Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.40881 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1477/2018 proposto da:

P.M., e P.P., rappresentate e difese dall’Avv. Olga Durante, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione, ed elettivamente domiciliate in Roma, via P. Leonardi Cattolica, n. 3, presso il Dott. Vittorio Ciufolini.

– ricorrenti –

contro

R.d.N.L., R.d.N.F., R.d.N.T. e R.d.N.V., tutti quali eredi e aventi causa del defunto padre, Ra.di.Na.Fr., elettivamente domiciliati in Roma, via del Serafico, n. 65, presso lo studio dell’Avv. Angelo Rosati, che li rappresenta, assiste e difende, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso.

– controricorrenti –

e nei confronti di:

Agricola Alpa s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Gian Michele Gentile, elettivamente domiciliata presso suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 96.

– controricorrente –

e Pa.Ma.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 6767/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017, notificata il 30 ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 9252 del 27 aprile 2009, ha dichiarato improponibili le domande proposte da P.M. e P.P. e le domande proposte da Ra.di.Na.Fr. e dalla società Agricola Alpa s.r.l., ferma la statuizione del giudice di prime cure in ordine alla domanda di iscrizione nel libro soci della società Agricola Alpa s.r.l. delle P. in luogo del proprio dante causa P.L..

2. La sentenza impugnata aveva ordinato alla società agricola Alpa s.r.l. l’iscrizione nel libro soci dei nominativi di P.M., P. e Ma., quali titolari, a seguito di trasferimento mortis causa, della quota sociale del valore nominale di Euro 4.202,63, già di proprietà di P.L., previa esecuzione da parte di P.M., P.P. e Pa.Ma. dell’iscrizione nel Registro delle imprese del capo del dispositivo della sentenza del Tribunale di Roma n. 15378 del 6 luglio 2005, con cui veniva affermato che non era avvenuto il trasferimento di quota sociale del valore nominale di Lire 8.000,000 da P.L. e A.P.C., dichiarato a pag. 5 del libro dei soci della Agricola Alpa s.r.l., e il deposito nel Registro delle imprese della documentazione richiesta per l’annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti mortis causa in materia di società per azioni.

3. Il Tribunale di Roma, nella sentenza richiamata n. 9252 del 27 aprile 2009, aveva dichiarato inammissibili le domande proposte dalle attrici e riportate a pag. 10 dell’atto di citazione nei paragrafi 4 e 5 (esclusa quella relativa agli aumenti di capitale) e rigettato le rimanenti domande proposte dalle attrici, nonché dichiarato inammissibili le domande proposte da Ra.di.Na.Fr. nei confronti delle attrici.

4. La Corte d’appello di Roma ha affermato la preclusione nascente dal giudicato in ragione delle domande formulate dalle attrici-appellanti e delle conseguenti statuizioni assunte con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1962 dell’8 aprile 2013, che era passata in giudicato, giusta certificazione della cancelleria acquisita nel giudizio con ordinanza collegiale del 7 febbraio 2017; che vi era identità soggettiva ed oggettiva delle domande, sulle quali non si poteva nuovamente pronunciare, fatta salva la statuizione sulla domanda di inserimento nel libro soci della società Agricola Alpa s.r.l. dagli appellanti in luogo del loro dante causa P.L. in quanto detta domanda non rientrava tra quelle esaminate dalla predetta sentenza passata in giudicato, domanda che era stata accolta dalla sentenza di primo grado impugnata e che non era stata oggetto di impugnazione;

i giudici di secondo grado, inoltre, hanno assunto analoga statuizione con riguardo alle domande formulate da Ra.di.Na.Fr., dalla società Agricola Alpa s.r.l. e da Pa.Ma., in quanto ricalcavano quelle già rassegnate nel giudizio coperto da giudicato.

5. P.M. e P.P. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato anche in memoria.

6. R.d.N.L., R.d.N.F., R.d.N.T. e R.d.N.V., nella qualità di eredi e aventi causa del defunto padre, Ra.di.Na.Fr., hanno depositato controricorso.

7. La società Agricola Alpa s.r.l. ha depositato controricorso.

8. Pa.Ma. non ha svolto difese.

9. La società Agricola Alpa s.r.l. ha depositato memoria.

10. I resistenti eredi e aventi causa del defunto padre, Ra.di.Na.Fr., hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la decisione della Corte di appello n. 1962 dell’8 aprile 2013, emessa nel giudizio n. 3796/2010 R.G., aveva statuito soltanto in rito e non anche nel merito, con la conseguenza che le domande formulate in quel giudizio erano idonee soltanto al giudicato formale e non anche a quello sostanziale; inoltre, non vi era identità di soggetti perché, oltre ai soggetti del presente giudizio, vi erano anche L.A., C.L.P. e M.G. (sindaci della società Agricola ALPA s.r.l.).

1.1. Il motivo è fondato.

1.2 E’ principio p.fico di questa Corte quello secondo cui la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, ovvero la decisione su questione processuale è suscettibile di formazione del giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno); essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass., 22 ottobre 2020; Cass., 16 aprile 2019, n. 10641).

E’ vero che l’autorità del giudicato, oltre ad investire ciò che forma l’oggetto e la causa giuridica del giudizio, si estende a tutte le statuizioni, anche implicite, che della decisione finale costituiscono dei punti obbligati di passaggio, rappresentandone il presupposto logico indispensabile; in tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, invece, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato interno), e non impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo giudizio (Cass., 24 novembre 2004, n. 22212).

Ancora questa Corte ha affermato che una sentenza con cui il giudice di merito dichiari inammissibile la domanda per genericità, è di contenuto meramente processuale e non è idonea alla formazione del giudicato sul diritto soggettivo sostanziale asserito in giudizio ed anche il successivo riferimento, in essa contenuto, al difetto di prova del diritto non ha alcun valore decisorio poiché non può parlarsi di prova, sussistente o insussistente, con riguardo ad una pretesa indefinita (Cass., 13 gennaio 2015, n. 341).

1.3 Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di accertare se la pronuncia della Corte di appello di Roma n. 1962 dell’8 aprile 2013 possa definirsi una pronuncia in rito, oppure se con essa i giudici di secondo grado abbiamo compiuto accertamenti idonei a incidere in modo definitivo sulla fondatezza delle pretese vantate dagli appellanti.

1.4 Al riguardo, questa Corte ha affermato che l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno (come quello in esame), va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendo farsi riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass., 7 agosto 2019, n. 21165; Cass., 20 novembre 2014, n. 24749).

1.5 Tanto precisato, va rilevato che il contenuto della sentenza della Corte di appello costituente giudicato è riportato nel ricorso, nel quale risulta specificata la sede di produzione processuale del giudicato azionato dalle ricorrenti, e nella sentenza impugnata è stato specificato, a pag. 6, che la sentenza della Corte d’appello di Roma, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15378/2005 che, in parziale accoglimento delle domande attrici, aveva dichiarato non avvenuto il trasferimento di quote sociali del valore nominale di Lire 8.100,000 da parte di P.L. a A.P.C., aveva rigettato le ulteriori domande attrici e aveva dichiarato inammissibili le domande dei convenuti N.R. e Agricola Alpa.

Le statuizioni della sentenza della Corte di appello n. 1962 dell’8 aprile 2013, sull’appello incidentale proposto dalle P., eredi di P.L., sono state le seguenti: “Il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità delle deliberazioni e degli atti compiuti dalla società rilevando la genericità della domanda e la Corte non può che aderire all’opinione del primo decidente, atteso che il riconoscimento del mantenimento della titolarità della quota sociale di P.L. può certamente essere il presupposto dell’azione di nullità di cui si discute, ma la stessa avrebbe dovuto essere esercitata con riferimento agli specifici atti che si ritengono viziati da nullità con l’indicazione delle ragioni di tale nullità. Una domanda talmente generica da potere travolgere anche atti teoricamente validi, non può essere accolta, in quanto il presupposto dell’ammissibilità della domanda è che sia specificato il petitum e la causa petendi”.

1.6 La Corte di appello non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, avendo valutato esclusivamente il contenuto delle domande proposte dalle ricorrenti e non anche le statuizioni assunte sulle stesse dai giudici di merito di primo e secondo grado, che depongono, all’evidenza, per l’insussistenza del giudicato; ed anche il dispositivo del giudice di primo grado, che ha rigettato le domande delle P., va coordinato con la motivazione che, invece, richiama l’inammissibilità della domanda per mancata specificazione del petitum e della causa petendi.

La sentenza della Corte di appello n. 1962/2013 non costituisce, dunque, cosa giudicata in ordine alla infondatezza della domanda e il ragionamento della pronuncia oggetto dell’attuale impugnazione, che sul punto interpreta la sentenza emessa nel 2013, appare permeato da vizi logici, perché in quella sede i giudici di merito si sono arrestati ad una statuizione processuale, nel senso dell’inammissibilità delle domande proposte dalle attrici-appellanti incidentali, mancando nella pronuncia accertamenti idonei a incidere in modo definitivo sulla fondatezza delle pretese vantate dalle parti: deve, quindi, affermarsi che la sentenza resta di sola portata processuale, inidonea a formare un giudicato sostanziale.

Ciò che fa ritenere assorbito l’ulteriore profilo di censura riguardante la diversità dei soggetti nei due giudizi.

9. Per quanto esposto, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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