LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 36526/2019 proposto da:
A.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO FATTORI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 17/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con decreto del 5 aprile 2019, il Tribunale di Roma declinava, in favore del Tribunale di Trieste, la propria competenza territoriale in relazione ad un ricorso proposto avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il trasferimento in Slovenia del cittadino pakistano A.S..
1.1. – In particolare, nell’ottobre del 2018, l’ A. aveva domandato, al fine di sottrarsi ad una pretesa diffusa pratica di violenta requisizione, nel Paese d’origine, di taluni terreni di proprietà privata, il riconoscimento della protezione internazionale, dapprima in Slovenia, poi, nel novembre del 2018, in Italia.
2. – Con decreto n. 2686, comunicato il 23 ottobre 2019, il Tribunale di Trieste, dinanzi al quale l’ A. aveva riassunto il processo, per quanto ancora rileva in questa sede, affermava: a) la competenza territoriale a dirimere la controversia sul trasferimento, sul rilievo della presenza dello straniero in un centro di accoglienza situato nel distretto della Corte d’Appello di Trieste; b) “non sussiste(vano) o non (erano) state allegate in modo specifico carenze d’ordine sistemico nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti rispetto alla Slovenia (art. 3, par. 2, comma 2 Reg. n. 604/2013), che indubbiamente, in rapporto ai predetti requisiti, (era) un Paese sicuro”.
3. – Per la cassazione di tale decreto, ha proposto ricorso per cassazione l’ A., affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi, con contestuale richiesta di “sospensione automatica dell’esecuzione del trasferimento de quo” ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3, septies e octies, nonché dell’art. 29 del Reg. 604/2013.
4. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – L’odierno ricorso intercetta la questione dell’interpretazione e dell’applicazione concreta del Regolamento c.d. Dublino III, che è stata portata all’attenzione della Corte di Giustizia UE con quattro ordinanze di rinvio pregiudiziale sollevate dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 8668/21) e dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE dei Tribunali di Roma (ordinanza di rimessione del 12.04.2021), Firenze (ordinanza 29.04.2021) e Trieste (ordinanza di rimessione 02.04.2021).
2. – Il Collegio ritiene, dunque, di dover attendere la decisione la pronuncia della Corte di Giustizia investita della questione, quale giudice deputato all’interpretazione della normativa comunitaria e, a tal fine, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa.
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021