Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40889 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 26710-2020 proposto da:

FALLIMENTO ***** S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEPRETIS, N. 86, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PIAZZA;

– ricorrente –

contro

D.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 26512/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che il Fallimento ***** s.p.a. ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 26512/2019, depositata il 17.10.2019, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte;

– che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che, nonostante contenga la condanna del ricorrente D.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della procedura controricorrente, non è stata indicata la somma liquidata;

– che, tuttavia, tale istanza è stata rinunciata.

P.Q.M.

dichiara estinto il procedimento.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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