LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26268/2019 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in Roma, in Largo Trionfale 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO LOMBARDI, giusta procura speciale;
– ricorrente –
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE PRENCIPE, giusta procura speciale;
– controricorrente –
e contro
TENUTA CA’ TRON SPA, IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
nonché da TENUTA CA’ TRON SRL, IN LIQUIDAZIONE, già TENUTA CA’ TRON SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Barnaba Tortolini n. 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gabriele Maso, giusta procura speciale;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
M.L., REGIONE PUGLIA,
– intimati –
avverso la sentenza n. 428/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 da Dott. SCRIMA ANTONIETTA.
RILEVATO
che:
M.L. ha proposto ricorso per cassazione, basato su sette motivi e illustrato da memorie, nei confronti della Tenuta Cà Tron S.p.a. in liquidazione, poi Tenuta Cà Tron S.r.l. in liquidazione, nonché della Regione Puglia e avverso la sentenza n. 428/2019, pubblicata il 25 febbraio 2019, con la quale la Corte di appello di Firenze, pronunciando sull’appello principale proposto dalla Regione Puglia e sugli appelli incidentali avanzati da M.L. e Tenuta di Cà Tron S.p.a. in liquidazione avverso la sentenza n. 518/2014 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 15/05/2014, in parziale riforma della sentenza gravata, così decise: a) accolse, per quanto di ragione, l’appello principale e, in parte, l’appello incidentale di Tenuta Cà Tron S.p.a. in liquidazione e, per l’effetto, accertato l’inadempimento contrattuale nei modi esposti nella narrativa della sentenza di secondo grado, condannò il solo M.L. a pagare alla Tenuta Cà Tron S.p.a. in liquidazione, la somma di Euro 1.530.549,60, a titolo di lucro cessante, oltre interessi dal di della sentenza di primo grado sino al soddisfo; b) per le medesime ragioni, condannò altresì M.L. a pagare alla Tenuta Cà Tron S.p.a. in liquidazione, l’ulteriore importo di Euro 452.572,46, a titolo di danno emergente, oltre interessi dal di del pagamento sino al definitivo soddisfo; c) rigettò gli appelli incidentali, fatta eccezione per la statuizione sugli interessi sulla somma dovuta a titolo di lucro cessante, come invocata dalla società Tenuta Ca Tron S.p.a. in liquidazione; d) confermò per il resto il provvedimento gravato, anche in riferimento alle spese di giudizio in favore della Tenuta Cà Tron S.p.a. per come poste esclusivamente a carico del M., nella congrua misura indicata dal primo giudice; e) condannò M.L. a rimborsare alla Regione Puglia le spese del primo grado del giudizio di merito; f) condannò il M. e la Tenuta Cà Tron S.p.a. in liquidazione, in solido fra loro, a rimborsare, in favore della Regione Puglia, le spese processuali del secondo grado del giudizio di merito;
Tenuta Cà Tron S.r.l. in liquidazione, già Tenuta Cà Tron S.p.a. in liquidazione, ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in dodici motivi e pure illustrato da memoria;
anche la Regione Puglia ha resistito con distinto controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO
che:
i ricorsi proposti pongono questioni per le quali è opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021