LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13223/2020 R.G. proposto da:
B.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina Romano, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4671/19 depositata il 22 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che B.S., cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per quattro motivi, avverso la sentenza del 22 novembre 2019, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza del 25 marzo 2018 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il secondo motivo d’impugnazione, il cui esame risulta logicamente prioritario rispetto a quello del primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, commi 3 e 5, e art. 14 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sostenendo che, nell’escludere la credibilità delle dichiarazioni da lui rese, la sentenza impugnata ha omesso di procedere ad una valutazione unitaria, avendo attribuito rilievo a mere discordanze o contraddizioni relative ad aspetti secondari della narrazione, senza tenere conto degli sforzi da lui compiuti per circostanziarla e degli elementi di prova forniti, e non avendone verificato la coerenza con le pertinenti informazioni relative al suo Paese di origine;
che il motivo è infondato;
che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che il controllo di credibilità cui devono essere sottoposte ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate da prove, deve avere ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovverosia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall’altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di un’attenuazione dell’onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d’ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l’appunto, la necessità che i fatti narrati superino il predetto vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580);
che tale controllo deve ritenersi nella specie correttamente effettuato, avendo la Corte territoriale proceduto ad un attento scrutinio delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, all’esito del quale ha ritenuto condivisibile il giudizio d’inverosimiglianza espresso dalla stessa e dal Tribunale in ordine alla vicenda personale allegata a sostegno della domanda, confermando in particolare l’impossibilità di ricollegare alla stessa le lesioni lamentate dal ricorrente, e reputando comunque la vicenda inidonea a giustificare il prospettato timore di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio di un danno grave, inteso nel senso di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);
che l’apprezzamento in tal modo compiuto integra un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oppure per difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, in relazione all’inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925);
che tali vizi nella specie non sono stati neppure dedotti, essendosi il ricorrente limitato a far valere l’inosservanza dei predetti criteri, insistendo sulla coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese e sugli sforzi compiuti per circostanziare la domanda, senza essere in grado d’individuare lacune argomentative o carenze logiche della sentenza impugnata, talmente gravi da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, ed in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 da parte del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547);
che, nel lamentare il mancato inquadramento della vicenda da lui narrata nella situazione generale del suo Paese di origine, il ricorrente non ha poi considerato che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, risulta di per sé sufficiente a dispensare il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, ai fini dell’accertamento delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b), non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove, come nella specie, sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);
che con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, osservando che, nell’escludere la configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), o di una condizione di vulnerabilità personale, la sentenza impugnata non ha tenuto conto di elementi risultanti dalla vicenda personale riferita nel corso del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale e dalla documentazione prodotta, attestanti la sua situazione personale e familiare e l’attentato da lui subito ad opera di parenti;
che il motivo è infondato;
che, in tema di protezione sussidiaria, la ritenuta inattendibilità della vicenda personale allegata dal richiedente deve infatti considerarsi di per sé sufficiente ai fini dell’esclusione della configurabilità delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ai fini delle quali, pur non occorrendo la prova dell’esposizione ad una persecuzione personale e diretta, quale quella richiesta ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, è pur sempre necessario che lo straniero dimostri, con un certo grado di individualizzazione, che, ove la protezione gli fosse negata, egli correrebbe il rischio di essere sottoposto alla pena di morte o ad un’altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, per ragioni riconducibili alla vicenda personale da lui rappresentata (cfr. Cass., Sez. II, 14/08/2020, n. 17185; Cass., Sez. VI, 20/ 06/2018, n. 16275; 20/03/2014, n. 6503);
che la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente deve ritenersi sufficiente anche ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la quale, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede specifici approfondimenti da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129);
che con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, art. 3, comma 3, artt. 7,8 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza fare alcun riferimento a fonti accreditate riguardanti la situazione socio-politica del Bangladesh;
che il motivo è fondato;
che, nell’escludere la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la sentenza impugnata si è infatti limitata a rilevare che il Bangladesh non costituisce oggetto di direttive di non rimpatrio, aggiungendo che, nonostante l’esistenza di una situazione di pericolo diffuso, soprattutto a causa di attacchi terroristici, nella zona di origine del ricorrente non emerge il rischio di attentati né una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, ma omettendo d’indicare le fonti dalle quali ha desunto tali informazioni;
che, in tema di protezione sussidiaria, questa Corte ha invece affermato che il riferimento contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” dev’essere interpretato nel senso che il giudice di merito è tenuto a specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante per la decisione, anche attraverso l’indicazione dell’autorità o dell’ente da cui proviene e della data o dell’anno di pubblicazione, in modo tale da consentire alle parti di verificare la pertinenza, la specificità e l’aggiornamento di detta informazione con riguardo alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente (cfr. Cass., Sez. II, 27/01/2021, n. 1777; Cass., Sez. I, 30/06/2020, n. 13255; 17/05/2019, n. 13449);
che con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, rilevando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha omesso di procedere al raffronto tra la sua vita privata e familiare in Italia e la situazione personale in cui versava prima dell’espatrio, essendosi limitata a prendere in esame la sua situazione lavorativa e le sue condizioni di salute, senza tenere conto delle ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese di origine, del suo inserimento lavorativo in Italia, degli sforzi da lui compiuti per imparare la lingua italiana, delle attività di volontariato da lui svolte e dei postumi permanenti dell’attentato da lui subito in Patria;
che il motivo è infondato;
che la sentenza impugnata non merita infatti censura nella parte in cui, in assenza dell’allegazione di elementi idonei ad evidenziare una condizione di vulnerabilità personale, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo insufficiente sia la situazione di difficoltà economica in cui versa la famiglia del ricorrente, sia il livello d’integrazione socio-economica da lui raggiunto in Italia;
che l’accertamento della condizione di vulnerabilità richiesto ai fini della applicazione della predetta misura deve infatti aver luogo sulla base di una duplice valutazione, riguardante da un lato gli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel paese d’origine del richiedente e dall’altro il percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel paese di destinazione, sicché, fatta eccezione per i casi in cui sia riconducibile a carestie, ad eventi naturali disastrosi o a una vera e propria emergenza umanitaria, la mera situazione di difficoltà economica in cui egli verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio non può considerarsi sufficiente a legittimare il riconoscimento della protezione, non integrando di per sé una grave violazione dei diritti umani e non essendo ipotizzabile a carico dello Stato italiano l’obbligo di garantire parametri di benessere economico e sociale a cittadini stranieri (cfr. Cass., Sez. III, 6/11/2020, n. 24904; Cass., Sez. I, 4/09/2020, n. 18443; Cass., Sez. II, 13/08/2020, n. 17118);
che parimenti insufficiente deve considerarsi, in assenza di un’effettiva condizione di vulnerabilità, l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, dal momento che, presi isolatamente, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano di per sé i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina l’applicazione della misura in questione (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2019, n. 5358; Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021