Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40877 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20372/2016 proposto da:

Star Stabilimento Alimentare S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 263, presso lo studio dell’avvocato De Angelis Gian Luca, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1036/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 18946/2011 il Tribunale di Roma rideterminava, ai sensi delle L. n. 961 del 1977, L. n. 16 del 1980, L. n. 35 del 1985, e L. n. 98 del 1994, l’indennizzo residuo dovuto alla Star Stabilimento Alimentare s.p.a. (di seguito per brevità Star) per la perdita del 67% della partecipazione azionaria nella società SO.PR.AL. Sh. Co., nel 1967 parzialmente nazionalizzata dal Governo etiopico, nella somma di Euro 1.229.033,00, in conformità alla valutazione effettuata dal C.T.U. nominato in primo grado.

2. Con sentenza n. 1036/2016 pubblicata il 17-2-2016, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Economia e Finanze e, in riforma della citata sentenza del Tribunale di Roma, ha stabilito che l’indennizzo al quale la Star aveva diritto per i beni oggetto di causa ammontava a Lire italiane 2.166.652.323 e pertanto, tenuto conto di quanto già pagato, condannava il Ministero a pagare la somma di Euro 139.858,00, pari a Lire 270.802.723, oltre a interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. La Corte d’appello, per quanto ancora di interesse, ha statuito: a) la rettifica del criterio utilizzato dal Tribunale, in conformità alle risultanze della C.T.U. espletata nel primo giudizio, per la stima del valore dei fabbricati industriali perduti in ***** nel 1975 dalla SO.PR.AL. Sh. Co.; b) la rettifica del criterio utilizzato dal Tribunale per la stima del valore dei macchinari industriali e degli altri beni mobili e degli arredi degli uffici; c) la riduzione dell’indennizzo riconosciuto dalla sentenza di primo grado per gli automezzi perduti nel 1975 in Etiopia (precisamente nello stabilimento di *****);d) la rettifica del criterio utilizzato per la stima del valore delle parti di ricambio e delle scorte (di materiali e prodotti finiti o semilavorati); e) la rettifica della percentuale da applicare al patrimonio netto della SO.PR.AL. per la stima del valore dell’avviamento di detta società nel 1975, quantificata dal Tribunale, in conformità alle risultanze della CTU, nella misura del 15% e ridotta dal Giudice d’appello alla percentuale del 10%.

3. Avverso questa sentenza Star propone ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso dal Ministero dell’Economia e Finanze.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con tutti i motivi parte ricorrente denuncia il vizio di ” Nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, (R.D. n. 1368 del 1941) “, per essere la motivazione della sentenza impugnata perplessa, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ed obiettivamente incomprensibile con riferimento alle seguenti statuizioni: i) rettifica del criterio utilizzato per la stima del valore dei fabbricati industriali perduti in ***** nel 1975 dalla SO.PR.AL. Sh. Co., controllata al 67% del capitale sociale dalla Star s.p.a., per avere la Corte di merito reputato non affidabile un criterio di stima basato su elementi documentali prodotti dalla società attrice sostituendolo con un altro criterio di stima anch’esso parimenti basato su elementi documentali prodotti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – primo motivo-; ii) rettifica del criterio utilizzato per la stima del valore dei macchinari industriali e degli altri beni mobili e degli arredi degli uffici perduti in ***** nel 1975 dalla SO.PR.AL. Sh. Co. per non avere la Corte di merito reputato giustificata la dimidiazione dell’indice di devalutazione Istat, come da risultanze della CTU espletata nel giudizio di primo grado, al fine di tenere conto dell’incremento reale dei prezzi verificatosi in ***** tra il 1975 (anno in cui occorreva effettuare la stima dei beni di cui sopra) ed il 1991 (anno di redazione dei preventivi di costo dei medesimi beni rinvenuti dal CTU)- secondo motivo-; iii) riduzione dell’indennizzo riconosciuto dalla sentenza di primo grado per gli automezzi perduti nel 1975 in ***** (precisamente nello stabilimento di *****) dalla SO.PR.AL. Sh. Co. per non essersi la Corte di merito attenuta alle risultanze emergenti dal bilancio della SO.PR.AL. Sh. Co. redatto dalla direzione governativa dello Stato dell'***** nel giugno 1976, e non già dalla precedente compagine societaria, cui apparteneva anche la Star, in seguito alla nazionalizzazione della società – terzo motivo-; iv) rettifica del criterio utilizzato per la stima del valore delle parti di ricambio e delle scorte, ossia di materiali e prodotti finiti o semilavorati, perduti in ***** nel 1975 dalla SO.PRAL. Sh. Co., per avere la Corte d’appello sostituito i valori indicati dall’ex direttore della predetta SO.PR.AL. Sh. Co. con quelli indicati nella stima effettuata nel maggio-giugno 1973 dal geom. Z. della Banca di Roma di ***** quarto motivo-; v) rettifica della percentuale da applicare al patrimonio netto della SO.PR.AL. Sh. Co. per la stima del valore dell’avviamento della detta società nel 1975, quantificata dal Tribunale, come da risultanze della CTU, nella misura del 1 5 % e ridotta dal Giudice dell’appello alla percentuale del 10%, per avere la Corte territoriale effettuato detta riduzione percentuale in maniera completamente apodittica e senza considerare in alcun modo le risultanze acquisite in corso di causa in relazione alla redditività della predetta SO.PR.AL. Sh. Co., con riguardo sia a quella esistente al momento della nazionalizzazione sia a quella potenzialmente suscettiva di essere prodotta negli anni successivi – quinto motivo-.

2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.

2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinénte all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U- n. 8053/2014 e tra le tante successive Cass.n. 22598/2018). Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente chiarito che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (tra le tante Cass. n. 21187/2019).

2.2. Ciò posto, nella specie non ricorre affatto il denunciato vizio motivazionale, sia perché il ragionamento decisorio è chiaro, coerente con le premesse fattuali e perfettamente comprensibile, ed è stato, peraltro, ben compreso dalla ricorrente in base a quanto risulta dalla stessa illustrazione dei motivi, sia perché le varie censure imporrebbero il confronto con le risultanze processuali.

Premesso che si controverte in tema di indennizzo dovuto all’impresa ricorrente per la perdita della sua partecipazione societaria in *****, ossia di beni perduti all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana ai sensi delle leggi n. 961/1977, n. 16/1980, n. 35/1985 e n. 98/1994, la Corte di merito, con motivazione adeguata, ha disatteso le conclusioni cui era pervenuta la C.T.U. espletata in primo grado, spiegandone compiutamente le ragioni, sicché le doglianze si risolvono, in realtà, in un’impropria richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie e di riesame del merito.

2.3. In dettaglio, quanto al primo motivo, la Corte d’appello ha ampiamente spiegato le ragioni di inattendibilità del dato del costo di costruzione a nuovo indicato dal C.T.U. e desunto da un bilancio sociale relativo agli anni di rilevanza, ossia 1965-1968, (incertezza sull’epoca di redazione, provenienza da soggetto incaricato da Star, contenuto consistente in una mera stima – cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata-) ed ha ritenuto maggiormente attendibile la valutazione effettuata dall’Ufficio Stime del Ministero il 20/12/1996 in quanto basata su dati reali, anche se non specificamente relativi ai due stabilimenti in questione. La censura di parte ricorrente, diretta a sostenere che anche la stima del Ministero è fondata non già su dati reali, bensì “su mere ed incerte valutazioni – peraltro, di carattere generale e non già riferite agli specifici beni per cui si controverte – effettuate da dipendenti dello stesso Ministero ad anni di distanza (non si quando precisamente) dalla perdita dei beni di che trattasi” (pag.13 ricorso), si risolve in una critica alla valutazione della prova e all’accertamento di fatti che presuppone, inammissibilmente, il confronto con le emergenze istruttorie.

2.4. Le medesime considerazioni devono essere espresse con riguardo alle doglianze di cui ai motivi secondo, terzo e quarto, rispettivamente concernenti il criterio utilizzato per la stima del valore dei macchinari industriali e degli altri beni mobili e degli arredi degli uffici perduti in ***** nel 1975 dalla SO.PR.AL. Sh. Co., nonché per la stima degli automezzi e del valore delle parti di ricambio e delle scorte (materiali e prodotti finiti o semilavorati).

La Corte di merito, effettuando una valutazione all’evidenza meritale, ha adeguatamente argomentato in ordine alla non condivisione della scelta del C.T.U. di adottare il coefficiente del 6% annuo (secondo motivo), perché non desunto da studi ufficiali, né da studi ufficiosi attendibili, né da studi di alcun genere (cfr. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), pervenendo alla conclusione che non potesse ritenersi corretto quel coefficiente rispetto alla giustificazione datane dal C.T.U.. Altrettanto meritale è la valutazione effettuata dalla Corte d’appello circa gli automezzi in carico allo stabilimento di ***** (terzo motivo). I giudici di merito hanno valorizzato quanto riferito dallo stesso C.T.U. circa l’impossibilità di determinarne il valore per mancanza dei documenti identificativi degli stessi e hanno ritenuto, invece, insufficiente il dato deduttivo indicato dal C.T.U. e desunto dal bilancio al 2/2/1975.

Circa la stima effettuata dal C.T.U. del valore delle parti di ricambio e delle scorte – di materiali e prodotti finiti o semilavorati – (quarto motivo), la Corte d’appello ha dato compiutamente conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto più attendibile la stima effettuata nel periodo maggio-giugno 1973 per conto della Banca di Roma di ***** dal geom. Z. (assai vicina alla data del febbraio 1975, proveniente da un soggetto totalmente privo di interesse rispetto alla lite, e indicata dalla stessa STAR s.p.a. a fondamento della richiesta di indennizzo -cfr. pag. 7 e 8 della sentenza impugnata-).

Le doglianze, ancora una volta, sollecitano il confronto con le risultanze istruttorie, sostanziandosi in una critica all’interpretazione e selezione delle stesse.

2.5. Parimenti inammissibile, per le stesse ragioni, è il quinto motivo, concernente la stima del valore dell’avviamento della detta società nel 1975, la cui riduzione, rispetto alla quantificazione del C.T.U., è conseguita, secondo il ragionamento decisorio esplicitato nella sentenza impugnata, anche dalla riduzione del patrimonio netto, accertata in fatto dalla Corte di merito, che ha scelto “di applicare una percentuale del 10% del patrimonio netto, considerato non solo il valore effettivo del patrimonio netto come in questa sede determinato, ma anche che effettivamente la redditività media desumibile dagli esercizi per i quali si dispone dei bilanci di esercizio completi (relativa, cioè, ad un intero anno e non soltanto a pochi giorni) è comunque assai modesta. Ciò posto l’avviamento va determinato in E 496.877” (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata). In particolare la Corte territoriale ha dato conto di aver applicato, come indicato dal C.T.U., il criterio sussidiario previsto dalla parte finale della L. n. 98 del 1994, art. 1, comma 1, a norma del quale le imprese che abbiano perduto beni all’estero in territori già soggetti alla sovranità italiana debbano essere indennizzate, oltre che per la perdita di tali beni, anche per la perdita dell’avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. Nel caso in cui, come nella specie, la quantificazione dell’indennizzo per la perdita dell’avviamento non possa essere calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci perché gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, ovvero gli ultimi tre bilanci completi, in base all’ultima parte del comma 1, del citato articolo, potrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 1226 c.c., un ulteriore indennizzo per l’avviamento commerciale fino all’ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell’azienda.

Ciò posto, la Corte di merito ha scelto di applicare la percentuale del 10% del patrimonio netto, con la motivazione, adeguata, di cui si è detto, sicché anche la censura della ricorrente diretta a sindacare tale scelta si risolve in un’inammissibile critica ad una valutazione meritale.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro12.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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