LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15960/2020 R.G. proposto da:
S.U.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Lanzilao, con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato il 31 marzo 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che S.U.M., cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per cinque motivi, avverso il decreto del 31 marzo 2020, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda senza procedere alla previa acquisizione d’informazioni in ordine alla situazione generale del suo Paese di origine, caratterizzata da instabilità, assenza di legalità, violenza generalizzata e condizioni climatiche ed economiche devastanti;
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione di legge e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel rigettare le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, il Tribunale ha omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria, in quanto, pur non avendo sollevato dubbi in ordine alla sua provenienza dal Bangladesh e non avendo escluso la coerenza delle dichiarazioni da lui rese, non ha provveduto all’acquisizione di informazioni in ordine alla sua situazione personale ed a quella generale da lui allegata;
che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e dell’art. 10 Cost., ribadendo che, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale non ha tenuto conto della situazione di grave pericolo alla quale lo esporrebbe il rientro nel suo Paese di origine, in relazione non solo al rischio di persecuzione individuale ed all’incapacità del sistema giudiziario di garantire i diritti dei cittadini, ma anche alla situazione di violenza generalizzata ed alle persecuzioni in atto ai danni degli appartenenti a determinate confessioni religiose, gruppi etnici e degli oppositori politici, avendo omesso di valutare la situazione generale del Bangladesh e di acquisire informazioni al riguardo;
che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha omesso di procedere alla comparazione tra la situazione in cui egli versava prima dell’abbandono del Paese di origine ed il livello d’integrazione sociale ed economica raggiunto in Italia;
che con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19 e dell’art. 10 Cost., osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, senza procedere, anche attraverso l’esercizio dei suoi poteri istruttori ufficiosi, alla verifica del livello di tutela assicurata ai diritti fondamentali nel suo Paese di origine, in relazione alla situazione di pericolo e violenza indiscriminata ivi esistente, alla condizione di povertà della popolazione ed all’inesistenza di una struttura di welfare funzionante;
che il ricorso è inammissibile;
che la formulazione dei motivi d’impugnazione non è infatti preceduta da un resoconto quanto meno sintetico dei fatti allegati a sostegno della domanda e dello svolgimento del giudizio di merito, non desumibili neppure dall’illustrazione delle censure, la quale si risolve a sua volta nella mera enunciazione di astratte carenze del decreto impugnato, accompagnate dal richiamo a precedenti giurisprudenziali, ma prive di qualsiasi riferimento alle circostanze di fatto dedotte in primo grado ed alle argomentazioni svolte a fondamento della decisione;
che il ricorso risulta pertanto privo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, per la cui soddisfazione è necessario che l’atto contenga un’esposizione chiara ed esauriente, anche se non necessariamente analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni svolte da ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella, asserita-mente erronea, compiuta dal giudice di merito, in modo tale da consentire a questa Corte di avere una completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato, senza dover accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compreso il provvedimento stesso (cfr. Cass., Sez. I, 31/07/2017, n. 19018; Cass., Sez. VI, 3/02/2015, n. 1926; Cass., Sez. lav., 12/06/2008, n. 15808);
che l’illustrazione dei motivi risulta a sua volta non corrispondente alla previsione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, la quale postula, oltre alla formulazione della rubrica, recante l’indicazione dei vizi lamentati e delle norme giuridiche asseritamente violate, la puntuale esposizione delle ragioni poste a fondamento delle censure, in correlazione con gli argomenti svolti nel provvedimento impugnato, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della decisione (cfr. Cass., Sez. lav., 18/08/ 2020, n. 17224; Cass., Sez. III, 19/08/2009, n. 18421; Cass., Sez. I, 10/05/ 2000, n. 5924);
che l’osservanza dei predetti requisiti non può ritenersi esclusa neppure nei giudizi aventi ad oggetto l’esame delle domande di protezione internazionale, non sussistendo alcuna norma di legge che dispensi il ricorrente in primo grado, l’appellante o il ricorrente per cassazione, dall’adempimento dell’onere rispettivamente di allegare in modo chiaro i fatti costitutivi della pretesa, di censurare in modo specifico le statuizioni del giudice di primo grado e di assolvere gli oneri di esposizione, allegazione ed indicazione previsti a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., nn. 3, 4 e 6 (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28780);
che l’irrituale costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021