Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40892 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32468/2020 proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avv. Luca Schera per procura in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 5164/2020 del Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato in data 23 settembre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA pubblicazione 20/12/2021.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 20 febbraio 2019, D.A., nato a *****, ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2. Nel richiedere il riconoscimento della protezione internazionale e per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, il ricorrente esponeva le seguenti ragioni: a) di aver lasciato il villaggio di origine nel 2003, alla morte della madre, quando il padre lo avrebbe mandato a studiare in una scuola coranica nella vicina città di *****; b) che l’etnia *****, maggioritaria a *****, avrebbe impedito ai ***** sia di pregare nella medesima moschea, sia di costruire la propria; c) che da tale diniego sarebbe scaturito uno scontro tra le etnie, in cui vi sarebbero state vittime ***** tra cui anche il suo maestro della scuola coranica; d) di essere fuggito da ***** e dalla Guinea, a seguito del consiglio del figlio del maestro, verso il Mali per poi dopo un mese ripartire verso la Libia e di essere giunto in Italia nell’ottobre 2016; e) di non avere più alcun legame famigliare in patria; f) di temere di essere ucciso a causa degli scontri fra etnie in caso di rimpatrio.

3. Il Tribunale, apprezzata come non necessaria l’audizione del richiedente, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

4. In particolare, il Tribunale ha rilevato che alla luce delle fonti COI, consultate e menzionate, il racconto del ricorrente risulta non credibile, contraddittorio e privo di dettagli che sostenessero il riferito timore di persecuzione connesso all’etnia.

Esclusa la ricorrenza dei presupposti per la protezione internazionale in base al giudizio di non credibilità, il Tribunale ha anche escluso requisiti per la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle COI consultate e menzionate. Infine, il Tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

5. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

6. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

7. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380bis c.p.c..

8. Con il primo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione di diritto dei principi e delle norme di diritto in materia (della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, artt. 2, 3, 5, 14, e 28; della Convenzione di Ginevra del 1951; della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 3; dell’art. 2 e 10 Cost.; dell’art. 19 TUI (D.Lgs. n. 286 del 1998); del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f); del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017 c.p.c.; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e art. 2, lett. g; del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 14, comma 4, e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c) ter).

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per non aver verificato la situazione reale del paese, che nella sua generale instabilità faceva registrare la violazione dei diritti umani.

Il motivo è inammissibile perché deduce il vizio di violazione di legge senza raccordare puntualmente l’amplissima richiamata normativa – per la quale vengono in valutazione le norme di riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria, nella pure dedotta strumentale violazione delle norme sulla valutazione del racconto reso dal richiedente protezione – alla fattispecie concreta ed a quanto motivato dal Tribunale di Torino.

Nella parte del motivo relativa poi alla situazione di violenza generalizzata in conflitto armato in Guinea, il ricorrente neppure si fa carico di dedurre di aver allegato davanti al tribunale siffatta evidenza e comunque, nel richiamare differenti fonti a definizione del fenomeno, sortisce l’effetto di contrastare nel merito l’impugnata decisione non evidenziando, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020) a definizione del fatto nei termini del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 30105 del 21/11/2018).

9. Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza di istruttoria e di motivazione.

Il motivo è inammissibile perché generico, mancando di dedurre sulla violazione delle norme, neppure indicate, così non consentendo neanche di ricondurre la dedotta censura ad uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 e perché contestando la legittimità dell’impugnato diniego della protezione sussidiaria dovuta alla invece dedotta sussistenza di una situazione di violenza generalizzata e della protezione umanitaria neppure si confronta con la motivazione del tribunale così rendendo generica ed inconcludente la critica.

10. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

11. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Non occorre provvedere sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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