Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40880 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 633/2018 proposto da:

C.E., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, dall’Avv. Pasquale Gallo, e domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giovanni Faragasso, a Roma, in via Arrigo Davila, n. 43/20.

– ricorrente –

contro

Conferta s.r.l., (già Immobiliare Magenta s.r.l.), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giovanni Piazza Spessa, ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa, n. 54, presso lo studio “Tremonti, Romagnoli, Piccardi ed associati”.

– controricorrente –

e nei confronti di:

Z.R.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO, n. 4200/2017, pubblicata il 3 ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 3 ottobre 2017, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da C.E. avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 7671 del 20 giugno 2016, nonché l’appello incidentale promosso dalla società Immobiliare Magenta, avverso la medesima sentenza.

2. Il Tribunale di Milano, adito dalla società Immobiliare Magenta e dal socio Z.R. con azione di responsabilità nei confronti di C.E., amministratore della società dal marzo 2002 all’aprile 2012, aveva condannato il C. al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di Euro 46.729,35, oltre accessori, a causa degli inadempimenti posti in essere, quale amministratore della società, negli esercizi 2008, 2010, 2011 e 2012, disponendo la compensazione della somma di Euro 216.729,35 riconosciuta a titolo di risarcimento, con la somma, pari ad Euro 170.000,00, spettante al C., a titolo di compensi per gli esercizi 2006, 2007 e 2009, nei quali non erano risultati inadempimenti all’incarico gestorio; il giudice di primo grado, inoltre, aveva negato al C. il diritto al compenso per gli anni 2008, 2010, 2011 e 2012, pur riconoscendone la spettanza in astratto (atteso che le delibere sociali che avevano riconosciuto il compenso non era state impugnate), in ragione dell’eccezione di inadempimento che si desumeva da tutti gli scritti difensivi degli attori.

3. La Corte di appello, per quel che rileva in questa sede, sul primo motivo di gravame proposto dal C. avente ad oggetto l’erronea applicazione dell’art. 1460 c.c., ha affermato che il Tribunale aveva correttamente dedotto l’eccezione di inadempimento della società Immobiliare Magenta, alla luce del fatto che gli attori, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dal C. di pagamento del proprio compenso per una somma complessiva di Euro 360.781,00, ne avevano chiesto il rigetto “quanto meno sotto il profilo della responsabilità per inadempimento ai doveri connessi alla carica di amministratore”, ovvero avevano chiesto al giudice di “operare una compensazione fra i crediti risarcitori della società e le pretese economiche formulate da C.”, con ciò individuando i due elementi essenziali che caratterizzavano l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ovvero il grave inadempimento di una parte e il relativo rifiuto della controparte di adempiere alla propria prestazione; inoltre, gli attori avevano motivato il rifiuto di corrispondere i compensi per l’attività di amministratore svolta in ragione delle condotte distrattive contestate al C..

4. I giudici di secondo grado, poi, correggendo la motivazione del Tribunale, non hanno riconosciuto il compenso spettante per le ultime tre mensilità dell’anno 2012, perché il C. non aveva dimostrato l’avvenuta approvazione da parte dell’assemblea dei soci del compenso e, dunque, mancava il titolo sulla base del quale la società Immobiliare Magenta avrebbe dovuto pagare tale importo, tenuto anche conto delle argomentazioni difensive della società Immobiliare Magenta sull’esistenza di un accordo che prevedeva che il compenso del C. era già ricompreso nel mandato conferito alla società di commercialisti del C..

5. C.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

6. La società Conferta s.r.l. (già Immobiliare Magenta s.r.l.) resiste con controricorso.

7. La società resistente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c.: la sentenza della Corte di appello è errata per avere fatto applicazione dell’art. 1460 c.c., poiché, nella specie, l’inadempimento non era consumato ed irreversibile e non sussisteva un disequilibrio contrattuale da rimuovere, sia pure provvisoriamente, presupposti entrambi previsti dall’art. 1460 c.c.; in particolare, il rapporto in esame si era pacificamente risolto nel 2012 e, quindi, al momento dell’instaurazione del giudizio l’inadempimento era oramai consumato e irreversibile ed era stato proprio il Giudice di prime cure a ristabilire l’equilibrio tra le parti, liquidando il danno in favore della società Immobiliare Magenta.

1.2 IlI motivo è infondato.

1.3. La Corte territoriale ha rigettato il primo motivo di impugnazione proposto dal ricorrente sull’erronea applicazione da parte del Tribunale dell’art. 1460 c.c., rilevando che:

-il Tribunale aveva correttamente dedotto l’eccezione di inadempimento della società Immobiliare Magenta, alla luce del fatto che gli attori, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dal C. di pagamento del proprio compenso per una somma complessiva di Euro 360.781,00, ne avevano chiesto il rigetto “quanto meno sotto il profilo della responsabilità per inadempimento ai doveri con rilessi alla carica di amministratore”, ovvero avevano chiesto al giudice di “operare una compensazione fra i crediti risarcitori della società e le pretese economiche formulate da C.”, con ciò individuando i due elementi essenziali che caratterizzavano l’eccezione di inadempimento ex art. 1460, affermato c.c., ovvero il grave inadempimento di una parte e il relativo rifiuto della controparte di adempiere alla propria prestazione;

– gli attori avevano motivato il rifiuto di corrispondere i compensi per l’attività di amministratore svolta, in ragione delle condotte distrattive contestate al C..

1.4 Con ciò applicando i principi statuiti da questa Corte secondo cui l’eccezione di inadempimento funziona quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, pertanto, non solo formulare le domande ad essa consentite dall’ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire – nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 c.c., espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto – l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere (Cass., 28 maggio 2021, n. 14986).

1.5 Ai fini, poi, della valutazione prevista dall’art. 1460 c.c., l’inadempimento della parte viene valutato solo nell’ottica della realizzazione del sinallagma contrattuale, al fine di considerarlo o meno giustificato in dipendenza dell’inadempimento dell’altra. Tale valutazione si esprime in un confronto fra i due inadempimenti e non nell’oggettiva valutazione di ciascuno di essi e può risolversi negativamente sia per il fatto che le prestazioni corrispettive inadempiute dovessero eseguirsi in tempi diversi (art. 1460, comma 1, c.c.), sia perché uno degli inadempimenti non appaia conforme a buona fede. Il problema riguarda, dunque, solo la giustificazione dell’inadempimento di una parte in ragione dell’inadempimento dell’altra (Cass., 26 gennaio 2006, n. 1690; Cass., 13 maggio 2021, n. 12719).

Consegue che l’eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, in quanto la gravità dell’inadempimento è un requisito specificamente previsto dalla legge per la risoluzione e trova ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l’eccezione d’inadempimento non estingue il contratto, pur potendo il creditore avvalersi dell’eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Cass., 13 maggio 2021, n. 12719, citata; Cass., 15 novembre 2017, n. 26973).

Non sussiste, pertanto, il vizio di violazione e falsa applicazione denunciato, peraltro genericamente, dato che non si confronta con il dato normativo di cui all’art. 1460 c.c..

Peraltro, a prescindere dalla correttezza sotto il profilo giuridico del richiamo operato dai giudici di merito all’art. 1460 c.c., assume rilievo anche il rapporto di sinallagmaticità esistente tra il diritto al compenso dell’amministratore e l’inadempimento dello stesso alla propria prestazione, con la conseguenza che l’accertato inadempimento del ricorrente ai propri doveri di amministratore, di per sé,legittimava il rigetto della domanda riconvenzionale inerente il pagamento del compenso dovuto per gli anni 2008, 2010 e 2011.

2. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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