LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 26710-2020 proposto da:
FALLIMENTO ***** S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEPRETIS, N. 86, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PIAZZA;
– ricorrente –
contro
D.F.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 26512/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
RILEVATO
– che il Fallimento ***** s.p.a. ha chiesto la correzione del dispositivo della sentenza n. 26512/2019, depositata il 17.10.2019, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte;
– che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che, nonostante contenga la condanna del ricorrente D.F. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della procedura controricorrente, non è stata indicata la somma liquidata;
– che, tuttavia, tale istanza è stata rinunciata.
P.Q.M.
dichiara estinto il procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021