Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.4088 del 16/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25597-2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO ORPELLO, presso il cui studio a Cremona, corso Campi 3, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 31/7/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 3786/2019 del TRIBUNALE DI BRESCIA, depositato il 16/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che K.A., nato in ***** il *****, aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

K.A., con ricorso notificato il 16/8/2019, ha chiesto, per sette motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 122 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, alla fine della p. 4 e alla fine della p. 5, ha utilizzato una lingua straniera.

2. Il motivo è infondato. Non viola, infatti, il principio dell’obbligatorietà dell’uso della lingua italiana negli atti processuali il provvedimento del giudice che rechi, in motivazione, citazioni di fonti di conoscenza in lingua inglese (che, com’è rimasto incontestato nel caso in esame, siano) di facile comprensibilità e tali, quindi, da non recare pregiudizio al diritto di difesa delle parti (Cass. n. 22979 del 2019, con riguardo proprio al decreto di diniego di riconoscimento della protezione internazionale a rifugiato).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 32 e degli artt. 97 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato, con ragionamento non chiaro, le eccezioni preliminari che il richiedente aveva dedotto, sul rilievo che, in tema di immigrazione, la nullità del provvedimento amministrativo che ha negato la protezione internazionale non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto innanzi al tribunale, senza, però, considerare che nè il verbale del 6/12/2017 nè il provvedimento amministrativo del 14/12/2017 consentono di comprendere “chi siano i componenti della commissione, per un eventuale verifica di regolarità, e neppure chi sia il presidente”.

4. Il motivo è infondato. In tema d’immigrazione, infatti, la nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel giudizio introdotto dal ricorso al tribunale avverso il predetto provvedimento poichè tale procedimento ha per oggetto non la domanda di annullamento dello stesso ma, più ampiamente, il riconoscimento del diritto soggettivo del ricorrente alla invocata protezione (cfr., di recente, Cass. n. 17318 del 2019).

5. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14, lett. a) e b) e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza svolgere alcuna istruttoria, con il libero interrogatorio, l’acquisizione di documento e/o di informazioni presso il ministero competente, ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e la domanda di protezione sussidiaria sul rilievo che, all’esito del giudizio, il richiedente non era risultato credibile, senza aver preliminarmente dichiarato la nullità del verbale e del provvedimento amministrativo della commissione o, quanto meno, averne disposto la rinnovazione.

6. Il motivo, per la parte non assorbita dal rigetto di quello che precede, è infondato.

In effetti, in tema di protezione internazionale, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente – che deve, però, avere riguardo non già ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti ma piuttosto al profilo decisivo e centrale del racconto (cfr. Cass. n. 10908 del 2020) – costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una differente ricostruzione dei fatti idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, il tribunale, con apprezzamento in fatto che il ricorrente non ha specificamente censurato, ha ritenuto che il racconto del ricorrente non fosse credibile poichè il racconto svolto dallo stesso non era nè congruo nè plausibile.

Ed è noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b): senza che sia a tal fine necessario procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (che, nella specie, non risulta essere stata specificamente dedotta innanzi al giudice di merito) di fornire riscontri probatori (Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020; Cass. n. 11924 del 2020).

7. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., comma 2, e dell’art. 240 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), senza aver preliminarmente deferito al richiedente il giuramento suppletorio sulle persecuzioni e le minacce ricevute nel suo Paese d’origine, la violenza generalizzata che lo caratterizza e l’inserimento sociale che ha conseguito in Italia.

8. Il motivo, per la parte non assorbita dal rigetto di quello che precede, è infondato. Il richiedente, infatti, lamenta, in sostanza, la mancata assunzione di un mezzo di prova, quale il giuramento suppletorio, del quale, tuttavia, non ha in alcun dimostrato (attraverso la riproduzione in ricorso della relativa deduzione) la richiesta o la sollecitazione innanzi al giudice di merito. Il mezzo in questione, del resto, presuppone che la parte, cui è deferito, abbia la disponibilità del diritto controverso (artt. 2737 e 2731 c.c.), laddove, al contrario, il diritto d’asilo, azionata con la domanda di protezione, è senz’altro indisponibile per il richiedente che l’ha proposta.

9. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1, lett. A) n. 2 della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato, e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, comma 2, lett. a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato senza aver compiuto gli atti istruttori necessari per acquisire,, d’ufficio, le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento e la situazione del Paese d’origine del richiedente.

10. Il motivo è assorbito dal rigetto del terzo.

11. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha considerato che lo straniero, a norma dell’art. 10 Cost., è titolare di un vero e proprio diritto soggetto al riconoscimento dell’asilo tutte le volte in cui, nel suo Paese, si trova nell’effettivo impedimento all’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, a prescindere dalla sussistenza del presupposto richiesto dalla Convenzione di Ginevra, vale a dire la persecuzione subita o il ragionevole timore di poterla subire.

12. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha più volte ribadito che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/Ce del Consiglio del 29/4/2004, e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per cui non sussiste alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Cass. n. 10686 del 2012; Cass. n. 16362 del 2016).

13. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria senza aver considerato che nel Paese d’origine del richiedente sussiste una situazione di violenza generalizzata.

14. Il motivo è infondato.

Il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) presuppone, infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019).

Il decreto impugnato, tuttavia, con apprezzamento non censurato per il mancato esame di uno o più fatti decisivi specificamente dedotti, ha ritenuto l’insussistenza di tale eventualità ritenendo, alla luce dei “numerosi COI Report stilati sul *****”, che, in tale Paese, non sussistesse alcun conflitto armato che abbia generato una situazione di violenza diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona che abitualmente vi dimori.

15. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

17. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, per compenso, oltre accessori e spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021

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