LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17318/2019 proposto da:
S.S., M.M., nella qualità di soci della SARDA LOGICA S.R.L., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO PALMAS;
– ricorrenti principali –
contro
SA.SE., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE NICOLA LORUSSO;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
S.S., M.M., nella qualità di soci della SARDA LOGICA S.R.L.;
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 169/2018 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 23/04/2019 R.G.N. 24/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. Sa.Se. ha agito in giudizio nei confronti della Sarda Logica s.r.l. per far accertare la nullità o l’annullabilità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli il 7.1.2015 ed ottenere la condanna della società al risarcimento del danno, nonché l’annullamento dell’accordo conciliativo sottoscritto il 5.2.2015 dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro, con condanna della società datoriale al pagamento delle differenze retributive, contributive, del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di mancato preavviso.
2. A fondamento del ricorso introduttivo della lite, il Sa. ha dedotto:
– di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta dall’1.2.1988, come impiegato di ottavo livello del c.c.n.l. metalmeccanico CONFIMI;
– che in data 7.1.2015, mentre era assente per infortunio, aveva ricevuto la lettera di licenziamento motivata dalla cessazione di una importante commessa (contratto con la TeamSystem), con impossibilità di ricollocazione anche in mansioni inferiori;
– di aver deciso di non impugnare il licenziamento, intimato anche ad altri suoi colleghi di lavoro, in ragione dello stato di crisi in cui versava la società come descrittogli dall’allora legale rappresentante, L.M.M.;
– di avere presentato domanda di conciliazione dinanzi alla D.T.L. e di avere, in quella sede, sottoscritto un accordo transattivo col quale, in cambio del pagamento immediato del t.f.r., rinunciava all’indennità sostitutiva del preavviso;
– di avere scoperto, solo nel settembre del 2015, che lo stato di crisi della società non era mai esistito, che questa aveva continuato ad operare nel mercato ed aveva anche assunto un nuovo dipendente, Q.P., per le mansioni prima svolte dal ricorrente;
– di avere quindi impugnato, con lettera inviata a mezzo p.e.c. il 14.9.2015, il licenziamento e l’accordo conciliativo.
3. Il Tribunale di Nuoro ha respinto il ricorso in ragione della tardiva impugnativa del licenziamento e, comunque, ritenendo comprovato lo stato di crisi aziendale posto a base della decisione di recesso, ed inoltre per la genericità delle deduzioni sulla condotta dolosa di parte datoriale ai fini della annullabilità dell’accordo conciliativo.
4. La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, adita dal Sa., ha accolto in parte il reclamo e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore.
5. Nel confermare, per il resto, la decisione di primo grado, i giudici di appello hanno ritenuto comprovata l’esistenza di una crisi aziendale della Sarda Logica s.r.l. nel periodo in cui fu intimato il licenziamento ed hanno escluso l’esistenza di artifici e raggiri posti in essere per indurre il dipendente a non impugnare il recesso. In particolare, hanno accertato che, a seguito di contrasti insorti tra i due soci della società, nel settembre del 2014 uno di essi (sig. S.) aveva costituito un’altra società (Nuovasar s.r.l.), portando con sé il principale cliente della appellata ed anche l’altro dipendente; La Sarda Logica s.r.l. (con l’unico socio sig. L.) era rimasta inattiva tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015. Era poi successo che il L. (o meglio la moglie di questi, Sa.Fr.Gr.) aveva ceduto le quote della Sarda Logica s.r.l. all’ex socio S. (o meglio alla moglie di questi, M.M.) e quest’ultimo aveva liquidato la Nuovasar s.r.l., lasciando attiva solo la Sarda Logica s.r.l.. Era quindi veritiera la situazione prospettata dal L. al Sa., né questi aveva avuto spiegazioni o rassicurazioni da parte del S.. I giudici di appello hanno anche escluso l’esistenza di artifici e raggiri destinati a convincere il lavoratore a rinunciare, in sede conciliativa, all’indennità sostitutiva del preavviso.
6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione S.S. e M.M., quali soci della Sarda Logica s.r.l. cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2017 (v. Cass., S.U. n. 6070 del 2013), formulando cinque motivi. Sa.Ro. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. I ricorrenti principali hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.
CONSIDERATO
che:
7. Ricorso principale di S.S. e M.M., soci della Sarda Logica s.r.l. cancellata dal registro delle imprese.
8. Col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c..
9. Si sostiene che il Sa. aveva chiesto la condanna della società datoriale al pagamento di differenze retributive quale effetto dell’accoglimento della domanda di annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto il 5.2.2015, come desumibile dalle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo di primo grado. Con la conseguenza che il rigetto del (secondo) motivo di appello, relativo all’annullamento del verbale di conciliazione, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a respingere la domanda di differenze retributive.
10. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nullità della sentenza per mutamento della causa petendi in grado di appello.
11. Si assume che, ove anche la domanda di differenze retributive fosse considerata autonoma rispetto a quella di annullamento dell’accordo conciliativo, la decisione d’appello sarebbe viziata per violazione dell’art. 437 c.p.c., per avere accolto una domanda diversa da quella formulata in primo grado e quindi nuova.
12. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo per non avere la Corte di merito rilevato la parziale nullità del ricorso di primo grado in relazione all’art. 414 c.p.c., per essere nulla la domanda di differenze retributive formulata senza la necessaria indicazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a suo fondamento.
13. Con il quarto motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di nullità sollevata in riferimento alla violazione dell’art. 414 cit.
14. Con il quinto motivo si censura la pronuncia di secondo grado, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla parziale nullità del ricorso introduttivo di primo grado.
15. I motivi di ricorso principale possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti afferenti alla statuizione di condanna al pagamento di differenze retributive adottata dalla Corte territoriale.
16. Quest’ultima, una volta respinti i motivi di appello sul licenziamento (in ragione della tardiva impugnazione) e sull’annullabilità dell’accordo conciliativo (per la mancanza di vizi del consenso), ha esaminato la domanda, proposta dal lavoratore col ricorso introduttivo della lite e reiterata in appello, di condanna della società al pagamento di differenze retributive.
17. Ha premesso che “l’appellante ha espressamente chiesto il pagamento delle differenze retributive, contributive e di t.f.r. come da conteggi allegati”; ha dato atto che col verbale di conciliazione il lavoratore aveva rinunciato soltanto all’indennità sostitutiva del preavviso e non alle ulteriore richieste economiche; che a fronte della domanda del lavoratore, corredata da conteggi, le contestazioni della società erano state generiche e la stessa non aveva formulato eccezioni estintive della debenza delle somme pretese.
18. Ha quindi ritenuto dimostrata l’esistenza del diritto alle differenze retributive per la somma quantificata nei conteggi (detratto l’importo della indennità di mancato preavviso) e non provato il relativo pagamento.
19. Così riassunto il percorso motivazionale della sentenza d’appello, deve rilevarsi come le censure mosse dagli attuali ricorrenti col primo motivo di ricorso (e già sollevate nella memoria di costituzione in appello, vedi pagg. 6 e 7 del ricorso in esame) non si limitano a criticare l’interpretazione data dai giudici di appello agli atti processuali, ma denunciano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere la sentenza impugnata pronunciato su una domanda non proposta.
20. Questa Corte ha chiarito che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) od a quello del tantum devolutum quantum appellatum (art. 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass. n. 21421 del 2014; n. 17109 del 2009), sempre che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate dal codice di rito con l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (v. Cass., S.U. n. 8077 del 2012).
21. Nel caso in esame, a pag. 10 del ricorso in cassazione (e alle pagg. 3 e 4 del controricorso del Sa.) sono trascritte le domande proposte nel ricorso introduttivo di primo grado ai punti n. 3 (“accertare il dolo della Sarda Logica s.r.l. e il conseguente vizio del consenso del Sa. al momento della sottoscrizione della transazione e per l’effetto annullare gli accordi sottoscritti davanti alla DTL di *****”) e n. 4 (“per l’effetto condannare la società convenuta alle differenze retributive e contributive di TFR nonché di indennità di mancato preavviso in favore del lavoratore come da conteggi allegati o in quella misura accertanda in corso di causa”).
22. Costituisce dato pacifico in atti quello per cui il lavoratore aveva rinunciato, in sede di conciliazione, alla sola indennità sostitutiva del preavviso. La domanda di differenze retributive e di t.f.r. non risultava legata da alcun nesso logico con l’accordo conciliativo e il suo annullamento. Ciò posto e tenuto conto, oltre che della formulazione letterale, della finalità che il ricorrente intendeva perseguire, deve ritenersi che l’espressione “per l’effetto” (di cui al n. 4 cit.) non possa che essere interpretata, a meno di non privarla del tutto di significato, come riferita esclusivamente al nesso tra l’annullamento dell’accordo transattivo e la condanna al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso; con la conseguenza di considerare la domanda di condanna alle differenze retributive e di t.f.r. indipendente e autonoma rispetto all’annullamento dell’accordo concluso in sede conciliativa.
23. Merita quindi di essere condivisa la lettura data dalla Corte territoriale, che ha considerato le differenze retributive come oggetto di pretese espressamente avanzate ed “ulteriori” rispetto alla indennità sostitutiva del preavviso, la sola oggetto di rinuncia nell’ambito dell’accordo conciliativo, dovendosi escludere ogni vizio di ultrapetizione.
24. In base alla interpretazione data dalla Corte d’appello, risulta del tutto inconferente la denunciata violazione dell’art. 437 c.p.c., formulata sul presupposto di novità della domanda di differenze retributive. Che tale domanda fosse stata formulata in primo e secondo grado dal lavoratore si ricava dalla stessa sentenza impugnata che riporta i motivi di appello proposti dal Sa. e, tra questi, al n. 3 la censura avverso la decisione del Tribunale che aveva “rigettato genericamente la domanda…volta alla condanna al pagamento delle differenze retributive, contributive e di TFR come quantificate in primo grado”.
25. Infondata è la critica oggetto del terzo motivo di ricorso in quanto l’interpretazione e l’accoglimento della domanda di condanna alle differenze retributive comprovano l’esistenza dei requisiti di validità del ricorso introduttivo di primo grado e l’assenza dei presupposti per la rilevabilità d’ufficio della nullità del ricorso medesimo.
26. Questa Corte ha chiarito che, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l’esame complessivo dell’atto – che compete al giudice del merito – sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (v. Cass. n. 3126 del 2011; n. 820 del 2007; n. 16855 del 2003); potendosi individuare il fatto costitutivo, come ogni altra circostanza rilevante ai fini del decidere, attraverso un esame complessivo dell’atto oppure tramite le deduzioni istruttorie e le produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice del merito (v. Cass. n. 17991 del 2018).
27. Nelle sentenze citate (n. 3126 del 2011 e n. 16855 del 2003) è stata esclusa la nullità in ipotesi in cui la domanda aveva per oggetto spettanze retributive e l’attore aveva indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto ed altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali venivano richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore.
28. Nel caso in esame, gli elementi costitutivi della domanda di pagamento delle differenze retributive erano stati allegati dal lavoratore, come si ricava dallo storico della lite riportato nella pronuncia d’appello, anche attraverso il deposito di conteggi sulle voci retributive reclamate, poi recepiti dalla Corte d’appello.
29. Il rigetto del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del quarto e del quinto motivo.
30. Ricorso incidentale nell’interesse di Sa.Se..
31. Con il primo motivo è dedotto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e mancata valutazione delle prove offerte in giudizio.
32. Si assume che la Corte territoriale abbia respinto il motivo di appello, concernente gli artifizi e raggiri posti in essere dai soci della Sarda Logica s.r.l. per indurre il dipendente a sottoscrivere l’accordo conciliativo, senza valutare o, comunque, travisando la deposizione del testimone sig. P. e dei testi E.A. e Q.. Da tali deposizioni era possibile evincere che l’operazione realizzata da parte datoriale era servita ad aggirare le norme a tutela del lavoratore contro i licenziamenti individuali in quanto l’unico dipendente licenziato era stato il Sa..
33. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni sulla illegittimità del licenziamento.
34. Si afferma che il datore di lavoro, in violazione del principio di buona fede, aveva rappresentato una falsa situazione di difficoltà economica dell’azienda, così traendo in inganno il Sa. affinché non impugnasse il licenziamento intimato; che, accertata la sussistenza di artifici e raggiri e quindi la non imputabilità al lavoratore del mancato rispetto del termine di decadenza per impugnare il licenziamento, la Corte di merito avrebbe dovuto valutare la legittimità del recesso e rilevare l’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo, anche in ragione dell’assunzione, dopo circa un mese dall’accordo conciliativo, di un altro lavoratore adibito alle medesime mansioni del Sa..
35. Con il terzo motivo di ricorso si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1427 e 2113 c.c., per non avere la Corte d’appello accertato il vizio del consenso inficiante l’accordo conciliativo del 5.2.2015.
36. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto estraneo al perimetro segnato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014) ed incentrato sull’omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, decisivo e quindi idoneo a ribaltare l’esito della controversia; là dove nel caso di specie si richiede null’altro che un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
37. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui non indica le disposizioni di legge che si assumono violate e, comunque, là dove sollecita una valutazione di illegittimità del licenziamento intimato che è in realtà preclusa dalla dichiarata decadenza dalla facoltà di impugnativa, posto che la parte ricorrente incidentale neppure si confronta con la statuizione d’appello che ha escluso l’esistenza di artifici e raggiri quale causa del ritardo nell’impugnativa medesima.
38. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso poiché contrappone alla valutazione operata dai giudici di appello, che hanno escluso l’esistenza di vizi del consenso nella conclusione dell’accordo conciliativo, una differente valutazione della condotta datoriale. Tale tipo di censura esula dall’ambito del vizio di violazione di legge e pretende una revisione del giudizio di merito non consentita in questa sede di legittimità.
39. Le considerazioni fin qui svolte conducono al rigetto del ricorso principale e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale.
40. In ragione della reciproca soccombenza, si compensano integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
41. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021
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