riguardo, i ricorrenti si dolgono che la Corte territoriale abbia fatto riferimento ad una singola operazione (il fondo d’investimento) del piano sottoscritto, rispetto alla pluralità degli strumenti finanziari adoperati che lo compongono, attribuendo così valenza generale ad una clausola limitata al solo fondo, considerando che nel modulo contrattuale sottoscritto non vi era alcun riferimento al diritto di recesso, né un richiamo ad esso in altro documento del piano, comunque non sottoscritto.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 116,215,216, c.p.c., per aver la Corte d’appello valutato un documento prodotto dalla convenuta come avente efficacia generale per tutto il piano finanziario, anche se esterno al modulo contrattuale riportante le condizioni generali dello stesso piano, senza tener conto, peraltro, che esso fu tempestivamente disconosciuto in primo grado perché in fotocopia, cui non seguì la produzione dell’originale, con la conseguenza che il modulo contenente il riferimento al recesso era inutilizzabile.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c., per non aver la Corte d’appello accertato la nullità del contratto per mancanza di meritevolezza dell’investimento, atteso che la somma finanziata era destinata in parte all’acquisto di obbligazione zero coupon emessa dallo stesso istituto, in parte in quote di fondi d’investimento, prodotti costituiti in pegno a garanzia della banca per un periodo di trenta anni durante il quale l’investitore non avrebbe percepito alcun interesse, né potuto disporre della somma versata.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia errato nel valorizzare, ai fini dell’esclusione della violazione dell’obbligo informativo di cui dell’art. 30, comma 7 t.u.f., la previsione contenuta in un documento riferito al solo investimento nel fondo comune, rispetto alla maggiore ampiezza e complessità del piano “*****”. In particolare, i ricorrenti lamentano che, a fronte del carattere strutturato del piano finanziario concluso con la banca, il solo fondo d’investimento contenesse il riferimento al diritto di recesso, e non anche gli altri strumenti finanziari inclusi nel piano (obbligazione zero coupon).

Al riguardo, va premesso che, secondo l’orientamento di questa Corte, il diritto di recesso, previsto in favore del risparmiatore dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 30, comma 7, nell’ipotesi di contratti stipulati fuori sede, si applica sia nel caso di vendita di strumenti finanziari per i quali l’intermediario ha assunto un obbligo di collocamento nei confronti dell’emittente, sia nel caso di mera negoziazione di titoli (Cass., n. 7776/14; n. 1368/16).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il contratto denominato “*****”, fondato su operazioni tra loro collegate, consistenti nell’erogazione, da parte della banca al cliente, di un mutuo trentennale a tasso fisso, da estinguersi in rate mensili, per l’acquisto immediato di strumenti finanziari gestiti o emessi dalla stessa banca, o da sue controllate, e contestualmente costituiti in pegno in favore della mutuante a garanzia del rimborso del finanziamento, non è riconducibile alla nozione di “servizio accessorio” previsto dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 6, lett. c), ma rientra tra i “servizi di investimento”, di cui all’art. 1, comma 5, del menzionato decreto. Esso costituisce un contratto atipico unitario, attesa la indissolubile connessione tra varie operazioni (finanziamento, investimento, mandato, pegno, deposito titoli, conto corrente bancario, assicurazioni a garanzia del rimborso del finanziamento) nelle quali formalmente si scompone, onde unica ne è la causa, che va autonomamente vagliata in quanto derivante dalla combinazione originale di più tipi negoziali, idonea a produrre un unitario regolamento di interessi (Cass., n. 22950/15; n. 15409/16; n. 6201/20).

Nel caso concreto, muovendo dalla suddetta qualificazione del contratto in questione come atipico e unitario, l’obbligo informativo sul diritto di recesso, di cui al predetto art. 30, è da ritenere rispettato sebbene il solo prospetto informativo connesso al suddetto fondo riportasse la clausola sul recesso, in quanto esso è efficace per l’intero contenuto del piano strutturato, trattandosi di strumenti finanziari connessi e collegati funzionalmente.

Il secondo motivo è infondato. Al riguardo, il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe dovuto tener conto di documenti – tra cui quello indicato in relazione al motivo precedente – “disconosciuti” quanto a conformità della fotocopia all’originale e per insussistenza della sottoscrizione dell’investitore. Non essendo stati prodotti gli originali e non essendo firmati, secondo il ricorrente tali documenti erano infatti inutilizzabili per il giudizio.

Invero, la contestazione della conformità della fotocopia di un documento all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non comporta, in caso di omessa produzione dell’originale stesso, la conseguenza della inutilizzabilità del documento, bensì il potere-dovere del giudice di verificarne la conformità sulla base degli elementi di prova, anche presuntivi, presenti in atti (da ult., Cass., n. 14950/2018; n. 23902/2017; n. 16998/2015; n. 13425/2014). Ne’ comporta inutilizzabilità la mancata sottoscrizione del documento, una volta che si assuma – come nella specie ha fatto il giudice di merito – essere lo stesso allegato al contratto debitamente sottoscritto.

Il terzo motivo è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi. Il ricorrente, infatti, argomenta le ragioni per cui il contratto era, a suo avviso, immeritevole di tutela; per contestare la statuizione di inammissibilità dei motivi di appello avrebbe invece dovuto argomentare l’ammissibilità di motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., ma sul punto non è stata dedotta alcuna censura della sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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