LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 12985/2019 proposto da:
M.F., e M.D., elettivamente domiciliate in Roma, alla via Banco di S. Spirito, n. 48, presso lo studio dell’avvocato D’ottavi Augusto, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marinelli Annalisa;
– ricorrente –
contro
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Luigi Mancinelli, n. 65, presso lo studio dell’avvocato Romano Laura; che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Barbieri Laura, Barbieri Maurizio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2396/2018 della CORTE d’APPELLO di ANCONA, depositata il 31/10/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 09/12/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle.
osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
M.L. quale emittente di titoli cambiari in favore della Banca Nazionale del lavoro e M.D. e M.F., quali avallanti, opposero, dinanzi il Tribunale di Ancona, il precetto loro notificato dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) S.p.a. per sette effetti cambiari, per oltre sessantamila Euro.
L’opposizione venne parzialmente accolta in primo grado con riferimento ad alcune (quattro) cambiali (precisamente quelle con scadenza 30/04/2007, 31/05/2007, 30/06/2007 e 31/07/2007).
La sentenza del Tribunale di Ancona venne appellata in via principale dai M. – M. e in via incidentale dalla BNL S.p.a..
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 2936 del 31/10/2018, ha accolto parzialmente l’appello, con riferimento alla sola posizione di M.L., dichiarando la nullità del precetto nei suoi confronti, e ha rigettato nel resto l’impugnazione principale e quella incidentale.
Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a due motivi, M.D. e M.F..
Resiste con controricorso la BNL S.p.a..
Per l’adunanza camerale del 09/12/2021, fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (come inserito del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. f), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte e entrambele parti depositano memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce: “violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 37 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) anche in relazione agli artt. 65 e 21 L. camb., violazione dell’art. 132 c.p.c., per contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1955 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.
Con il secondo mezzo le parti ricorrenti asseriscono la “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, con riferimento all’art. 24 Cost.”.
Il primo motivo, il cui esame è preliminare (e salva la valutazione autonoma dell’ammissibilità del secondo mezzo)) è incentrato sull’avere la Corte di Appello di Ancona ritenuto liberato il solo emittente dei titoli cambiari e non anche le due avallanti M.D. e M.F..
Il Collegio ritiene che il motivo, come formulato, prospetti questione di diritto di notevole importanza, meritevole di discussione in pubblica udienza, in considerazione della circostanza che sul punto della (mancata) liberazione dell’avallante nonostante l’insussistenza dell’obbligazione dell’emittente la cambiale non si rinvengono precedenti specifici, nell’ultimo ventennio a ritroso, di questa Corte.
La causa deve, pertanto, essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza e la rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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